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Gennarino Fan's Club
Data registrazione: Mar 2000
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Iscrizione all'albo degli agenti di assicurazione
L'attuale albo nazionale degli agenti di assicurazione sarà sostituito dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, come previsto dal recente codice delle assicurazioni private,
In questo preciso momento, chi ha i requisiti può iscriversi all'albo degli agenti generali? E' conveniente rispetto al futuro Registro? |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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Le novità introdotte dal nuovo codice delle assicurazioni: l’istituzione del registro elettronico degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione.
Il Nuovo Codice delle Assicurazioni private, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005) entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2006 e contiene una riorganizzazione sistematica e complessa del settore assicurativo; l'ultimo testo organico in materia risaliva al 1959 e, nel frattempo, sono stati introdotti altri provvedimenti, di cui molti legati alle normative europee (viene peraltro recepita la direttiva 2002/92/CE su intermediazione assicurativa e riassicurativa). Il codice rivede l'intera materia attuando una significativa operazione di semplificazione e delegificazione e inserisce alcune novità a favore degli assicurati, prevedendo, in particolare, l’introduzione dell' indennizzo diretto nel ramo Rcauto (con la possibilità da parte dell’assicurato di chiedere e ottenere, in caso di sinistro, il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice e non più alla compagnia del veicolo responsabile dell’incidente), il rimborso premi pagati in caso di furto o trasferimento della proprietà del veicolo, una maggiore trasparenza nelle condizioni di contratto, nonché l’istituzione del registro unico elettronico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione con l’obbligo di iscrizione agli elenchi per agenti, mediatori, produttori diretti, soggetti del settore finanziario che si occupano di intermediazione (banche, poste, società), persone fisiche collaboratrici di intermediari. Con particolare riguardo al nuovo registro elettronico, il Decreto legislativo n. 209/05 dedica l’intero titolo IX agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, disciplinando, in particolare, le condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso in Italia e nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale in Italia, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia. L'esercizio dell'attività è d’altra parte vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno. Il nuovo decreto fornisce una definizione dettagliata dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, quale attività svolta professionalmente e consistente nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, solo se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati (art. 106). L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del nuovo codice delle assicurazioni, che ha abrogato, da una parte, la legge n. 48 del 19 febbraio 1979, istitutiva dell’Albo degli Agenti di assicurazione, e, dall’altra, la L. n. 792 del 28 novembre 1984 che aveva introdotto l’Albo dei mediatori di assicurazioni. Ai sensi del suddetto 109, nel nuovo registro elettronico, disciplinato con regolamento dall’ISVAP, sono obbligatoriamente iscritti, in sezioni distinte, gli intermediari aventi residenza o sede legale in Italia ed, in particolare: a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. Con specifico riguardo alla figura del mediatore di assicurazione o riassicurazione o broker, l’art. 109, secondo comma lett. b), ne fornisce dunque una definizione più puntuale rispetto a quella contenuta nel vecchio art. 1 L. n. 792/84, quale intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione, in tal modo avallando quella ricostruzione sistematica elaborata negli ultimi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza e finendo così per superare le difficoltà interpretative dell’istituto derivanti dalla vecchia definizione legislativa. L’art. 109, secondo comma, non consente poi la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro, così come già previsto dall’art. 2, secondo comma della Legge n. 792/84, che vietava al mediatore iscritto al relativo albo la contemporanea iscrizione all’albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché dall’art. 3 della L. n. 48/79 che vietava l’esercizio diretto o indiretto dell’attività di agenti di assicurazione ai brokers. Una delle novità introdotte dal nuovo decreto è senz’altro costituita dal ruolo predominante svolto dall'ISVAP nella disciplina, nella formazione e nell'aggiornamento del registro unico elettronico, nonché nell’accertamento delle idoneità e capacità professionali indispensabili per l’iscrizione, attività tutte in precedenza demandate al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la tenuta degli originari e distinti albi di agenti e mediatori. L'ISVAP disciplina inoltre, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta dagli intermediari di tali Stati in Italia mediante annotazione nell'elenco annesso al registro. L’art. 110 del D.Lgs. n. 209/05 prevede i requisiti necessari per l’iscrizione al registro delle persone fisiche, introducendo alcune novità rispetto alla disciplina dell’accesso agli albi preesistenti. In particolare, agenti e brokers devono: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi. La principale novità è costituita dal venir meno del requisito della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica Europea, così come previsto dall’art. 4 della L. n. 48/79 per l’iscrizione al vecchio albo degli agenti e dall’art. 4 L. n. 792/84 per i mediatori. Ulteriori elementi di novità sono poi costituiti dai requisiti previsti dalle lettere d) ed e) del suddetto art. 110. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro da parte di agenti e brokers, permane l’obbligo di sostenere una prova di idoneità disciplinata dall'ISVAP, per accertare il possesso di adeguate cognizioni e capacità professionali ed è altresì necessario stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Tale requisito costituisce una novità per gli agenti, mentre era già previsto per i soli brokers dall’art. 4, lett. g) della L. n. 792/84. Con riguardo ai requisiti previsti per l’iscrizione delle società al registro, l’art. 112 prevede l’obbligo di: a) avere la sede legale in Italia; b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La vecchia legge n. 48/79, istitutiva dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione non prevedeva una sezione dedicata alle società, così come invece previsto dalla legge n. 792/84 per i brokers, limitandosi esclusivamente a stabilire, nel caso di esercizio dell’attività dell’agente da parte di una società, l’obbligo di iscrizione nell’albo per il legale rappresentante della società stessa, o per coloro che, muniti di necessari poteri, fossero delegati dalla società allo svolgimento dell’attività di agente di assicurazione (art. 6 L. n. 48/79). L’obbligo di avere la sede in Italia era invece già sancito per le società di mediazione dall’art. 5 L. n. 792/84, che prevedeva inoltre l’obbligo di avere gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune, ora invece escluso dal suddetto art. 112 del nuovo decreto. L’ulteriore novità è costituita dal venir meno del requisito precedentemente richiesto per i soli brokers dall’art. 5 L. n. 792/84, che prevedeva l’iscrizione all’albo per le sole società con oggetto sociale limitato all’attività di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attività che non perseguisse direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell’oggetto sociale. Nessun limite è invece ora previsto dal nuovo decreto con riguardo all’oggetto sociale. Il 2° comma dell’art. 112 prevede poi che la società abbia affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Per le sole società di mediazione è altresì previsto che il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale debbano essere iscritti nella medesima sezione del registro. Anche per le società è ribadito, così come per le persone fisiche, l’obbligo di stipulare la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società stessa, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. E’ poi ribadito l’obbligo per le sole società che esercitino la mediazione riassicurativa, di disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'ISVAP. Nel caso di società che eserciti contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa è fatto altresì obbligo di preporre alle due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata. Per i soli brokers, siano essi persone fisiche o giuridiche, è infine previsto, ai sensi dell’art. 115 del nuovo codice, l’obbligo di aderire al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, costituito presso la CONSAP, per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo. Tale obbligo era peraltro già previsto dall’art. 4, lett. f) della L. n. 792/84, con riguardo all’adesione al fondo di garanzia istituito presso il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato. L'amministrazione dell’attuale Fondo spetta ora ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle attività produttive e le relative norme di amministrazione, contribuzione e sui limiti di intervento sono stabilite con regolamento dello stesso Ministro, sentito l'ISVAP. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. Con riguardo infine alle regole di comportamento che devono caratterizzare l’operato degli intermediati iscritti, ai sensi dell’art. 120 del nuovo codice, l'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina con regolamento le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con particolare riferimento agli obblighi di informazione. Gli intermediari devono garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Il provvedimento recepisce inoltre la Direttiva europea 2002/92 che introduce più puntuali regole di comportamento in capo a tutti coloro che distribuiscono prodotti assicurativi. In particolare l’intermediario è tenuto a verificare le esigenze del cliente e a proporre un prodotto adeguato, illustrando prima della conclusione del contratto le caratteristiche essenziali della polizza e le prestazioni alle quali è tenuta l’impresa. Il testo adegua dunque le norme agli indirizzi europei e introduce una disciplina innovativa che ha il compito di portare avanti un riassetto, completo e duraturo, della regolazione di tutto il settore assicurativo con positive ricadute sui tempi e sui costi dei risarcimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e nel rapporto fiduciario delle imprese di assicurazione. http://www.toffoletto.it/newsletter/029/articolo1.html |
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Gennarino Fan's Club
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Le condizioni per l'esonero dall'esame ci sono sempre e sono sempre le stesse? La polizza devono averla solo gli iscritti che lavorano effettivamente come agenti? |
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Gennarino Fan's Club
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Quasi quasi contatto Isvap, per sicurezza. Se ho capito bene adesso è ancora in vigore l'iscrizione al vecchio albo. |
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