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Blocco liquidità clienti sim
Come pubblicato su Finanza & Mercati, nel mese di dicembre una sim abbastanza nota è stata commissariata ed ai clienti è stato chiesto, tramite raccomandata, di verificare la propria posizione contabile ad una certa data. Da quel momento, pur garantendo la normale operatività, la fuoriuscita di liquidità e titoli dai conti dei clienti è stata bloccata. Dal punto di vista formale ai clienti non è pervenuta alcuna comunicazione e motivazione inerente il "blocco", ed ufficiosamente si parla soltanto di un "rallentamento" delle normali operazioni. A richiesta specifica il commissario non fornisce spiegazioni e non comunica neppure una tempistica per un eventuale sblocco.
A prescindere da una valutazione opportunistica sulla necessità di tale provvedimento per il risanamento della sim, sarebbe interessante capire se ciò rientra nei poteri di un commissario straordinario e se comunque non debba essere sancito da un atto formale e comunicato ai clienti. Da profano ho cercato di districarmi tra le leggi che disciplinano le crisi, approdando all'art.74 del testo unico bancario (che sembra relativo anche alle crisi delle sim), in cui sembra necessaria un'autorizzazione da parte di Bankitalia per disporre un blocco totale dei pagamenti ai creditori della sim e quindi anche ai clienti. Qualcuno ha esperienza in materia? |
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Premetto di non aver cercato nulla sulle gazzette dal 15 dicembre, se mi trovi il provvedimento di Bregliano sim sull'amministrazione straordinaria fai un favore al diritto: diversamente io di questa vicenda ci capisco poco..chiedi a Voltaire |
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#5 (permalink) | |
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Sulla raccomandata con cui i clienti vengono informati dell'entrata in amministrazione straordinaria si dice solamente che assume i vecchi poteri spettanti al Consiglio di amministrazione sciolto. Per cortesia edita il messaggio con il link al sito, evitiamo di nominarla anche per schivare la chiusura del thread. |
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Gennarino Fan's Club
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Il decreto, che io sappia, è del 24 dicembre (vado a memoria, era su Plus di sabato scorso). Il fatto che i clienti possano comunque lavorare sul mercato è molto positivo, in genere nei casi gravi si chiude direttamente la baracca e buonanotte.
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#9 (permalink) |
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Assoggettamento della Bregliano Societa' di intermediazione mobiliare S.p.a., in Genova, alla procedura di amministrazione straordinaria. (GU n. 1 del 2-1-2006)
Con decreto ministeriale n. 134051 del 7 dicembre 2005 la Bregliano Societa' di intermediazione mobiliare S.p.a. con sede in Genova, e' assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislatvo 24 febbraio 1998, n. 58. è probabile cessione |
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#10 (permalink) |
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Data registrazione: Mar 2000
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Proprio quell'articolo 56 rimanda al Testo Unico bancario, riferendosi precisamente agli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 per la disciplina della crisi.
E l'art.74 fa riferimento alla sospensione dei pagamenti: 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi. Ne deduco che serva un atto formale che sancisca tale sospensione e che ne determini la data di inizio. |
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