Cose in custodia - Responsabilità del custode
06/02/2006
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 7 novembre 2005 n. 21496
La responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Cc ha base nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa e nella esistenza di un effettivo potere fisico si un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in nodo da impedire che produca danni a terzi.
Nel concorrere dei detti elementi sorge, a carico del custode, una presunzione iuris tantum di colpa che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato. Mentre, pertanto, incombe al danneggiato l'onere di provare i due elementi indicati all'inizio, il custode, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno, estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato).
http://www2.assinews.it:8080/testi/t...060206giu.html