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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Aug 2005
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Donazione e collazione
Se qualcuno mi può aiutare ...
Il signore Rossi, dopo esser rimasto vedovo, decide di risposarsi. (in comunione dei beni per poter lasciare alla moglie la pensione di reversibilità) Prima della sua morte decide di donare all'unico figlio avuto dal precedente matrimonio, casa e terreno, riservandosi l'usufrutto. Quanto donato rappresenta il 95% dei beni posseduti dal sig. Rossi. Morto il sig. Rossi, il figlio scopre che su quanto donato esiste la collazione cioè deve in parte rendere il valore di casa e terreno, cioè quel valore di legittima che spetta alla moglie. E' anche vero che la moglie potrebbe non pretenderla visto che gli accordi verbale erano questi, ma non si sa mai... Visto che l'eredità rimasta è minima, se la moglie avanza richieste, il figlio potrebbe rinunciare all'eredita e quindi in questo modo non è più costretto a sottostare al dovere di collazione ? Leggendo qua e là mi sembra di capire che potrebbe essere l'unica scappatoia. Grazie Il figlio del sig. Rossi |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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no, perchè con l'azione di riduzione si vanno a ridefinire le disposizioni testamentarie che hanno leso la legittima e, se non ve ne sono, i negozi di donazione in vita del de cuius che hanno prodotto la lesione
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2001
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Il classico carro messo davanti ai buoi, ovvero un secondo matrimonio celebrato prima di sistemare il figlio naturale e il guaio è fatto.
Se riesci a chiudere in velocità, porta la signora a fare un atto di acquiescenza a donazione, così facendo sistemeresti tutto. Se dovesse rifiutarsi, dopo aver fatto quattro conti sul valore commerciale di sua spettanza, le proporrei una somma per chiudere la questione. Eviterei in assoluto per quanto possibile le vie legali. Poi si trovano altri modi per sistemare quel 5% che se ho ben inteso vuoi che vada alla signora. Ultima modifica di sentex : 08-01-06 alle ore 11:51 |
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Jul 2002
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#5 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2001
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Vediamo se ho ben inteso la questione.
Al momento in cui è stata fatta la donazione, il donante era di stato libero, successivamente si è sposato e quindi deceduto. Il problema generato dal successivo matrimonio conferma che la forma della donazione come atto traslativo della proprietà è nella maggior parte dei casi da evitare. Detto questo, essendo deceduto il donatario, confermo la possibilità di effettuare un atto di acquiescenza a donazione e se ho ben capito il donatario desidera che il famoso 5% rimasto venga devoluto alla moglie. Perchè non fare una rinuncia ad eredità ed aprire la successione a favore della moglie ? Rimane fermo il fatto che è importante sapere se il donatario (figlio del signor Rossi) sia a sua volta sposato con prole. |
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#6 (permalink) |
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Data registrazione: Aug 2005
Messaggi: 2
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Precisazioni e ...
1) Il figlio del sig. Rossi è sposato ed ha un figlio.
2) Le donazioni ricevute sono state due : una prima e una dopo il matrimonio. (del babbo) Come devono essere considerate ?Il coniuge può avanzare diritti in entrabi e in che misura. 3) Perchè una persona non può disporre a suo piacimento dei beni che aveva prima di contrarre il matrimonio in comunione dei beni ? 4) Cosa succede delle donazioni ricevute se si rinuncia all'eredità ? Rimangono o in qualche modo possono essere intaccate ? Ho iniziato a sentire persone che pensavo le "sapessero tutte" in merito alla questione : avvocati, notai, geometri , ma con mio grade stupore la confusione è molta. Accetto volentieri, e ringrazio anticipatamente, i pareri di tutti coloro che fossero interessati ad aiutarmi. Se non altro raccolgo informazioni ed opinioni che posso sottoporre ai prossimi professionisti che andro a contattare, nella speranza di trovare il giusto consiglio. Grazie P.S. Provate ad andate a leggere su : http://www.diritto.it/materiali/civile/isola.html in particolar modo dove dice : ... La rinuncia alla qualità di erede costituisce l’unica maniera di sottrarsi alla collazione. ... Ultima modifica di elle18 : 09-01-06 alle ore 22:48 |
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: May 2005
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Beh, effettivamente non è materia di geometri...
Consentimi di scherzare un po'. So per certo che le proprietà possedute PRIMA del matrimonio non rientrano nella comunione dei beni, ma restano di proprietà personale.L'unico modo per sottrarsi a collazione e legittima è l'atto di rinunzia all'eredità (da effettuarsi con atto notarile). A questo punto, tuttavia, è fondamentale che tu ti rivolga ad un notaio che sappia il fatto suo
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#8 (permalink) | |
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Data registrazione: Oct 2001
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Ultima modifica di sentex : 10-01-06 alle ore 15:41 |
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#9 (permalink) | |
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Data registrazione: Oct 2001
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2) Bisogna vedere sommando il valore dei beni donati e quelli lasciati cadere in successione se vi è lesione della quota di legittima spettante alla moglie (che in questo caso c'è) 3) Se i trasferimenti effettuati dal padre al figlio erano nella forma di compravendita con prezzo pagato con tanto di estremi di assegno, l'atto era inattaccabile. 4) Gli atti di donazione sono validi fermo restando la necessità in tutta l'operazione di farsi dare acquiscenza alla/e donazioni. |
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