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Vecchio 03-02-06, 18:48   #1 (permalink)
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Ombudsman, al via ricorsi di imprese, commercianti, artigiani e società

BANCHE. Ombudsman, al via ricorsi di imprese, commercianti, artigiani e società (1)
03/02/2006 - 13:28

Fino a 50 mila euro il valore del danno reclamabile. Quintuplicata la sfera d'azione del Giurì bancario. Tutti i ricorsi pendenti saranno giudicati con le nuove regole nel rispetto del precedente limite di valore.

Porte aperte anche a imprese, commercianti, professionisti, artigiani e società, con l'unico limite di non presentare lo stesso ricorso già giudicato inammissibile. Dal 1º gennaio di quest'anno è più facile anche per i non consumatori rivolgersi all'Ombudsman bancario, il giudice alternativo che risolve gratuitamente le controversie dei clienti con le banche e gli intermediari finanziari. E' infatti operativo il nuovo regolamento varato dall'Associazione Bancaria Italiana, che ha modificato le regole per rivolgersi al Giurì con maggiore attenzione ai problemi dei clienti.

Il giudice alternativo che risolve le controversie tra clienti e banche ha ampliato il proprio campo d'azione. Innanzitutto perché tutti, non solo i privati consumatori, possono chiedere una decisione al Giurì bancario. Il secondo aspetto è che è quintuplicata la sfera di azione dal punto di vista del danno per cui è possibile ricorrere. Con il nuovo regolamento ABI il valore del danno per cui si chiede l'intervento passa da 10 a 50 mila euro per ricorsi su operazioni successive al 1º gennaio 2006. Insomma il cliente può chiedere all'Ombudsman una decisione nei confronti di una banca fino a 50 mila euro, cinque volte di più di quanto era possibile fino ad ora.

A queste novità se ne aggiunge un'altra. Tutti ricorsi già presentati da non consumatori, in attesa di una decisione, saranno giudicati con le nuove regole. E' la prima decisione presa dal rinnovato Giurì bancario. Insomma imprese, commercianti, professionisti, artigiani e società che si fossero rivolti all'Ombudsman quando ancora non potevano farlo possono contare su di una interpretazione estensiva sempre nel precedente limite di 10 mila euro.

Con le nuove norme cambierà la composizione del Collegio giudicante. Il Presidente continuerà ad essere nominato dal Governatore della Banca d'Italia, durerà in carica cinque anni e potrà essere riconfermato una sola volta. Due componenti saranno designati dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e da Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato, garantendo una partecipazione delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni di impresa. Altri due componenti continueranno ad essere nominati direttamente dal presidente dell'ABI. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

In attesa delle designazioni da parte delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni d'impresa, il Collegio applicherà le nuove regole, ma continuerà a decidere sulla base della composizione prevista fino ad ora, ossia con il Presidente, un componente scelto dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, uno dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e due dal Presidente dell'ABI. Attualmente il Presidente è l'Avvocato Giorgio Sangiorgio, già Avvocato generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Isvap. Il Segretario è il Professor Sergio Bianconi.

Facile e chiara la procedura per ricorrere. Il cliente - non oltre due anni dall'operazione contestata - deve innanzitutto rivolgersi all'Ufficio reclami della banca o dell'intermediario finanziario, che entro 60 giorni o 90 in caso di prodotti finanziari dovrà far sapere se accoglie o meno il reclamo. In appello il cliente può ricorrere entro un anno all'Ombudsman, che deve decidere entro 90 giorni, termine che può essere prolungato per avere documentazione necessaria per la decisione. Il ricorso all'Ombudsman - totalmente gratuito - non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all'Autorità giudiziaria, mentre la decisione del Giurì bancario è vincolante per la banca e per l'intermediario finanziario.



HC 2005 - redattore: NZ
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Vecchio 03-02-06, 18:48   #2 (permalink)
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BANCHE. Ombudsman, la mappa dei ricorsi (2)
03/02/2006 - 13:34



Ricorsi presentati e definiti. Nel 2005 sono stati presentati 4.204 ricorsi, circa il 10% in meno rispetto ai 4.683 giunti nel 2004. Per quanto riguarda i ricorsi definiti, si è giunti alla cifra di 4.333, rispetto ai 4.638 dell'anno precedente, con una diminuzione di circa il 6%. Da tenere presente che tra i ricorsi definiti nel 2005 ve ne sono di presentati nel 2004 e, d'altro canto, ricorsi presentati nel 2005 saranno definiti nel 2006, dal momento che il Collegio ha un termine medio di 90 giorni per decidere. In altri termini, il dato sui ricorsi presentati e quello sui ricorsi definiti sono indipendenti l'uno dall'altro, tanto che può avvenire, come avvenuto quest'anno e già avvenuto in passato, che i ricorsi definiti siano superiori a quelli presentati (4.333 rispetto ai 4.204).

Ricorsi definiti. I ricorsi definiti in senso favorevole al ricorrente - diversi dei quali con accordo intercorso tra le parti - ammontano a 1.008, con una diminuzione di oltre il 5% rispetto ai 1.072 del 2004. Il Collegio non ha accolto il ricorso in 1.030 casi, con una diminuzione di circa il 4% rispetto ai 1.072 casi del 2004. In definitiva, quindi, anche nel 2005 circa 1 ricorso su 2 termina in modo favorevole per il ricorrente.

Ricorsi inammissibili e archiviati. Da tenere presente, inoltre, che 2.166 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, per lo più perché presentati da società o comunque da non consumatori, oppure per importi superiori al limite di 10mila euro, o ancora perché rivolti verso soggetti estranei alla competenza dell'Ombudsman (compagnie di assicurazione, Poste, INPS ecc.). Altri 129 casi sono stati archiviati per inattività dei ricorrenti; vale a dire che dopo la presentazione del ricorso non vi è stato l'invio di documentazione o risposta alle richieste dell'Ombudsman, comportamento questo che rivela la volontà di abbandonare il ricorso. Il dato è in diminuzione (-66%) rispetto ai 386 ricorsi archiviati nel 2004. E' comunque quanto mai auspicabile che chi inizia una procedura non la abbandoni senza portare avanti le proprie ragioni.

La mappa dei ricorsi. Per quanto riguarda i 2.038 ricorsi decisi (1.008 in senso favorevole al ricorrente e 1.030 non accolti) la tematica trattata riguarda per circa il 30% "trasparenza bancaria e variazioni delle condizioni (quindi anche conti correnti e depositi a risparmio)", per il 25% "servizio titoli e investimenti finanziari", per il 20% "carte di credito e bancomat", per il 10% "mutui e finanziamenti", per il 10% "assegni bancari e circolari" e, infine, per il 5% questioni varie (valuta sui bonifici, accredito di stipendi e pensioni, pagamento utenze, ecc.).





HC 2005 - redattore: NZ
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Ombudsman - Giurì bancario

L’Ombudsman - Giurì bancario è un organismo collegiale voluto dall’ABI fin dal 1993, per risolvere gratuitamente le controversie tra banche e intermediari, da un lato, e la clientela dall’altro. Dal 1° gennaio 2006 qualunque cliente, e non più solo i privati consumatori, può far ricorso all’Ombudsman nel caso in cui si sia già rivolto all’Ufficio reclami della sua banca o dell’intermediario senza avere soddisfazione.
Il danno economico subito dal ricorrente deve inoltre essere ricompreso entro il limite di 50 mila euro per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 (il limite è di 10 mila euro per le operazioni antecedenti a tale data) e la controversia non deve essere già stata sottoposta all’esame dell’autorità giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo. In presenza di queste condizioni, l’Ombudsman emette il suo giudizio entro novanta giorni dalla data di ricevimento del reclamo, se quest’ultimo è corredato della documentazione necessaria; ovvero entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente e l’Ombudsman ne chiede l’integrazione.
Assunta la decisione, l’Ombudsman assegna alla banca o all’intermediario, in caso di decisione favorevole al ricorrente, un termine per eseguire quanto deciso. In caso di decisione sfavorevole, questi mantiene il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria. Nell’ipotesi in cui la banca o l’intermediario non si conformino alla decisione, è previsto che la notizia dell’inadempienza sia pubblicata sulla stampa a spese della banca o dell’intermediario.

L’Ombudsman - Giurì bancario ha sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma - fax 06-6767400
e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it
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Vecchio 10-02-06, 21:07   #4 (permalink)
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