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Fogli informativi sempre disponibili
4 febbraio 2006
BANCHE/ Da Bankitalia bacchettate agli istituti.
Fogli informativi sempre disponibili
´Care banche, coi clienti dovete giocare a carte scoperte: niente deroghe sulla trasparenza'. Può riassumersi così il senso di una lettera con cui Bankitalia ha bacchettato gli istituti di credito, ricordando che la documentazione sui prodotti venduti allo sportello, a esempio i fogli informativi, deve sempre essere a disposizione della clientela. L'istituto di vigilanza, rispondendo ad alcuni quesiti arrivati direttamente dalle banche, ha infatti spiegato che non è possibile derogare alle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari; da palazzo Koch è arrivato un secco divieto a conservare la documentazione per i clienti su supporto informatico per stamparla ´solo in caso di richiesta'.
Per risparmiare tempo e carta le banche avevano architettato un escamotage, sottoponendolo al vaglio dei funzionari di Banca d'Italia che però hanno risposto con un disco rosso, limitando questa possibilità solo ad alcuni casi specifici. Gli istituti, cioè, avrebbero ´preferito' cavarsela con un più semplice avviso da porre nelle agenzie con cui informare i clienti della possibilità di ottenere, su richiesta, una ´stampata' di tutta la documentazione sui prodotti in vendita. Possibilità, questa, che palazzo Koch ammette però solo per alcuni tipi di prodotti, quelli più diffusi (conti correnti, mutui), e per la clientela più esperta. Bankitalia ha poi mostrato molta prudenza circa la possibilità di mettere a disposizione dei clienti i fogli informativi su strumenti informatici presso gli sportelli, ponendo lâaccento sulla facilità d'accesso.
Via Nazionale, bocciando la richiesta delle banche, ha così fatto chiarezza in tema di fogli informativi. Con la lettera che è stata spedita poche settimane fa agli istituti, ha infatti richiamato le istruzioni di vigilanza secondo cui ´i fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purché consentano facilità di accesso e possibilità di stampa delle informazioni'. E ha pure spiegato che questa previsione va applicata in forza dell'articolo 2 della deliberazione del Cicr (il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 4 marzo 2003 secondo cui ´le informazioni sono rese alla clientela in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari'.
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