È il beneficiario che deve pagare i tributi catastali
di Sergio Trovato
Soggetto passivo del tributo speciale catastale è l’intestatario, non il professionista incaricato di presentare l’atto di aggiornamento catastale.
Lo precisa la circolare 12 del 6 dicembre 2005 (visibile sul sito Internet del Sole-24 Ore, sezione Norme e tributi), con cui l’agenzia del Territorio, dopo aver chiesto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, fornisce chiarimenti sugli obbligati al pagamento dei tributi catastali, ipotecari e sui termini per l’accertamento.
L’articolo 5 del Dpr 650/72 prevede che, quando un trasferimento di beni immobili che comporta il frazionamento di particelle, va presentato all’ufficio provinciale dell’agenzia del Territorio, firmato da un professionista abilitato (ingegneri, architetti, geometri, periti edili ecc.). Tipi di frazionamento e mappali vanno sottoscritti — art. 1, comma 8, Dm 701/94 — sia dai tecnici che li hanno redatti sia dai titolari di diritti reali sui beni immobili soggetti a variazioni.
L’Agenzia richiama i principi generali dell’ordinamento tributario che qualificano la tassa come corrispettivo per prestazioni rese da Stato e amministrazioni pubbliche al contribuente. La corrispettività è collegata al servizio reso e all’utilità che si ricava dall’attività dell’ente pubblico. Quindi, soggetto passivo del tributo speciale catastale è il beneficiario del servizio, cioé il soggetto "intestato" catastale. Nessun obbligo, invece, per il professionista che presenta l’aggiornamento.
Secondo l’Avvocatura, il pagamento va chiesto a chi presenta al Catasto gli atti di aggiornamento cartografico (tipi mappali, di frazionamento e particellari). Tuttavia (al di là dei rapporti interni) tra il professionista che chiede l’aggiornamento e l’interessato all’operazione catastale, la responsabilità per il pagamento di quanto erroneamente non liquidato è del soggetto interessato alla variazione.
Sui termini per l’accertamento, mancando una disciplina specifica, l’Agenzia ritiene applicabile la decadenza triennale del Testo unico dell’imposta di registro (art. 76 Dpr 131/86). Il termine dovrebbe decorrere dalla presentazione dell’atto di aggiornamento o esecuzione delle formalità catastali. In caso di contenzioso, dalla notificazione della decisione della Commissione tributaria.
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