![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|||||||
| Registrazione | Blog | FAQ | Gruppo sociale | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
![]() |
|
|
Strumenti discussione | Valuta discussione | Modalità visualizzazione |
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jun 2005
Messaggi: 3
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trattamento fiscale delle pertinenze
Ciao a tutti,
spero possiate aiutarmi a risolvere un piccolo problema. Ho fatto una ricerca, ma non ho trovato nulla che fosse simile al mio caso. Diversi anni fa ho comprato un box. L'immobile non costituiva pertinenza della prima casa (vivevo ancora con i miei genitori), quindi acquisto non ha usufruito dell'agevolazione sull'iva. Successivamente ho acquistato la prima casa e in questi giorni sto per comprare un altro box (piu' vicino alla nuova abitazione) da inserire come pertinenza della mia prima casa. Il notaio sostiene che, essendo proprietario di altro box nello stesso comune, non posso usufruire dell'agevolazione nemmeno in questo caso. Il costruttore invece è quasi certo che, non avendo approfittato dell'iva ridotta la prima volta, nonostante il nuovo box sarebbe nello stesso comune. Chi dei due ha ragione? Avete per caso qualche riferimento normativo? Grazie mille in anticipo. Dario |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: May 2005
Messaggi: 28,161
Popolarità: 42949680 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dunque, se si trattasse della prima casa, il tuo notaio avrebbe ragione al 100%.
Nel caso di pertinenza, ho qualche dubbio. Mi pare di ricordare che il box, tra i vari requisiti (quelli della legge Tognoli) abbia la destinazione di uso pertinenziale e il non avere acquistato altri box in tutta Italia con le stesse agevolazioni. E' anche vero che bisogna fare molta attenzione, altrimenti rischiate grosse sanzioni fiscali, sia tu che il costruttore-venditore.....l'Iva al 4% è un'agevolazione prelibata ma ben delimitata. I riferimenti legislativi li trovi : 1) cercando "legge Tognoli" sul motore di ricerca; 2) leggendo accuratamente le istruzioni di Unico 2005 nella parte dedicata agli immobili di proprietà oppure sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ora non ho tempo altrimenti l'avrei fatto per te, ciao
|
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. PERTINENZE
L'articolo 817 del codice civile stabilisce che: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima". Il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre, quindi, in presenza dei seguenti presupposti: - presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (c.d. bene principale) per il miglior uso di quest'ultimo; - presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale. Inoltre, in base al successivo articolo 818 del codice civile, se non diversamente disposto, alle pertinenze si applica lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale. Il principio civilistico trova applicazione anche ai fini fiscali: l'articolo 21, comma 3, del TU Registro, stabilisce che "le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio o ornamento sono destinate". Inoltre, anche in tema di agevolazioni prima casa, il comma 3 della nota II-bis, dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo Unico Registro, dispone che l'agevolazione "prima casa", ricorrendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, spetta pure per l'acquisto "... anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato". L'agevolazione in esame, quindi, si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se detta pertinenza è situata in prossimità dell'abitazione principale, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, punto 2.2.2, e circolare n. 1 del 2 marzo 1994, cap. 1, paragrafo IV, punto 3). Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), della nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro, devono ricorrere anche nell'ipotesi in cui le pertinenze siano state acquistate con atto separato, qualora le stesse siano destinate "in modo durevole a servizio o ad ornamento" dell'abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato dell'agevolazione. L'agevolazione in parola non si applica qualora la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, circostanza, quest'ultima, che normalmente ricorre, ad esempio, qualora il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la "prima casa". http://www.altalex.com/index.php?idstr=73&idnot=1012 |
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quanto riportato, estratto da circolare dello scorso anno, che nulla aggiunge rispetto alla giurisprudenza tributaria e alla prassi previgente, come da circolare citata, in materia di pertinenze ed agevolazioni, fa riferimento ad un criterio di funzionalità. Se il garage si trova in altro Comune, ovvero a distanza eccessiva (spetta comunque al fisco dimostrarlo) può non sussistere il requisito. Ma se si trova nelle vicinanze dell'abitazione, sia facilmente raggiungibile, non vedo perchè escluderlo. Mio consiglio: cambia notaio
|
|
|
|
|
|
#5 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ovviamente la sua ritrosia deriva dal fatto che per gli atti rogati è responsabile di imposta. Cioé il fisco può escutere, cioé agire per la maggiore imposta dovuta per intendersi, preventivamente lui che poi si rivarrà su di te, essendo coobbligato solidale per l'imposta di registro eventualmente recuperata
|
|
|
|
|
|
#6 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Oct 2001
Messaggi: 2,101
Popolarità: 41156031 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Assicurati bene.
Secondo me puoi essere essere agevolato "prima casa" sia per l'acquisto della abitazione che per il nuovo garage, in quanto tu non hai già il possesso di una abitazione ma di un garage. E' bene rileggere comunque attentamente il testo della legge sulla prima casa. Poco fà ho contattato il mio ufficio delle entrate per lavoro e così ne ho approffittato per porre il quesito, sono della mia stessa linea interpretativa. |
|
|
|
|
|
#7 (permalink) | |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
|
|
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||