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Risarcimenti danni a due vie sui provvedimenti illegittimi della p.a.

22 febbraio 2006

Le sezioni unite della Cassazione sui provvedimenti illegittimi della p.a.

Risarcimenti danni a due vie

Il giudice ordinario decide su atti annullati al Tar

È sbarrata la porta del giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno derivato da un atto illegittimo della p.a. in materia edilizia se il provvedimento non è stato impugnato nei termini previsti. Se, invece, l'atto è stato ritualmente impugnato e in seguito annullato dal giudice amministrativo, a decidere sul risarcimento del danno è il giudice ordinario (e non il Tar). Sono questi i principi affermati dalle sezioni unite della cassazione civile con la sentenza n. 1207 del 23/1/2006, che ha definito il confine delle competenze tra giudice ordinario e amministrativo. Il caso è stato proposto da un privato che ha ottenuto dal Tar l'annullamento del provvedimento di espropriazione di un fabbricato di proprietà, destinato a demolizione per la realizzazione di un progetto di arredo urbano. Dopo la decisione definitiva del Consiglio di stato (che ha confermato la decisione del Tar), l'interessato si è rivolto nuovamente al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento del danno per la demolizione del fabbricato.
Il privato stesso ha portato preliminarmente la questione alla Corte di cassazione per la decisione sul giudice competente. E la Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario (e non del giudice amministrativo).

La pronuncia della Corte suprema contiene la specificazione delle regole da seguire per chiedere i danni alla p.a. in materia edilizia. Innanzitutto il danneggiato può esercitare in unico contesto al Tar l'impugnazione degli atti e l'azione risarcitoria e quindi chiedere contemporaneamente la tutela demolitoria (intesa come demolizione del provvedimento) e la tutela risarcitoria. Peraltro il danneggiato può impugnare gli atti avanti al Tar e riservarsi il separato esercizio dell'azione risarcitoria avanti al giudice ordinario, dopo avere ottenuto l'annullamento dell'atto o del provvedimento illegittimo. A questo proposito la Cassazione ha precisato che compete al giudice ordinario la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo. Il giudice ordinario, invece, non ha competenza sull'azione risarcitoria quando l'atto amministrativo è diventato definitivo per mancata tempestiva impugnazione (al Tar). In sostanza niente salvataggio in extremis con un'azione avanti al giudice civile per i danni nel caso in cui il provvedimento non sia stato impugnato con un ricorso al giudice amministrativo (nel termine ordinario di 60 giorni). Il giudice ordinario, peraltro, è competente per l'azione risarcitoria quando l'atto amministrativo è stato annullato, revocato dalla p.a. in autotutela oppure sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, oppure ancora l'atto amministrativo abbia esaurito i suoi effetti per decorso dei suoi effetti, per decorso del termine di efficacia assegnato dalla legge (in tutti questi casi non viene in contestazione l'esercizio dell'attività amministrativa). Il giudice ordinario mantiene la sua competenza anche per la cognizione incidentale sull'atto amministrativo quando non è causa della lesione, ma mero antecedente.
Italia Oggi
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