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4) MODALITA’ DI VERSAMENTO
In ordine alle modalità si osserva che per tale imposizione convivono forme diverse di assolvimento dell’imposta, fermo restando che il notaio non riveste la figura di responsabile d’imposta e non è soggetto agli obblighi previsti dall’art. 13 del R.D. 30.12.1923, n. 3278 per gli operatori di borsa[7]. ASSOLVIMENTO MEDIANTE VALORI BOLLATI La prima modalità, per così dire, tradizionale, già prevista dal R.D. 3278/1923 prevede l’utilizzo di foglietti bollati (per contrattazione tra privati). Sui foglietti bollati, venduti dall’Amministrazione, viene riportato e sottoscritto il contratto ed ognuna delle parti trattiene una parte del foglietto sottoscritta dall’altra. In alternativa la normativa prevede l’utilizzo di fogli ordinari preventivamente muniti di marche o punzone da parte degli uffici del registro e da annullarsi unicamente da questi con bollo a calendario. Con la L. 1079/1954 è stata prevista la creazione di apposite marche al fine di integrare l’imposta assolta sui foglietti bollati e da annullarsi a cura delle parti. Su ciascun foglietto non può essere riportato che un contratto. L’art. 10-bis, comma 2, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988 n. 154 prevede che l’importo massimo della tassa da corrispondere con l’impiego di valori bollati per un singolo contratto non può superare l’importo di lire 800.000 e pertanto attualmente Euro 413,17. La differenza d’imposta è riscossa mediante visto per bollo dell’ufficio delle entrate. Il citato D.L. 70 del 1988 prevede altresì la possibilità di utilizzare marche comuni da annullarsi da parte di uno dei contraenti apposte sull’atto di trasferimento o sulla fattura. Ha perso pressoché importanza l’altra modalità, inizialmente prevista, ovvero quella che prevedeva l’utilizzo di foglietti a madre e figlia, in quanto riservata ai casi in cui si aveva l’intervento di intermediari, oggi sottratti alla normativa in oggetto. VISTO PER IL BOLLO La modalità, già vista per importi superiori a Euro 413,17 è utilizzabile comunque anche per importi minori. Le modalità relative si sovrappongono al versamento del bollo all’Agenzia delle Entrate, come meglio infra esposto. BOLLO VIRTUALE L’art. 1 comma 6 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 435 prevede la facoltatività dell’emissione del fissato bollato in caso di pagamento virtuale. In tal caso la documentazione dell’assolvimento dell’imposta si ha da un estratto del registro previsto, ovvero dalla copia autentica del versamento per il tramite del conto corrente postale[8]. La facoltà di corrispondere in modo virtuale la tassa, utilizzando il modello di pagamento (tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate) denominato Mod. F23 ed utilizzando il codice tributo 456T, è stata inizialmente riconosciuta alle banche (art. 2-bis della L. 826/1960) e successivamente in forza di vari provvedimenti agli agenti di cambio, agli enti pubblici economici, agli ex commissionari di borsa, alle SIM ed alle società fiduciarie. Si tratta, peraltro, di una modalità di adempimento che richiedeva un’apposita autorizzazione, attualmente delegata alle Dir. Reg. Entr. territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dei richiedenti (cfr. Decreto Direttore Generale Dip. Entrate 16.06.2000 in G.U. 20.07.2000, n. 168). Con l’articolo 1 comma 10 del D.Lgs 21.11.1997 n. 435 la facoltà di corrispondere l’imposta in modo virtuale viene estesa anche al soggetto non autorizzato nelle contrattazioni tra residenti e non residenti, mediante versamento su c.c. postale. ASSOLVIMENTO DIRETTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE MOD. F23 Questa modalità, che si differenzia dalla precedente per non essere dedicata a soggetti autorizzati, non è espressamente prevista da alcuna norma in materia di tassa sui contratti di borsa[9]. Si tratta, in pratica, di un versamento diretto della Tassa all’agenzia delle entrate in sede di registrazione dell’atto. Tale possibilità si avvicina notevolmente all’assolvimento virtuale specie successivamente all’abolizione presso gli Uffici del Registro del servizio di Cassa come previsto dalla legge 9.07.1997 n. 237, a decorrere dal giorno 1.01.1998. Da tale data, ogni tributo versato all’Ufficio del registro (ora Agenzia delle Entrate) deve essere pagato con modello F23. Per il versamento della tassa sui contratti di borsa, tale modalità è da ritenersi implicitamente ammessa dal D.M. 17.12.1998 n. 209 che ha accomunato la tassa sui contratti di borsa all’imposta di bollo nell’unico codice tributo “456T”. Inoltre essa era già stata esplicitamente prevista dalla Circolare del Ministero delle Finanze in data 9.03.1992 n. 16, quale modo ordinario “visto per il bollo” detto sopra, che in proposito dispone: “Tenuto conto che ai sensi del comma 2 dell'art. 10-bis del più volte citato D.L. n. 70/1988, sui foglietti bollati l'importo massimo della tassa da corrispondere con l'impiego di valori bollati non può superare, per ogni singolo contratto, lire 800.000 (la differenza totale o parziale è riscossa mediante visto per bollo), si ritiene che il tributo dovuto per i trasferimenti a titolo oneroso aventi per oggetto titoli o valori o quote di partecipazione in società di ogni tipo o in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, conclusi per atto pubblico o scrittura privata, possa essere corrisposto direttamente all'ufficio del registro in sede di registrazione dell'atto.”. Pertanto, obbligatoriamente quando la contrattazione porta ad una imposta che supera nell’importo Euro 413,17, e facoltativamente in ogni altro caso, la tassa sui contratti di borsa potrà esser corrisposta al momento della registrazione dell’atto, versando l’importo tramite modello F23 (analogamente alle altre imposte) ed utilizzando il codice tributo 456T. Tale modalità di assolvimento non impone alcuna menzione ovvero annotazione a margine dell’originale ovvero delle copie da parte del notaio[10]. http://www.federnotizie.org/2003/nov/borsa.htm |
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