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Vecchio 21-11-05, 08:52   #1 (permalink)
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Nuova Irpef e family area

Il ricalcolo Nuova Irpef e family area: autoriduzione più rischiosa
A utoriduzione ad alto rischio. Chi presume di dover versare per il 2006 minori imposte rispetto al 2005 ha la possibilità di calcolare l’acconto su questo minor importo e non su quanto risulta dall’ultimo modello Unico. L'autoriduzione dell'acconto evita così ai contribuenti di anticipare somme che, al momento della compilazione di Unico, potrebbero risultare non dovute. Ma quest’anno la strada dell’autoriduzione è assai scivolosa e va percorsa solo se si ha la certezza di conseguire un bel risparmio.

A CHI CONVIENE. Le situazioni che possono consigliare l'autoriduzione sono:

una sensibile riduzione del reddito;

un netto aumento degli oneri detraibili o deducibili;

un forte incremento delle ritenute d'acconto subite a parità di guadagni (ad esempio perché è cambiata la natura dei redditi).

COME SI FA. L'autoriduzione comporta, in pratica, la predisposizione di una dichiarazione anticipata per calcolare l'effettivo debito d'imposta. Nel procedere all’operazione di ricalcolo si deve tenere conto delle novità entrate in vigore a gennaio 2005 e che da un lato, grazie alla «family area» ed alla riduzione delle aliquote, favoriscono i contribuenti, mentre dall'altro rendono più difficili i calcoli.
L’innovazione di maggior rilievo è la riduzione del numero delle aliquote, scese da 5 a 4, e la conseguente revisione degli scaglioni di reddito. La nuova curva porta risparmi per i contribuenti con redditi superiori ai 20-25.000 euro. I benefici sono particolarmente significativi per i più abbienti, oltre i 70 mila euro lordi.
L'altra novità è rappresentata dalla cosiddetta «family area», il sistema di deduzioni per i familiari a carico che ha sostituito le vecchie detrazioni d'imposta e che funziona con un meccanismo sostanzialmente analogo a quanto già previsto per la no tax area. Le nuove deduzioni sono strettamente correlate ai redditi del contribuente: spettano quasi per intero in presenza di redditi bassi e decrescono gradualmente all'aumentare del reddito, fino ad azzerarsi quasi completamente oltre una certa soglia (intorno agli 80.000 euro). Il meccanismo è complesso. Salvo casi eccezionali, quindi, è poco consigliabile procedere da soli al ricalcolo dell’acconto. Se a consuntivo l’anticipo così risotto risulterà inferiore al 98% dell’imposta 2005 scatterà, infatti, la sanzione del 30%.
(Adc Milano)
STEFANO SARUBBI
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Vecchio 21-11-05, 08:53   #2 (permalink)
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Tasse Nel modello di versamento importi da arrotondare al centesimo di euro Compensare fa risparmiare Come si può sfruttare la possibilità di pareggiare crediti e debiti riferiti a tributi diversi. Quando è d’obbligo presentare l’F24 a saldo zero
C ompensare uguale risparmiare. Pareggiare debiti e crediti riferiti a imposte diverse è un'opportunità che ha riscosso molto successo tra i contribuenti perché così si possono evitare i tempi lunghi dei rimborsi. Ma la compensazione crea sempre qualche problema nella compilazione del modello F24, quello che deve essere utilizzato per versare entro fine mese la seconda o unica rata di acconto. E' bene sottolineare che il codice da utilizzare per questo appuntamento è diverso da quello impiegato a giugno-luglio (ad esempio per l'Irpef è 4034 invece di 4033).
In questa occasione non è ammessa la rateizzazione: il versamento va effettuato integralmente entro mercoledì 30 novembre. La colonna «rateazione» dell’F24 può essere compilata indicando «01-01» per segnalare che si tratta di un pagamento in unica soluzione oppure lasciata in bianco.
Nell’F24 gli importi degli acconti vanno riportati con i centesimi di euro così come sono stati calcolati, mentre i crediti derivanti dalla dichiarazione vanno sempre indicati in unità di euro come risultanti da Unico. Per i contributi Inps l’arrotondamento è all'unità di euro. Il modello F24 deve essere compilato e presentato anche se - per effetto della compensazione tra crediti e debiti di tributi diversi - non risulta dovuto alcun versamento e il saldo finale è pari a zero. Solo così, infatti, ogni ente impositore può conoscere i comportamenti seguiti da ciascun contribuente.
Persone fisiche
Per i contribuenti non titolari di partita Iva l'unica imposta di norma dovuta a novembre è l’Irpef, per la quale deve essere corrisposta la seconda o unica rata di acconto. In genere la compensazione avviene all'interno dello stesso tributo (il residuo credito Irpef a saldo che viene portato in diminuzione dell'anticipo), ma ci possono essere anche casi di compensazione dell'acconto con un credito di addizionale regionale o comunale.
E' importante ricordare che, in caso di compensazione verticale (saldo e acconto Irpef), non c'è obbligo di indicare nel modello F24 i due importi distinti. E’ sufficiente riportare il saldo finale, dopo aver pareggiato crediti e debiti. Per facilitare la compilazione di Unico 2006 è comunque possibile indicare nell’F24 sia il credito residuo che l’acconto teorico, prima della compensazione.
Nel caso in cui il credito risulti superiore a quanto dovuto come secondo anticipo Irpef, il contribuente, adottando la prima delle due soluzioni, può evitare di presentare l'F24 (che va invece consegnato se la compensazione avviene tra Irpef e addizionali).
Con partita Iva
La compensazione tra tributi diversi interessa soprattutto imprenditori, professionisti e società. L'autoriduzione riguarda tutti i crediti di Unico 2005, risultanti nel quadro RX, che non siano già stati utilizzati per ridurre i pagamenti risultanti dalla dichiarazione o per compensare i versamenti periodici effettuati da giugno a novembre (Iva, ritenute e contributi). In questo caso il modello F24 deve essere compilato e presentato entro fine mese anche se, per effetto della compensazione tra crediti e debiti di tributi diversi (esempio Irpef e Iva), il saldo finale è uguale a zero. La mancata presentazione è considerata dal Fisco una violazione sostanziale, a cui si dovrebbe applicare la sanzione fissa di 154 euro.
(Associazione dottori
commercialisti Milano)
STEFANO POGGI LONGOSTREVI
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Vecchio 21-11-05, 08:54   #3 (permalink)
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Tasse Entro fine mese il pagamento della seconda o unica rata. Per chi ha fatto il 730 ci pensano il datore di lavoro o l’ente di previdenza Il Fisco batte cassa con il super acconto L’aliquota è pari al 98% dell’imposta indicata nel modello Unico. E l’anno prossimo salirà al 99%
I l Fisco ribatte cassa. Entro mercoledì 30 novembre milioni di contribuenti devono mettere mano al portafoglio per versare la seconda o unica rata dell'acconto Irpef per il 2005. Nessun anticipo è, invece, dovuto per le addizionali regionali e comunali. L’aliquota dell'anticipo Irpef è rimasta invariata al livello record del 98%. E l’anno prossimo salirà addirittura al 99%, avvicinandosi pericolosamente alla soglia del 100%. La scadenza interessa anche le società di persone e i soggetti Ires, i lavoratori autonomi per il pagamento del secondo acconto dei contributi Inps.
Gli obbligati
L'acconto Irpef è dovuto se al rigo RN25 («Differenza») di Unico 2005 c’è un importo pari o superiore a 52,00 euro. Se questo avviene, possono presentarsi due situazioni:

il rigo RN25 non supera 262,00 euro. In questo caso, l'operazione è semplice, basta calcolare il 98% della somma indicata ed effettuare il versamento in unica soluzione entro fine mese;

l'importo del rigo RN25 supera 262,00 euro. Le cose sono un po' più complicate perché a questo livello scatta l'obbligo di versare il doppio acconto. La prima rata, il 40% del 98%, andava pagata contestualmente al saldo di Unico 2005, ora deve essere corrisposto il residuo 60%. Per non sbagliare, la cosa migliore è di applicare l'aliquota del 98% al totale del rigo RN25 e poi sottrarre la prima rata. Il risultato corrisponde alla somma da versare. Chi ha differito i pagamenti estivi dal 20 giugno al 20 luglio ha aggiunto alla prima rata la maggiorazione dello 0,40% (che nell’F24 andava cumulata insieme all'imposta). In questo caso la cifra da sottrarre va considerata al netto della maggiorazione.
Se da Unico risultano crediti non utilizzati né chiesti a rimborso, vanno detratti prima di effettuare il pagamento.
Se pensate che quest'anno pagherete minori imposte rispetto all'ultima dichiarazione potete calcolare l’acconto in base all’imposta che sarà dovuta a consuntivo in Unico 2006 (vedi servizio a fianco).
Chi non ha pagato la prima rata, pur essendovi obbligato, è punito con una sanzione del 30%. E' però possibile correre ai ripari versando ora l'intero acconto più la sanzione del 6% e gli interessi legali del 2,5% da applicare sulla quota non pagata come prima rata.
Gli esonerati
Può sfuggire all'obbligo dell’acconto:

chi ha indicato nel rigo RN25 di Unico 2005 un importo non superiore a 51,00 euro;

i dipendenti e pensionati che hanno fatto il 730 (alla trattenuta dell’eventuale pagamento dell’anticipo ci pensa il datore di lavoro);

chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno precedente perché non obbligato (ad esempio chi ha un solo reddito di lavoro dipendente o pensione, prima casa compresa); ;

chi ha conseguito solo redditi esenti dall'Irpef o assoggettati a ritenuta d'imposta (interessi su depositi bancari, su Bot o altri titoli pubblici);

i contribuenti che hanno conseguito nel 2005 redditi da dichiarare nel prossimo modello Unico, ma che a giugno non hanno presentato la dichiarazione perché esonerati (come chi ha iniziato un’attività nel corso dell’anno);

chi, a differenza dell'anno precedente, non ha percepito redditi per i quali c’è l'obbligo della dichiarazione;

gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 1° gennaio ed il 30 novembre 2005. L'esonero si riferisce ai soli redditi del defunto.
Non versa l' acconto di novembre anche chi ha preferito corrisponderlo in unica soluzione a giugno o luglio.
Le altre imposte
Le persone fisiche con partita Iva devono versare anche l'anticipo Irap (98% del rigo IQ90, eventualmente diviso in due rate). Le società di persone devono versare l'acconto Irap (98%), quelle di capitali l' Irap nella misura del 99% e l' Ires nella misura del 102,5%.
Chi non versa l'acconto Irap nei termini (giugno o novembre) resta assoggettato alla sanzione ordinaria piena, pari al 30% dell'importo non versato, senza alcuna possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso, cioè senza la possibilità di sanare l’infrazione con l’applicazione di sanzioni ridotte.
*Associazione dottori
commercialisti Milano
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Vecchio 21-11-05, 08:55   #4 (permalink)
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I contributi Inps Autonomi e professionisti, anche l’Inps vuole la sua fetta di anticipo
N on c’è solo il Fisco a bussare alla porta di artigiani, commercianti e professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps. Entro fine mese, infatti, questi contribuenti devono versare all'ente di previdenza il secondo acconto della contribuzione per il 2005, sulla base dei redditi conseguiti lo scorso anno e denunciati nell’ultimo modello Unico.
AUTONOMI. L'aliquota contributiva degli artigiani quest'anno è pari al 17,20%; mentre quella dei commercianti è fissata nel 17,59% (tre punti in meno per i collaboratori sino a 21 anni). Il minimale di reddito imponibile è di 13.133 euro, per cui il contributo minimo dovuto dagli artigiani è di 2.310 euro (compresa la quota di maternità) e di 2.259 euro per i commercianti. A conti fatti, nel 2005 gli artigiani pagano il 17,20% sul reddito fino a 38.6413 euro e il 18,20% sulla quota eccedente, fino al massimale di 64.402 euro. Per i commercianti le aliquote sono leggermente più elevate 17,59% e 18,59%. I contributi sul reddito minimo devono essere versati in 4 rate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio dell'anno successivo. Mentre le quote dovute sulla parte di reddito eccedente il minimale, vanno pagate in 2 rate uguali entro i termini stabiliti per il versamento dell'Irpef. Chi per l'anno 2004 ha dichiarato un reddito superiore a 13.133 euro, deve dunque pagare (attraverso il modello unificato F24) una quota pari all'8,60% (8,795% i commercianti) della differenza tra l'ammontare indicato nel modello Unico 2005 ed il minimale di 13.133 euro. L'aliquota sale al 9,10% (per i commercianti il 9,295%) sulla quota di reddito 2004 compresa tra 38.641 e 64.402 euro. I codici da indicare nel modello F24, da usare per il versamento, sono AP per gli artigiani e CP per i commercianti. In occasione della compilazione di Unico 2006 si effettuerà il conguaglio sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2005.

PROFESSIONISTI. Per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps è confermata solo l'aliquota del 10% che riguarda i titolari di pensione indiretta (reversibilità) e i professionisti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’aliquota sale al 15% per i soggetti titolari di pensione diretta e al 18% per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (il 19% sul reddito eccedente i 38.641 euro e fino a 84.049 euro).
Gli iscritti alla gestione separata devono versare come acconto il 40% del contributo dovuto sul reddito dell'anno precedente (in questo caso il 2004), applicando però le aliquote previste per il 2005 e il massimale in vigore. Ecco come si deve procedere:

bisogna considerare il reddito professionale 2004 assoggettato a Irpef (così come risulta da Unico 2005), entro il limite di 84.049 euro (tetto di reddito imponibile 2005);

si deve applicare l'aliquota del 4%, del 6% oppure del 7,2%, corrispondente rispettivamente al 40% del contributo dovuto (calcolato sul 10%, sul 15% ovvero sul 18%), a seconda della propria situazione lavorativa. I professionisti soggetti al prelievo nella misura del del 18% devono applicare per il calcolo della seconda rata l’aliquota del 7,6% sulla fascia di reddito che va da 38.642 euro a 84.049.
Il codice «causale contributo» da indicare nella sezione Inps del modello di versamento è P10 per chi versa il 10% o il 15% e PXX per chi paga il 18% o 19%.
DOMENICO COMEGNA
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