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Capital gain su prima casa
IMPOSTA DEL 12,5% SULLE PLUSVALENZE MA SOLO SE SI È PROPRIETARI DELL’IMMOBILE DA MENO DI CINQUE ANNI
Il fisco fa lo sconto sulla vendita della casa di famiglia Alessio Berardino IL Fisco abbassa le pretese sulle vendite di case da parte dei privati, introducendo un'imposta sostitutiva all'Irpef del 12,5% sulle plusvalenze immobiliari. Per capire meglio la portata della novità bisogna fare alcune considerazioni generali. La persona fisica che vende un immobile di sua proprietà, se tale vendita è effettuata al di fuori di una attività imprenditoriale - e quindi soggetta ad Iva - non subisce alcuna tassazione sul corrispettivo incassato, che quindi non dovrà essere dichiarato né sul modello Unico né sul 730. La normativa fiscale prevede due eccezioni, che riguardano il caso in cui la cessione a titolo oneroso riguarda beni immobili (quindi edifici o terreni) acquistati o costruiti da non più di cinque anni o i terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questi due casi il legislatore prevede che diventi soggetta a tassazione Irpef la differenza tra il corrispettivo percepito per la vendita e il costo originario sostenuto per l'acquisto del medesimo bene (plusvalenza). Quindi chi, fino al 2005, ha venduto, ad esempio, un fabbricato acquistato nel 2003 (perciò posseduto da meno di cinque anni), deve calcolare la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto aumentatodi ogni altro costo inerente al bene medesimo (si tratta delle spese sostenute: imposta di registro, ipotecaria e catastale pagati in sede di acquisto e la parcella del notaio). In sede di dichiarazione dei redditi tale differenza dovrà essere sommata a tutti gli altri redditi percepiti dal contribuente nell'anno (lavoro dipendente, affitti, ecc...), e in base a tale base imponibile saranno applicate le ordinarie aliquote progressive Irpef. La normativa esclude comunque dalla tassazione, non rilevando un intento speculativo nell'operazione effettuata da un privato, la vendita: sia degli immobili (non aree edificabili) posseduti per successione o donazione, sia delle unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Ora, la novità introdotta dalla Finanziaria 2006, prevede invece che sulle plusvalenze realizzate, si possa applicare un'imposta, sostituiva dell'Irpef, pari al 12,50%, il cui pagamento salda il debito del contribuente verso l'Erario e gli permette di non dover più inserire tale reddito nella propria dichiarazione. Una soluzione vantaggiosa, visto che l'aliquota Irpef più bassa è pari al 23% e quindi è possibile risparmiare almeno il 10,5% su quanto guadagnato (23%-12,5%). Laprocedura per ottenere l'agevolazione è semplice: basta dichiarare al notaio, in sede di atto, di volerne usufruire. A seguito di tale richiesta il notaio, una volta acquisita la documentazione necessaria, provvederà all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza, richiedendo al venditore i fondi necessari. Il notaio poi comunica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione che usufruisce del beneficio fiscale. Per valutare meglio il guadagno netto del contribuente supponiamo che possieda solo un reddito da lavoro dipendente di 30 mila euro lordi. Se nel 2006 vende un immobile realizzando una plusvalenza di 20 mila euro su tale valore potrà pagare l'imposta sostitutiva del 12,5%, e quindi 2.500 euro, e non presentare nemmeno la dichiarazione dei redditi, dato che sull'altro reddito posseduto - da lavoro dipendente - il sostituto d'imposta ha già provveduto ad effettuare le ritenute Irpef previste dalla legge. Se il medesimo soggetto, a parità di condizioni, avesse realizzato la plusvalenza nel 2005 avrebbe dovuto dichiarare i 20 mila in sede di dichiarazione, e su tale importo pagare l'Irpef in base alle aliquote progressive previste per un importo di euro 7.590. La nuova normativa fa risparmiare, nell'esempio prospettato e quindi in assenza di deduzioni e detrazioni dall'imposta, 5.090 euro al contribuente (7.590 - 2.500). tuttosoldi la stampa |
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Data registrazione: Oct 2001
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I migliori sono i Notai che si adeguano a tutta la nuova normativa applicando nelle compravendite uno sconto del 20% sull'onorario.
Infatti se prima nella compravendita tra privati poteva essere dichiarato il valore catastale dell'immobile mentre il valore reale pagato nessuno lo sapeva (nero), adesso si puo' tranquillamente mettere il doppio prezzo negli atti, quindi prezzo catastale su cui si pagheranno le imposte e prezzo reale a tutelare l'acquisto da possibile revocatoria, da quest'ultimo i Notai calcoleranno il loro onorario scontato del 20% e comunque detto onorario non potrà esser calcolato al di sotto del valore catastale. Un grazie all'ordine dei Notai che tagliano il loro onorario del 20% ma stranamente guadagnano di più. |
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#3 (permalink) |
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Selling England
Data registrazione: Jan 2003
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vi pongo un quesito a cui non so rispondere sempre riguardo la 1 casa.
ho da 2 annni acquistato casa con proprietà divisa al 50% con mia moglie (siamo in regime di separazione dei beni). ora per considerazioni varie vorrei donarle la mia metà di casa. essendo passati due anni cosa succederebbe fisclmente' (ho avuto registro del 3 %) e a quali spese andrei incontro? (sicuramente a spese notarili per atto , ma a livello imposte 1 casa?) grazie per chi mi fa un pò dichiarezza sulla cosa |
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