Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 07-12-05, 10:21   #1 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
È il beneficiario che deve pagare i tributi catastali

È il beneficiario che deve pagare i tributi catastali
di Sergio Trovato



Soggetto passivo del tributo speciale catastale è l’intestatario, non il professionista incaricato di presentare l’atto di aggiornamento catastale.
Lo precisa la circolare 12 del 6 dicembre 2005 (visibile sul sito Internet del Sole-24 Ore, sezione Norme e tributi), con cui l’agenzia del Territorio, dopo aver chiesto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, fornisce chiarimenti sugli obbligati al pagamento dei tributi catastali, ipotecari e sui termini per l’accertamento.
L’articolo 5 del Dpr 650/72 prevede che, quando un trasferimento di beni immobili che comporta il frazionamento di particelle, va presentato all’ufficio provinciale dell’agenzia del Territorio, firmato da un professionista abilitato (ingegneri, architetti, geometri, periti edili ecc.). Tipi di frazionamento e mappali vanno sottoscritti — art. 1, comma 8, Dm 701/94 — sia dai tecnici che li hanno redatti sia dai titolari di diritti reali sui beni immobili soggetti a variazioni.
L’Agenzia richiama i principi generali dell’ordinamento tributario che qualificano la tassa come corrispettivo per prestazioni rese da Stato e amministrazioni pubbliche al contribuente. La corrispettività è collegata al servizio reso e all’utilità che si ricava dall’attività dell’ente pubblico. Quindi, soggetto passivo del tributo speciale catastale è il beneficiario del servizio, cioé il soggetto "intestato" catastale. Nessun obbligo, invece, per il professionista che presenta l’aggiornamento.
Secondo l’Avvocatura, il pagamento va chiesto a chi presenta al Catasto gli atti di aggiornamento cartografico (tipi mappali, di frazionamento e particellari). Tuttavia (al di là dei rapporti interni) tra il professionista che chiede l’aggiornamento e l’interessato all’operazione catastale, la responsabilità per il pagamento di quanto erroneamente non liquidato è del soggetto interessato alla variazione.
Sui termini per l’accertamento, mancando una disciplina specifica, l’Agenzia ritiene applicabile la decadenza triennale del Testo unico dell’imposta di registro (art. 76 Dpr 131/86). Il termine dovrebbe decorrere dalla presentazione dell’atto di aggiornamento o esecuzione delle formalità catastali. In caso di contenzioso, dalla notificazione della decisione della Commissione tributaria.
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...lesView=Libero
Files allegati
Tipo file: pdf Circolare%20Catasto.pdf‎ (96.8 KB, 46 visite)
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.