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Vecchio 08-12-05, 14:09   #1 (permalink)
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Prescrizione crediti TFR

Ai sensi dell'art. 2948, n. 5, del Codice Civile, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono in 5 anni, ivi comprese quelle derivanti da un rapporto di pubblico impiego con la sola esclusione dei dipendenti statali, per i quali il R.D.L. 19.1.1939, n. 295 prevede la più favorevole prescrizione decennale.

Vi trovate?

Grazie.
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Vecchio 08-12-05, 14:29   #2 (permalink)
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Vecchio 08-12-05, 14:33   #3 (permalink)
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[3] RDL 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti).

Art. 2. (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428).

Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel DL Lgt 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni.

La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato.

La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora.
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