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Recupero crediti a prova di privacy

20 gennaio 2006
Recupero crediti a prova di privacy


Dal Garante della privacy le regole di condotta per le società di recupero crediti, valide anche per chi svolge direttamente queste attività, dalle finanziarie alle banche, dai concessionari di pubblici servizi alle compagnie telefoniche. Il provvedimento dell’Authority arriva dopo numerose proteste di cittadini e associazioni di tutela dei consumatori che avevano segnalato un uso illecito dei dati personali del debitore nell’ambito delle attività di recupero crediti. Le lamentele riguardavano, soprattutto, le modalità di ricerca, la presa di contatto e la sollecitazione al pagamento notevolmente invasiva.
«Chiunque svolga attività di recupero crediti - sottolinea Giuseppe Fortunato, componente del Garante - non deve mettere in atto comportamenti che, nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale». Gli accertamenti svolti dal Garante hanno, invece, evidenziato prassi decisamente invasive: da qui la decisione di stilare un provvedimento per dettare le linee guida nelle attività di recupero crediti, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza.


Le nuove regole
In particolare per sollecitare un pagamento di somme dovute non è lecito comunicare informazioni relative a mancati pagamenti a persone che non siano direttamente interessate, come familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa. No anche all’esercizio di indebite pressioni sul debitore. Semaforo rosso, inoltre, a telefonate pre registrate, in quanto persone diverse dal debitore potrebbero conoscere un’inadempienza. No anche all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti.
Fra i paletti posti dal Garante il contenuto della comunicazione al debitore deve essere riservato, in plico chiuso e senza scritte: pollice verso, dunque, all’invio di cartoline postali o di plichi con la scritta “recupero crediti” o frasi simili, ma di identico significato. In passato, per esempio, erano state usate formule tipo “preavviso esecuzione notifica” o il richiamo di norme di rito con riferimento alla futura attivazione di ufficiali giudiziari.
Chi è incaricato della riscossione può usare solo i dati strettamente utili all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito e recapiti telefonici).
il sole24ore
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