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Banche, acconto bollo da febbraio
22 novembre 2005
Circolare dell'Agenzia delle entrate illustra gli adempimenti previsti dal decreto legge 282/2004. Banche, acconto bollo da febbraio Entro novembre assicurazioni alla cassa per versare l'imposta L'acconto dell'imposta di bollo virtuale che banche, poste e società finanziarie devono versare entro il 30 novembre potrà essere scomputato, a partire da febbraio 2006, anche in sede di versamento del conguaglio 2005. Sempre entro il 30 novembre le compagnie assicuratrici devono versare l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni; all'adempimento sono tenute anche le società stabilite in altri stati membri della Comunità. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 49, emanata ieri per illustrare le disposizioni in materia di acconto dell'imposta di bollo e sulle assicurazioni introdotte con il dl n. 282/2004. Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale Il nuovo art. 15-bis, aggiunto al dpr n. 642/72 dal citato dl, prevede, per i soggetti ivi indicati, l'obbligo di versare a titolo di acconto, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al 70% dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. L'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio. La circolare precisa che l'obbligo riguarda, oltre le Poste spa e le banche, gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del dlgs 87/92 (società di gestione di fondi comuni di investimento, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, soggetti operanti nel settore finanziario ecc.) Detti soggetti devono versare, a titolo di acconto dell'imposta di bollo da assolvere in modo virtuale nell'anno successivo, il 70% dell'imposta provvisoriamente liquidata dall'ufficio delle entrate per l'anno in corso. Per l'anno 2005, chiarisce l'Agenzia, l'acconto va calcolato tenendo conto non solo dell'imposta provvisoria calcolata in base alla liquidazione definitiva dell'anno 2004, ma anche dell'imposta riliquidata provvisoriamente in seguito agli aumenti del tributo disposti con dm 24 maggio 2005. L'acconto versato può essere scomputato dai versamenti della stessa imposta da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio, compreso quello dell'importo risultante dalla differenza tra l'imposta definitiva dovuta per l'anno precedente e quella provvisoriamente versata. La circolare propone il seguente esempio: - imposta provvisoriamente liquidata per il 2005 dall'ufficio, a seguito della dichiarazione presentata entro il mese di gennaio 2005: 6 mila euro; - rate bimestrali: n. 6 da 1.000 euro; - riliquidazione, a seguito degli aumenti predetti, delle rate di agosto, ottobre e dicembre: 1.200 ciascuna; - entro il 30 novembre il contribuente deve versare, in acconto per il 2006, 4.620 euro, pari al 70% di 6.600 (imposta provvisoria riliquidata per l'anno 2005). Successivamente, entro il 31 gennaio 2006 il contribuente presenta la dichiarazione relativa all'anno precedente, dalla quale risulta un'imposta definitiva per l'anno 2005 di 7.200 euro, per cui l'ufficio determina le rate bimestrali per l'anno 2006 in 1.200 ciascuna. La rata da versare entro febbraio 2006 sarà quindi di 1.800 euro, comprensiva di 600 euro per conguaglio 2005. Il contribuente che ha pagato l'acconto di 4.620 potrà omettere tale versamento, utilizzando quindi l'acconto anche per il saldo 2005; ovviamente il residuo importo dell'acconto sarà scomputato sulle successive rate del 2006. Acconto sull'imposta sulle assicurazioni. Per quanto riguarda l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, previsto nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 1216 del 1961, pari al 12,5% dell'imposta definitiva liquidata dall'ufficio per l'anno precedente, da versare entro il 30 novembre, la circolare precisa che il suo importo va determinato escludendo l'imposta relativa alle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre si deve invece tenere conto del contributo destinato al fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'agenzia chiarisce inoltre che sono tenuti al pagamento dell'acconto anche le imprese assicuratrici con sede legale in un altro stato membro della Comunità, operanti in Italia. L'adempimento deve pertanto essere osservato, in tal caso, dai rappresentanti fiscali di dette imprese assicuratrici, nominati ai sensi dell'art. 89 del dlgs n. 175/95 ai fini del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni. Una diversa interpretazione, osserva conclusivamente la circolare, comporterebbe un ingiustificato trattamento di sfavore per gli assicuratori residenti in Italia. http://www.assinews.it/rassegna/arti...o221105po.html |
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Per l'acconto dei produttori scadenza al 30 novembre
Assicurazioni http://www.assinews.it/rassegna/arti...le251105pr.pdf |
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