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Vecchio 23-01-06, 09:13   #1 (permalink)
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totalizzazione contributiva

Pensione più facile per gli iscritti in più casse 19/01/2006
di Marta Visentin

Approvato oggi il decreto sulla "totalizzazione" che riguarda chi ha contributi in diversi enti previdenziali. E anche i "co.co.co"


Via libera del consiglio dei ministri al decreto legislativo sulla cosiddetta “totalizzazione” dei periodi contributivi: la possibilità, per chi ha maturato contributi in casse previdenziali diverse, di sommarli per ottenere il diritto alla pensione.

Fino a oggi la totalizzazione era consentita solo a chi aveva maturati tutti i requisiti di contibuzione e di età in tutte le gestioni pensionistiche interessate.

Con le nuove norme è possibile sommare i diversi periodi di iscrizioni nelle varie gestioni per ottenere un’unica pensione.

I requisiti da rispettare sono:
- avere almeno 20 anni di contribuzione complessivi e 65 anni di età;
- oppure avere 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dagli anni di età;
- è necessario inoltre che i singoli periodi da totalizzare abbiano tutti una durata di almeno sei anni.

La totalizzazione è permessa, dunque, anche se con il cumulo dei vari anni di contribuzione non si reggiunge il minimo contributivo in tutte le gestioni interessate alla totalizzazione.

Alla nuova normativa (che riguarda anche i professionisti iscritti alle casse privatizzate) sono particolarmente interessati coloro che, tra i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, hanno periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti, ma anche i “co.co.co.” o i lavoratori a progetto che sono iscritti alla “gestione separata” INPS, i cui contributi oggi non possono essere trasferiti.

http://www.lamiafinanza.it/vArticolo...14&s=14&a=1164
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Vecchio 30-01-06, 18:09   #2 (permalink)
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Previdenza Approvato definitivamente il decreto attuativo della riforma Maroni: possibile sommare gli spezzoni assicurativi in più enti Pensioni, ora il puzzle è risolto Totalizzazione valida anche per l’anzianità, ma servono 40 anni di versamenti e almeno 6 in ogni gestione. Pensione calcolata con il meno favorevole sistema contributivo. Penalizzate le donne
P ensione più facile per chi ha svolto diverse attività e ha versato contributi in più fondi di previdenza. D'ora in poi, per utilizzare tutti i periodi assicurativi non bisogna per forza ricorrere alla ricongiunzione onerosa, ma si può chiedere la totalizzazione senza metter mano al portafoglio. Basta accontentarsi. E sì perché il calcolo della pensione interessata alla totalizzazione avviene con il meno vantaggioso sistema contributivo. Chi indubbiamente trarrà beneficio dal recente provvedimento varato dal governo in attuazione della riforma Maroni sono i famosi co.co.co., gli iscritti cioè alla cosiddetta gestione separata Inps, ai quali oggi non è consentita neppure la ricongiunzione a pagamento.
Sono queste le principali novità contenute nel decreto approvato definitivamente dal governo nei giorni scorsi.
Fino al 2005
Il problema della totalizzazione era già stato affrontato e attenuato, ma solo in parte, con la legge Finanziaria del 2001, che permetteva di sommare i vari spezzoni di contributi in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione.
Le precedenti disposizioni prevedevano però una possibilità di cumulo abbastanza limitata. Era possibile, infatti, ricorrervi per la sola pensione di vecchiaia e inabilità (e non anche per l'anzianità) ed esclusivamente nel caso in cui avendo versato contributi in più di un fondo pensionistico, non si raggiungeva un diritto autonomo in nessuna delle gestioni presso la quale si era contribuito. Per intenderci, un libero professionista (un avvocato, un commercialista, ecc.) che poteva far valere 20 anni di contributi all’Inps come ex lavoratore dipendente e altri 20 anni presso la propria cassa di previdenza, sino al 31 dicembre scorso per ottenere la pensione di anzianità (nonostante i 40 anni di versamenti) doveva necessariamente sborsare una bella somma e fare la ricongiunzione.
Nuove regole
Secondo il nuovo decreto, dal 1° gennaio 2006 può chiedere la totalizzazione sia chi ha compiuto 65 anni di età (le donne sono evidentemente penalizzate) e può vantare un'anzianità contributiva pari almeno a 20 anni complessivi sia chi, a prescindere dall'età anagrafica, può far valere un minimo di 40 anni di contribuzione (utili per la pensione di anzianità). Attenzione: i tronconi di contribuzione per essere ammessi alla totalizzazione devono essere almeno pari a 6 anni. Chi ha meno di 6 anni dovrà sempre affrontare la ricongiunzione onerosa.
La domanda di totalizzazione va inoltrata all'ente di ultima iscrizione e vale anche per le pensioni di inabilità e reversibilità.
Il calcolo della pensione
Per quanto riguarda il sistema di calcolo, gli enti di previdenza pubblici, come l'Inps, l'Inpdap e così via liquideranno la pensione pro quota, con le regole del contributivo dettato dalla legge del 1995 (la riforma Dini). Per le casse professionali, invece, il contributivo è stato per così dire «adattato» alla natura privata degli enti. Nel montante contributivo confluiscono i versamenti entro il tetto reddituale stabilito da ogni cassa. Il valore annuo di capitalizzazione è stabilito in misura pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito, con un minimo annuo garantito dell'1,5%.
E per mettere i conti previdenziali al riparo delle oscillazione dei mercati, è prevista la possibilità, nel caso che il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello relativo alla variazione della media quinquennale del Pil (Prodotto interno lordo), di applicare quest'ultimo parametro. L'entità della pensione, poi, sarà determinata da un coefficiente di trasformazione che premia le iscrizioni più lunghe. Se tuttavia il professionista che chiede la totalizzazione nella propria Cassa ha maturato il requisito contributivo per la vecchiaia (di solito 30 anni), il calcolo del trattamento segue la via normale (può quindi essere anche retributivo).
L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni previdenziali, ciascuna in relazione alla propria quota. Il pagamento degli importi liquidati dai singoli enti è effettuato dall'Inps, che stipulerà con gli stessi apposite convenzioni.
La scelta
La richiesta di totalizzazione esclude il ricorso alla ricongiunzione e viceversa. Qualora il soggetto che abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi si sia già avvalso della ricongiunzione onerosa con domanda presentata in data anteriore al 1° gennaio 2006, potrà optare, fino alla conclusione del relativo procedimento (ma non oltre il 31 dicembre del 2008), per la totalizzazione. In questi casi, la gestione previdenziale competente provvederà alla restituzione degli eventuali importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.


corriere economia
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Vecchio 30-01-06, 18:09   #3 (permalink)
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Il punto Dal cumulo alla volontaria, le norme rimaste al palo
Manca ancora qualche pezzo al mosaico della riforma pensioni. Dopo il varo del decreto sulla devoluzione del Tfr ai fondi complementari, che entrerà in vigore solo nel 2008, e quello sulla totalizzazione, per completare la legge Maroni occorrono altri interventi, per i quali occorre aspettare la nuova legislatura. Ecco alcune delle cose non realizzate.
Cumulo . Il cumulo totale tra pensione di anzianità e reddito da lavoro (dipendente o autonomo), oggi riservato a chi chiede la pensione con 40 anni di contributi o 37 anni di contributi accompagnati da 58 anni di età, dovrà essere ampliato progressivamente.

Volontaria . Possibilità per i co.co.co. di poter effettuare versamenti volontari al fine di incrementare la posizione assicurativa accumulata in altre gestioni.

Età di pensione. La legge delegava il governo a intervenire per liberalizzare l'età pensionabile attraverso il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa, anche con la previsione di bonus.
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