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Vecchio 19-01-06, 20:20   #1 (permalink)
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imposta di bollo dossier titoli ed estratto c/c

Imposta di bollo
Rendiconto unificato per le informazioni bancarie

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'estratto di conto corrente e la comunicazione relativa ai depositi di titoli collegati scontano singolarmente l'imposta di bollo, anche se redatti sullo stesso foglio, nel rendiconto unificato.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 17/01/2006, n. 13/E)





Risoluzione 17/01/2006 n. 13

Agenzia delle Entrate



Oggetto:
Istanza d'Interpello - ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA. Unico
documento contenente estratto di conto corrente e comunicazione relativa a
deposito titoli - Imposta di bollo


Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta
applicazione del d.P.R.n. 642 del 1972, XX S.p.A ha esposto il seguente:

QUESITO
L'ente interpellante fa presente che:
- "A norma dell'art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, Parte Prima,
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, gli jestratti conto,
comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli,
inviati dalle banche ai clienti, ai sensi dell'art. 119 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385' sono soggetti a
un'imposta di bollo fissa, determinata in misura diversa in
relazione al destinatario (persona fisica o soggetto diverso da
persona fisica) e alla periodicita' di emissione del documento
(annuale, semestrale, trimestrale, mensile);
- Tale imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e
documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche relativi
a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero
relativi a deposito titoli, indicati nell'art. 2, nota 2-bis, e
negli artt 9, commi 1, lett. a), 13, commi 1, 2 e 14;
- Nel caso di coincidenza tra l'intestatario del conto corrente e
l'intestatario del deposito titoli "... intende procedere
periodicamente all'emissione e all'invio ai clienti di un unico
documento contenente sia l'estratto di conto corrente sia la
comunicazione relativa ad uno o piu' depositi titoli collegati
al conto corrente stesso (cd. "estratto conto unificato")".
Quanto sopra premesso, chiede di conoscere se "... la redazione in un
unico contesto dell'estratto di conto corrente e della comunicazione
relativa ai depositi di titoli collegati al conto stesso comporti
l'applicazione dell'imposta di bollo una sola volta oppure tante volte
quanti sono i rapporti di c/c e di deposito titoli certificati".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La XX osserva che: "... La legittimita' dell'applicazione dell'imposta
di bollo una sola volta con riferimento ad jatti plurimi o comulativi' e'
prevista in generale dall'art. 13, terzo comma, n. 15) del D.P.R. n. 642 del
1972, secondo il quale:
"in ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul
medesimo foglio:
(...)
15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o
provvedimenti, se redatti in un unico contesto".
La disposizione, infatti, risulta caratterizzata da un ampio ambito di
applicazione (convenzioni, istanze, certificazioni e provvedimenti), che
puo' ragionevolmente estendersi fino a comprendere la fattispecie del
documento unico contenente l'estratto di conto corrente e la comunicazione
relativa ai connessi depositi titoli, che nella sostanza costituiscono
"certificazioni".
(omissis)
Nella fattispecie di cui si tratta, ai clienti verrebbe trasmesso un
rendiconto unificato comprendente la situazione (movimentazione e saldo) del
rapporto di conto corrente bancario e quella relativa ai rapporti di
depositi titoli ad esso collegati, entrambe riferite al medesimo periodo
temporale".
L'interpellante ritiene unico tale documento poiche' composto di piu'
pagine numerate progressivamente e emesso in un unico contesto e sotto la
medesima data.
Inoltre, fa presente che "... il deposito titoli, pur avendo una
propria autonomia giuridica rispetto al connesso rapporto di conto corrente,
risulta comunque imprescindibilmente legato a quest'ultimo, considerato che
lo stesso rappresenta lo strumento di regolamentazione dei risultati della
gestione del deposito stesso.
Gli elementi sopra indicati sembrano integrare i presupposti per il
verificarsi del cd "effetto sostitutivo" di cui al richiamato art. 13,
Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642 del1972, facendo ritenere
l'assolvimento dell'imposta di bollo sul rapporto di conto corrente
esaustivo dell'analoga obbligazione tributaria che graverebbe sul deposito
titoli qualora quest'ultimo non risultasse connesso e regolato mediante
conto corrente.
La stretta connessione del deposito titoli al c/c in cui trova
regolamentazione sembra far acquisire al primo (...) natura accessoria
rispetto a quest'ultimo, che viene a configurarsi come rapporto principale".
Per i motivi sopra esposti, l'ente interpellante ritiene che per ogni
rendiconto unificato, contenente l'estratto di conto corrente bancario e le
comunicazioni relative ai depositi titoli collegati, e' legittima
l'applicazione dell'imposta di bollo una sola volta nella misura di cui
all'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642
del 1972 dispone l'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine per
"Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli
inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonche' estratti di conto corrente
postale:
per ogni esemplare:
a) con periodicita' annuale à 22,80
b) con periodicita' semestrale à 11,40
c) con periodicita' trimestrale à 5,70
d) con periodicita' mensile à 1,90".
La relativa nota 3-ter specifica "L'imposta e' sostitutiva di quella
dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle
banche nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane, relativi a operazioni
e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di
titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1,
lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14".
Dal disposto di tale articolo si evince che lo stesso individua due
distinte fattispecie di documenti soggetti all'imposta di bollo il primo il
conto corrente bancario (cfr. risoluzione n. 160/E dell'11/11/2005) o
postale e il secondo la comunicazione del deposito titoli.
Il legislatore, introducendo l'imposta di bollo in misura forfetaria,
ha voluto sottoporre al prelievo fiscale soltanto lo specifico documento -
estratto di conto corrente di corrispondenza e comunicazione relativa al
deposito di titoli - esentando nel contempo tutti gli altri documenti
relativi a rapporti regolati mediante conto corrente ovvero relativi a
deposito di titoli indicati nella nota 3-ter.
Il richiamo fatto dall'ente interpellante all'articolo 13 del d.P.R.
n. 642 del 1972 (Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio), a
sostegno dell'applicabilita' di una sola imposta di bollo all'unico
documento contenente l'estratto di conto corrente e la comunicazione
relativa ad uno o piu' deposito titoli collegati al conto corrente stesso,
non e' condivisibile.
Infatti, il primo comma di tale articolo stabilisce la regola di
carattere generale per la quale: "Un atto per il quale e' prevista in via
esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario
puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di
altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a
condizione che sia corrisposta la relativa imposta."
Pertanto e' sempre possibile utilizzare lo stesso foglio per la
redazione di un ulteriore atto soggetto ad imposta in modo ordinario o
straordinario, a condizione che anche per quest'ultimo atto sia corrisposta
la relativa imposta.
In particolare, e' consentito scrivere la comunicazione relativa al
deposito titoli (per il quale e' prevista il pagamento dell'imposta di bollo
in modo straordinario) su un foglio gia' utilizzato per la redazione di
altro atto soggetto ad imposta di bollo in modo ordinario o straordinario -
quale e' l'estratto di conto corrente -, ma anche su tale comunicazione deve
essere corrisposta la relativa imposta.
Nel caso di specie non puo' essere invocato il disposto dell'articolo
13, comma 3, n. 15 del d.P.R. n. 642 del 1972 secondo cui "In ogni caso e
con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio
(omissis) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o
provvedimenti, se redatti in un unico contesto". Infatti l'elenco degli atti
e documenti che possono scriversi sul medesimo foglio senza il pagamento
dell'imposta di bollo e' tassativo e non comprende l'estratto di conto
corrente e le comunicazioni di deposito titoli.
Infine non e' condivisibile la tesi per la quale la stretta correlazione
tra il deposito titoli e il conto corrente comporti l'applicazione
dell'imposta di bollo una sola volta.
Infatti, le imposte da corrispondere per gli estratti di conto corrente
e per le comunicazioni di deposito titoli sostituiscono rispettivamente
quelle dovute per gli atti e documenti precisati nella nota 3-ter
all'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 in relazione al conto corrente e
in relazione al deposito titoli. Quindi le imposte sostitutive da
corrispondere sono tante quanti sono i rapporti di conto corrente e di
deposito titoli intercorrenti tra la banca e cliente.
Da quanto sopra precisato, consegue che per ogni rendiconto unificato c
l'estratto di conto corrente e le comunicazioni relative ai depositi titoli
collegati in esso contenuti scontano singolarmente l'imposta di bollo di cui
all'articolo 13 comma 2-bis del d.P.R. n. 642 del 1972, anche se redatti sul
medesimo foglio.
La risposta di cui alla presente risoluzione, viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26
aprile 2001, n. 209.
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
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