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conto corrente "privato" dei Soci ........
......... il cerchio si stringe sempre più: soggetti a controllo anche i conti correnti personali dei soci di società di capitale a ristretta base societaria (chissà quale sarà il limite per definire "ristretta" una base societaria .....
ITALIA OGGI Soci, legittimo il controllo dei c/c Legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria diretto ad acquisire notizie concernenti i conti correnti bancari intestati a soci di società a ristretta base sociale quando sia finalizzato ad accertare il carattere fittizio di tale intestazione e l’esistenza di ricavi non dichiarati da parte della società. Questo è il principio ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 7 novembre 2005, n. 21580. Com’è noto, l’ufficio può procedere all’accertamento induttivo prescindendo dalle scritture contabili e dalle risultanze del bilancio e avvalendosi di notizie e dati comunque in suo possesso, nei casi indicati all’articolo 39, comma 2, del dpr 600/1973. L’elencazione contenuta nella norma citata riguarda infrazioni, commesse dal contribuente, la cui peculiare gravità giustifica il summenzionato metodo di accertamento. La Corte ha dunque rigettato il ricorso presentato dalla srl contro l’avviso di accertamento per Irpeg-Ilor, relativo all’anno 1991, emesso dall’ufficio imposte dirette per omessa annotazione e mancata dichiarazione di ricavi, secondo quanto verificato dalla GdF. Daniele Amendola, C/c dei soci sotto controllo, in Italia Oggi, 23/11/2004, pag. 25 |
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ItaliaOggi - Imposte e Tasse - Numero 029, pag. 31 del 3/2/2006
10 Le risposte delle Entrate in materia di accertamenti dopo il provvedimento del 22 dicembre 2005. Indagini bancarie ad ampio raggio - C'è anche la holding di famiglia tra gli intermediari sotto tiro Anche le holding di famiglia, cioè a dire le società che hanno per oggetto principale o esclusivo l'assunzione di partecipazioni, rientrano tra gli intermediari finanziari ai quali sarà possibile richiedere i movimenti effettuati nel loro ambito. È questa la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate in esito ad una specifica domanda rivolta in occasione degli incontri programmatici attivati per dare una prima lettura interpretativa, non solo al contenuto della finanziaria per il 2006, ma anche agli altri provvedimenti che vi girano attorno. E, tra questi, ha assunto e va sempre più assumendo un ruolo fondamentale la messa a regime del sistema di indagine amministrativa sulle movimentazioni finanziarie effettuate dal contribuente. Una volta dunque finita la ubriacatura da programmazione fiscale futura triennale o da concordato pregresso afferente agli anni 2003 e 2004, sulla cui decisione di accettazione pesa non poco anche tale spauracchio investigativo, occorrerà porre mano al nuovo sistema meglio conosciuto dal popolo dei contribuenti, siano o meno essi evasori, in modo formalmente improprio ma sostanzialmente corretto, come accertamento bancario. In verità non sono tanto e non solo le risposte fornite nelle occasioni di incontro sopra rappresentate a dare un senso compiuto alla procedura così come è stata innovata dal 2005, bensì il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005 che servirà, per l'appunto, quale canovaccio procedurale per quanto riguarda le modalità attuative del precetto normativo. In tale provvedimento, infatti, si rinvengono, al pari dei suoi allegati, fonti operative di sicuro pregio alle quali il contribuente ed il proprio consulente debbono guardare con sempre maggiore attenzione per tracciare le proprie strategie operative o, meglio, per porre fine a quelle evasive. Da tali documenti, infatti, come si dirà, traspare tutta la forza di indagine assegnata agli uffici finanziaria ed alla Polizia tributaria dal nuovo punto 7) del primo comma dell'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 (analogo discorso deve farsi per quanto attiene all'Iva) sul percorso amministrativo da compiere per ottenere i dati e gli elementi utili alla verifica al quale va ad affiancarsi il precedente punto 2) inerente alla specificazione ´di che cosa ' occorre fare delle notizie così acquisite. È stato già detto su questo giornale della portata della autorizzazione che i verificatori sono tenuti a richiedere preventivamente prima di procedere oltre. Ora non resta altro che andare sul campo al fine di misurare quanto sia o meno devastante tale innovata indagine investigativa. L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PROVVEDIMENTO Innanzitutto una precisazione: il ricordato punto 7) dell'art. 32 del dpr n. 600 del 1973, modificato alla luce della legge n. 311 del 2004, amplia non solo la catena dei soggetti intermediari coinvolti ma indica anche su che cosa questi soggetti dovrebbero riferire. Si dice dunque che occorre fornire tutti i dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazioni effettuate, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché le garanzie prestate da terzi. Si tratta già di un ventaglio di documenti amplissimo sulla cui portata non era necessario soffermarsi. Lo fa invece in modo puntiglioso il provvedimento direttoriale nei suoi allegati 1 e 2. È vero che il limite quantitativo deve arrestarsi alle movimentazioni assoggettabili alla segnalazione in materia di normativa antiriciclaggio, ma è innegabile, come si vedrà, che tutto in astratto è sindacabile. Il provvedimento di specie, dunque, rifacendosi al comma 6 dell'art. 7 del dpr n. 605 del 1973, specifica ´che cosa' debba intendersi per qualsiasi rapporto o qualsiasi operazione di natura finanziaria, In tale definizione, si dice, deve racchiudersi tutto quanto risulta specificato nelle tabelle allegate 1 e 2. Esse quindi rappresentano un viatico essenziale per andare a capire quali movimenti debbano essere monitorati; tanto ai fini dell'indagine quanto, per chi volesse valutare la convenienza o meno di continuare a operare in ´nero', quali lidi o strade percorrere. Negli allegati 1 e 2 si ritrova di tutto e di più. Si parte, per esempio, dai prelevamenti a mezzo sportello automatico, dagli accrediti per incassi con addebito in c/c preautorizzato, dall'incasso tramite Pos, dalla emissione di assegni circolari, dal rimborso per finanziamenti (mutui prestiti personali, ecc), dai canoni delle cassette di sicurezza a disposizione o a favore di terzi, sino ad arrivare ai prelevamenti di liquidità nonché le ´altre operazioni non precedentemente classificate' di cui al codice 400. Dalla lettura della tabella 1 emerge dunque quali movimentazioni debbano essere monitorate. Dalla tabella n. 2 appare invece chiaro su quali conti o rapporti finanziari occorre andare a verificare. E dalla semplice lettura sfugge niente all'indagine. Già quindi da questo primo approccio appare come, ai nuovi ´accertamenti' bancari, sia stato assegnato un terreno di caccia privo di limiti perimetrali. Nel provvedimento direttoriale, allorquando si lancia la predetta interpretazione autentica si richiama il comma 6 dell'art. 7 del dpr n. 605 del 1973 avente a oggetto le comunicazioni all'anagrafe tributaria. Bene, in tale contesto, dopo aver identificato i soggetti tenuti a tenere in debito conto i dati identificativi dei contribuenti, ci si rifà ad ogni soggetto che intrattenga, con gli intermediari finanziari ivi identificati, sì qualsiasi rapporto o effettui tuttavia, ´per conto proprio o per conto ovvero per conto o a nome di terzi qualsiasi operazione di natura finanziaria. .......' Il riferimento oggettivo è fatto dunque non solo al contribuente ma anche ad altri soggetti che operano come interposti o interponenti. Non vi è dubbio che non è tanto al contribuente di diritto che occorre guardare, anche perchè lo stesso, volendo operare in nero, si nasconde o ostacola l'accertamento facendosi aiutare utilizzando altri soggetti a lui vicini (parenti, amici o dipendenti). |
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GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Una volta che il provvedimento si sofferma ad identificare quali movimenti siano da monitorare e su quali conti o altro sia possibile andare a trovarli, resta da vedere chi possano essere gli intermediari finanziaria obbligati al rilascio delle comunicazione in forma elettronica. Il punto 7) del primo comma dell'art. 32 del dpr n. 600 del 1973, in verità, pur lasciando già di per sè un ampio margine di operatività, non si cura di specificare oltre. Ci pensa a farlo l'allegato 3 al provvedimento. In esso si evidenziano i soggetti tenuti a rilasciare le notizie, i dati e gli elementi voluti dal sistema di indagine facendo riferimento al testo unico bancario intendendo per intermediari finanziari, tra l'altro, coloro che effettuano finanziamenti, locazioni finanziarie, servizi di pagamento, i consorzi e cooperative di garanzia collettiva, gli addetti al commercio dell'oro nonché, le holding di partecipazione o casseforti di famiglia di cui all'art. 113 Tub. Ecco allora come sia necessario, in quest'ultima ipotesi, in virtù degli assestamenti in atto anche sponsorizzati dal un sistema fiscale teso a favorire la dismissione di partecipazioni (la pax), idenfiticare quale possano essere le citate holding o casseforti di famiglia. Sul punto interviene la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36 del 4 agosto 2004 nella quale si dice essere tali quelle compagini che hanno per oggetto esclusivo o principale l'assunzione di partecipazioni. Non vi è dubbio che si tratti di una categoria molto ampia la quale dovrà fare i conti con le nuove incombenze; non ultima quella di dotarsi un sistema di posta elettronica nel quale far confluire tutte le informazioni richieste. L'UTILIZZO DEI DATI ACQUISITI È stato più volte ricordato come il punto 2) del primo comma dell'art. 32 del dpr n. 600 del 1973 preveda che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti od alle operazioni acquisite o rilevate (facendo riferimento al provvedimento direttoriale), debbano essere (meramente) ´posti a base' degli accertamenti dell'amministrazione finanziaria. Debbono servire, in buona sostanza, a dare lo stimolo primario per effettuare ulteriori indagini idonee a corroborare il convincimento evasivo degli uffici. Nonostante tale buon senso, la prassi annovera accertamenti effettuati solo sulla base delle movimentazioni in entrata ed uscite che non hanno trovato adeguata giustificazione. Da qui l'indicazione tecnica di accertamenti bancari. Eppure, un risultato così matematico, dovrebbe cozzare con il principio di capacità contributiva che la stessa Corte costituzionale, con sentenza (additiva) n. 225 dell' 8 giugno 2005 ha avuto parimenti modo di ricordare. Se, infatti, si è detto, alla luce delle movimentazioni così investigate si dovesse procedere alla ricostruzione della supposta evasione in modo automatico, si rischierebbe di ledere il principio costituzionale di cui all'art. 53 della Carta fondamentale. Solo tenendo conto, invece, dei costi afferenti, come si dovrebbe fare in esito a ogni tipo di accertamento induttivo, la norma giuridica può sfuggire alla censura di incostituzionalità. Sin'ora non si è trovato mai un atteggiamento del genere applicato dagli uffici..Sin'ora però. Ciò in quanto, alla luce del provvedimento del 22 dicembre 2005, le cose dovrebbero cambiare. In esso, infatti, al punto 8.1. si dice: ´....i dati e le notizie...(omissis)... sono utilizzati per il controllo e la valutazione della capacità contributiva dei singoli contribuenti, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sono conservati nei modi e nei termini previste dalle normative vigenti.' Ora, non è facile estrapolare da tale assunto o precetto operativo l'accoglimento del monito lanciato dalla Corte costituzionale; anche se, tuttavia, ci si trova pur sempre di fronte ad un provvedimento direttoriale. Tuttavia, qualche spiraglio lo si può intanto intravedere a favore di una indagine così invasiva, stante il grado di difficoltà insito nella prova contraria che, se non tarata per bene, rischierebbe di creare ricchezza mostruosa. (riproduzione riservata) Autore: di Alessandro Felicioni e Giuseppe Ripa |
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ItaliaOggi - Numero 044, pag. 29 del 21/2/2006
03 Circolare dell'Abi detta istruzioni agli istituti sulle verifiche dell'amministrazione finanziaria. Accertamenti bancari con il freno - Nessuna informazione sull'intestazione dei conti correnti L'Abi mette un freno ai poteri dell'amministrazione finanziaria; le richieste agli intermediari creditizi dovranno comunque essere sviluppate in due fasi distinte: prima copia dei conti e delle nuove operazioni da monitorare e solo successivamente ulteriori notizie ed elementi sui dati già forniti; nessuna informazione dovrà poi essere data sull'intestazione di conti correnti reperiti dagli uffici; ciò perché la richiesta deve comunque riguardare un soggetto sottoposto a verifica per il quale si sia ottenuta l'autorizzazione a effettuare indagini bancarie. Inoltre nessun dato, già in possesso dell'amministrazione per altra via, dovrà essere comunicato: è il caso dei bonifici per le ristrutturazioni edilizie agevolate o per il pagamento di interessi passivi deducibili; estesa anche la deroga per i pagamenti con bollettino in conto corrente postale inferiori a 1.500 euro; nessun obbligo di comunicazione scatta anche per i versamenti effettuati su conti correnti bancari in qualsiasi modalità prevista. La disciplina generale La vecchia normativa in materia di accertamenti bancari permetteva agli uffici finanziari di richiedere alle banche e alle Poste due tipologie di informazioni ben definite: da un lato la copia dei conti intrattenuti dal contribuente oggetto di accertamento, con la specificazione dei rapporti inerenti e connessi, comprese le garanzie prestate da terzi e dall'altro, ulteriori dati, notizie e documentazione relativi ai conti dei quali fosse stata acquisita copia mediante utilizzo di un apposito questionario. Quanto ai termini per evadere le richieste, le risposte dovevano essere fornite entro il termine assegnato dagli uffici, che non poteva essere inferiore a 60 giorni, salvo richiesta di proroga di ulteriori 30 giorni. In sostanza l'oggetto della richiesta doveva essere limitato alle operazioni regolate tramite conto, inteso come rapporto contrattuale tra banca e clientela. In tale contesto, quindi, restavano fuori dagli obblighi di comunicazione non solo tutte le operazioni bancarie eseguite per cassa allo sportello senza interessamento di un conto bancario, ma anche tutte quelle non collegate a rapporti di conto. Sul piano soggettivo destinatari delle richieste dell'amministrazione possono essere ora anche gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie; quanto all'oggetto delle richieste, si parla ora di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti. A livello procedurale, poi, il termine minimo entro il quale deve essere fornita risposta alle richieste, in via telematica, viene ridotto da 60 a 30 giorni, fermo restando la possibilità di proroga di ulteriori 20 giorni, in luogo dei 30 giorni precedentemente previsti. È evidente che dal punto di vista degli intermediari finanziari le preoccupazioni maggiori sono arrivate con riferimento ai più ristretti termini entro i quali dare riscontro alle richieste degli uffici finanziari e all'allargamento dell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, con particolare riferimento al coinvolgimento delle operazioni effettuate fuori conto. Tuttavia l'Abi evidenzia anche un ulteriore aspetto che non va trascurato nel valutare l'impatto delle nuove regole: si tratta dell'unificazione delle due fasi attraverso le quali le richieste di dati e informazioni vanno formulate. La normativa precedente si sviluppava, infatti, in due stadi successivi: in un primo momento l'amministrazione finanziaria richiedeva copia dei conti, e solo successivamente poteva formulare ulteriori richieste in ordine a dati, notizie e documentazione relativamente ai conti dei quali fossero già acquisite le copie. Tali fasi risultano ora accorpate nel senso che l'amministrazione finanziaria può, da subito, entrare nello specifico e approfondire le richieste relative ai contribuenti accertati. Conseguenze della trasmissione telematica dei dati La circolare affronta direttamente le conseguenze operative legate all'approvazione del provvedimento ministeriale con il quale è stata data attuazione alla previsione che impone lo scambio delle informazioni tra gli operatori finanziari e gli uffici finanziari, a decorrere dal 1º marzo 2006, esclusivamente in via telematica. Le riflessioni dell'Abi, sebbene direttamente rivolte agli operatori finanziari e alle loro specifiche problematiche, offrono lo spunto anche per ulteriori considerazioni che interessano i contribuenti oggetto delle richieste. Come accennato, la nuova disciplina unifica le due fasi attraverso le quali, in precedenza, doveva svilupparsi la richiesta dell'amministrazione finanziaria: copia dei conti in prima battuta e ulteriori dati, notizie e documentazione relativi ai conti dei quali fosse stata acquisita copia in un momento successivo. Secondo l'Abi tale modifica non può comportare per l'amministrazione la possibilità di formulare una richiesta illimitata; si legge infatti che ´l'azione accertatrice deve essere comunque improntata a un principio di massima razionalità. Conseguentemente, in una prima fase, l'ufficio può richiedere alla banca la copia dei conti intrattenuti dal contribuente, con la specificazione dei rapporti inerenti o connessi, comprese le garanzie prestate da terzi, nonché il dettaglio delle operazioni effettuate ´per cassa' allo sportello, senza interessamento del conto. In una seconda fase, acquisita detta documentazione, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, richiedere ulteriori dati, notizie e documenti, relativi alle informazioni ricevute'. Ciò in sostanza permette di ripristinare le due fasi, fruendo altresì dei maggiori termini previsti per le ulteriori notizie richieste. Altro aspetto importante che interessa la richiesta è il fatto che questa deve essere sempre relativa a un determinato nominativo per il quale sia stata rilasciata l'apposita autorizzazione a eseguire l'indagine bancaria. Ciò comporta, tra l'altro, che gli uffici, qualora siano venuti a conoscenza di un numero di conto corrente bancario, non hanno il potere di richiedere alla banca le generalità del soggetto; quest'ultima, infatti, è tenuta a fornire soltanto informazioni relativamente a contribuenti nominativamente indicati. In tal caso, l'unica possibilità per gli uffici di acquisire le generalità dell'emittente dell'assegno è quella di richiederle direttamente al contribuente interessato. In tema di informativa al cliente, l'intermediario finanziario, all'atto della notifica della richiesta, deve darne notizia immediata al contribuente interessato. L'Abi sottolinea che siccome l'obbligo riguarda esclusivamente il contribuente sottoposto ad accertamento, non deve essere data notizia delle richieste né ai soggetti con i quali non vengano intrattenuti rapporti ossia quelli per i quali la risposta ha avuto esito negativo della risposta, né qualsiasi altro terzo soggetto le cui generalità possano emergere dai dati, notizie o documenti da fornire agli uffici. Ciò, peraltro, vale anche sia con riferimento al soggetto cointestatario del rapporto sia relativamente al soggetto intestatario del rapporto nella disponibilità del contribuente stesso. Peraltro, la circolare sottolinea che, pur in assenza di obbligo, nulla vieta agli istituti di informare comunque i soggetti non direttamente coinvolti. Ciò potrebbe mettere all'erta gli stessi soggetti di fronte a una prevedibile azione accertatrice dell'amministrazione nei loro confronti. Problematiche applicative Vi sono alcune situazioni che rimangono ancora di incerta regolamentazione e sulle quali la circolare Abi fornisce le proprie interpretazioni, in attesa di chiarimenti ministeriali. Le soluzioni adottate sono ispirate ad alcuni principi fatti propri dalla stessa Agenzia delle entrate: innanzitutto le informazioni relative alle operazioni devono essere significative ai fini dei controlli e secondariamente non devono essere effettuate richieste in ordine a informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria, perché già comunicate secondo altre modalità. In tale prospettiva sfuggono agli obblighi di comunicazione le operazioni poste in essere dal curatore fallimentare, che nell'esercizio delle sue mansioni procede a incassare somme dovute alla massa fallimentare, nonché a eseguire i pagamenti dovuti e quelle dei pubblici ufficiali incaricati di riversare le somme incassate a titolo di penalità che procedono a versare il relativo ammontare in unica soluzione sui conti dell'amministrazione di appartenenza. Peraltro, con riferimento alle notizie relative a ipotesi di cui l'amministrazione è già a conoscenza per altre vie, l'Abi cita i bonifici per ristrutturazioni edilizie agevolate ai fini Irpef e il pagamento di interessi passivi dipendenti da mutui fondiari e prestiti agrari, i quali vengono periodicamente trasmessi all'anagrafe tributaria. (riproduzione riservata) Autore: di Alessandro Felicioni e Giuseppe Ripa |
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