![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|||||||
| Registrazione | Blog | FAQ | Gruppo sociale | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
![]() |
|
|
Strumenti discussione | Valuta discussione | Modalità visualizzazione |
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Promotori finanziari con un nuovo look
16 gennaio 2006
Regole su misura per l'organismo di controllo e ampliamento della sfera di attività. Promotori finanziari con un nuovo look Promotori finanziari nuove regole per l'organismo di controllo. Oltre all'ampliamento della sfera di attività dei mediatori creditizi (iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108), che ´possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385', vengono modificate le disposizioni che nel Tuf disciplinano l'attività dei promotori finanziari. In linea generale, si rileva che, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 31 del Tuf, per l'offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono dei promotori finanziari. Il promotore finanziario è definito come la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede, attività questa che può essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto che si rende responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario. La responsabilità solidale non viene meno anche se si tratta di danni conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Per offerta fuori sede devono intendersi la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, ovvero b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. In seguito alle modifiche apportate dalla legge 262/05 si stabilisce al comma 4 dell'articolo 31 del Tuf l'istituzione dell'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali alla cui tenuta provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. Si tratta di un organismo con personalità giuridica e ´ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività'. L'autonomia organizzativa attribuita per legge non fa comunque venir meno l'attività di vigilanza della Consob, che stabilisce con apposito regolamento i principi e i criteri da eseguire nello svolgimento dell'attività. Spetta quindi a tale associazione provvedere sia alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sia alla determinazione (e relativa riscossione) dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti e dai soggetti che richiedono l'iscrizione. La Consob, inoltre, secondo quanto previsto dal novellato comma 6 dell'art 31 del Tuf, determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità; b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati; c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione; d) alle cause di incompatibilità; e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 (sospensione del promotore per un periodo massimo di 60 giorni) e 196 (che regola le sanzioni disciplinari per i promotori) e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1 (che vanno dal richiamo scritto alla radiazione dall'albo); f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari; i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob; l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari. Ai poteri di vigilanza si affiancano poi quelli ispettivi che consentono alla Consob di richiedere ai promotori finanziari (o ai soggetti che si avvalgono dell'attività di promotori finanziari) la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti e di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. http://www.assinews.it/rassegna/arti...160106ba2.html |
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||