Il condominio non risponde per il furto avvenuto nell'appartamento di un inquilino
07/12/2005
Un inquilino chiede al condominio nel quale abita il risarcimento dei danni subiti a seguito del furto perpetrato nel suo appartamento: il condominio sarebbe responsabile perché i ladri sarebbero stati agevolati dalla mancata vigilanza dell’immobile da parte del portiere nonché dalla presenza di ponteggi su di una terrazza vicina.
La Cassazione (Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 18/10/2005, n. 20133 - P.N.C. c. Condominio via X Roma) conferma le decisioni assunte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio e respinge il ricorso: per l’individuazione dell’obbligo giuridico di impedire l’evento non basta far riferimento al principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., ma è necessaria una norma di legge che lo preveda espressamente ovvero l’esistenza di particolari rapporti giuridici o una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui.
La Corte ricorda di aver avuto modo già in altre occasioni di affermare che, nel caso in cui una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri che vi si sono introdotti attraverso impalcature per lavori edilizi lasciate incustodite, il proprietario delle impalcature non può essere ritenuto civilmente corresponsabile del furto: la sua responsabilità non può essere ritenuta per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (poiché tali attività danno luogo a responsabilità solo se il danno si sia prodotto durante il loro espletamento), né per cose in custodia ex art. 2051 c.c. (poiché le cose in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano cagionati dall’attività illecita di terzi), né per omissione di cautele ex art. 2043 c.c., poiché tale responsabilità sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare.
Fonte: Danno e Responsabilità
http://www2.assinews.it:8080/testi/t...071205tec.html