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Vecchio 23-01-06, 18:55   #1 (permalink)
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recupero crediti e privacy

Comunicato stampa - 20 gennaio 2006
Recupero crediti: il Garante, no a comportamenti che ledono la dignità
Il Garante per la privacy (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe
Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha adottato un
provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto alle società
di recupero crediti e a quanti - finanziarie, banche, concessionari di
pubblici servizi, compagnie telefoniche - svolgono tale attività
direttamente, le misure alle quali attenersi per non incorrere in illeciti
e per rispettare i principi posti a tutela dei diritti dei cittadini.
Le prescrizioni del Garante
Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per
sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito
comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti
ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di
lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo.
Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa
modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una
sua eventuale condizione di inadempienza.
Illecita è pure l'affissione da parte degli incaricati del recupero
crediti di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende
possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie
indeterminata di soggetti.
Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di
una comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o
con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o
formule simili. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento
vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e
senza scritte specifiche.
Gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli
assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici,
codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).
Una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere
cancellati.
L’intervento del Garante è giunto al termine di accertamenti avviati
dall'Autorità dopo che numerosi cittadini e associazioni a tutela dei
consumatori avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali
nell'attività di recupero crediti. In particolare, veniva lamentato come
attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalità di ricerca,
presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute,
particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro;
reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate
preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta
"recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione
di avvisi di mora sulla porta di casa. Spesso, inoltre, dati personali di
intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore
o delle società di recupero crediti.


Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti - 30
novembre 2005
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe
Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Esaminate le segnalazioni presentate da singoli ed associazioni di tutela
dei consumatori concernenti il trattamento di dati personali nell'ambito
dell'attività di recupero crediti;
Visti gli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti avviati ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lettere a) e b), del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Ritenuta la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento alcune
misure necessarie al fine di rendere detti trattamenti conformi alle
disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
1. Il trattamento di dati personali nelle attività di recupero crediti
Sono pervenute a questa Autorità numerose segnalazioni concernenti
trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a danno di
debitori (e, più in generale, di soggetti comunque tenuti all'adempimento)
in occasione dello svolgimento di attività di recupero crediti. Tale
attività può essere realizzata direttamente dal creditore come pure, nel
suo interesse, da terzi, di regola operanti in virtù di contratti di
collaborazione (in particolare, attraverso la figura del mandato o
dell'appalto di servizi). In quest'ultima ipotesi, l'attività di recupero
crediti è preceduta dalla messa a disposizione di dati personali relativi
al debitore. Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni
utili per contattarlo (quali, ad esempio, i recapiti telefonici), oltre ai
dati relativi alla somma dovuta (entità della medesima causale
eventualmente indicata, termini apposti all'obbligazione pecuniaria, oltre
che titolo della stessa).
Le risultanze hanno evidenziato l'esistenza di alcune prassi finalizzate
al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di
ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della
riservatezza e della dignità personale.
In particolare, le modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione,
o altrimenti connesse all'esazione della somma dovuta, si manifestano
nelle forme più varie: visite al domicilio o sul luogo di lavoro;
sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive
dell'invio di messaggi sms di sollecito; comunicazioni telefoniche il cui
contenuto a carattere sollecitatorio è preregistrato, poste in essere
senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal
destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata); invii di
avvisi relativi all'apertura della procedura di recupero crediti tramite
comunicazioni individualizzate, con l'inoltro di corrispondenza recante
informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (ad
esempio, plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o
locuzioni simili) relativa agli interessati o contenenti riferimenti
suscettibili di indurre il destinatario in errore circa il valore e la
provenienza dell'intimazione a pagare (usuale è il ricorso a formule quali
"preavviso esecuzione notifica" o il richiamo di norme di rito con il
riferimento alla futura attivazione di "ufficiali giudiziari"); affissioni
di avvisi di mora sulla porta del debitore.
Non di rado, inoltre, l'attività preordinata al recupero crediti,
coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da
metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest'ultimo (ad
esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando
recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non
reperibili in pubblici elenchi).
Al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell'ambito
dell'attività di recupero crediti il Garante, ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento
l'adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate,
evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi
richiamati con il presente provvedimento siano rispettati nell'attività
materiale di recupero crediti, anche se affidata a terzi, e che gli
interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti
integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del
risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto
suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le
minacce), possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i
profili di rispettiva competenza.
2. Principio di liceità nel trattamento
Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell'ambito
dell'attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità
nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da
taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente
a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari,
coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative
alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato
(comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul
debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta).
Integra, altresì, un trattamento illecito il ricorso alle descritte
comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento,
realizzate senza l'intervento di operatore, essendo tale modalità di
contatto suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore
della sua asserita condizione di inadempimento.
Del pari, diffusione illecita di dati personali si ha con l'affissione ad
opera di incaricati del recupero crediti di avvisi di mora (o, comunque,
di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali
dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti
nell'intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l'avviso risulta
visibile.
3. Principio di correttezza nel trattamento
In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve
altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11,
comma 1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase
di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere
contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti
suscettibili di incidere sulla sua dignità, qui riguardata sul solo piano
della disciplina di protezione dei dati personali.
Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel
sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni
il contenuto della comunicazione: ciò può accadere nel caso di utilizzo di
cartoline postali o tramite l'invio di plichi recanti all'esterno la
scritta "recupero crediti" (o locuzioni simili dalle quali possa comunque
desumersi l'informazione relativa all'asserito stato di inadempimento del
destinatario della comunicazione).
Attesa la natura delle informazioni trattate e l'elevato rischio di
diffusione a terzi di informazioni personali relative al debitore, è
pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a
conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino
all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente,
prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della
comunicazione (in questo senso, al fine di evitare un'inutile divulgazione
di dati personali, v. già in materia di notificazione degli atti
giudiziari, Provv. 22 ottobre 1998, in Boll. n. 6/1998, p. 13; v. altresì,
con riferimento ad una fattispecie particolare, Provv. 12 giugno 2000, in
Boll. n. 13/2000, p. 38, 41).
In tal senso, inoltre, depongono alcune innovazioni apportate al codice di
procedura civile (cfr., in particolare, gli artt. 137, comma 3, 140, 250,
comma 2, c.p.c., come modificati dall'art. 174 del Codice), introdotte per
rendere tale disciplina compatibile con le finalità di protezione dei
valori personali menzionati all'art. 2, comma 1, del Codice, come pure
alcune norme (settoriali) che, disciplinando la modalità trasmissiva di
intimazioni di pagamento, ne prevedono la comunicazione in plico chiuso
(cfr., ad esempio, art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito, relativo alla notificazione
della cartella di pagamento; art. 11, comma 1, d.m. 14 giugno 2004,
Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per il
credito al consumo, di cui al d.m. 22 dicembre 2003; art. 4, comma 1, d.m.
9 marzo 2001 n. 124, Regolamento concernente le modalità di istituzione
del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma
"P.C. per gli studenti").
4. Principi di pertinenza e finalità
Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito delle
attività di recupero crediti deve svolgersi, altresì, nel rispetto dei
principi di pertinenza, finalità e qualità dei dati (artt. 11 del Codice).
A tal fine possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari
all'esecuzione dell'incarico, con particolare riferimento ai dati
anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva del
medesimo), ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del
pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti
dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque
desumibili da elenchi o registri pubblici.
Salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per
rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione
prolungata dei dati raccolti, una volta portato a termine l'incarico, i
medesimi non devono formare oggetto di ulteriore trattamento.
La loro eventuale conservazione ulteriore deve essere realizzata con
modalità comunque tali da precluderne agli incaricati del trattamento la
normale consultabilità (con l'adozione di opportune misure logiche o
provvedendo alla trasposizione dei dati in archivi separati).
5. Informativa agli interessati
In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare
del trattamento deve rendere edotti gli interessati (di norma in sede di
conclusione del contratto) delle informazioni previste all'art. 13 del
Codice, con particolare riferimento all'indicazione degli eventuali
responsabili del trattamento ai quali è rimesso l'incarico di procedere al
recupero crediti (se del caso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f),
del Codice, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso
espresso riferimento nell'informativa resa).
Ove i dati vengano raccolti presso terzi trova applicazione l'art. 13,
comma 4, del Codice.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai
titolari di trattamenti di dati personali nell'ambito dell'attività di
recupero crediti le misure necessarie ed opportune di cui ai punti da 1 a
5 del presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti.
Roma, 30 novembre 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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