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Centrale rischi, l'errore fa scattare il risarcimento
20 novembre 2005
Per il tribunale di Lecce vanno pagati i danni all'immagine dell'impresa. Centrale rischi, l'errore fa scattare il risarcimento LA SENTENZA Tribunale di Lecce, sezione Campi Salentina, n. 45 del 3/11/2005 IL CASO L'impresa erroneamente segnalata nella Centrale rischi della Banca d'Italia ha diritto al risarcimento dei danni? LA DECISIONE Il tribunale risponde affermativamente. Alcuni correntisti hanno citato in giudizio una banca imputandole di avere stipulato contratti nulli per avere applicato tassi anatocistici e per avere segnalato alla centrale rischi l'esposizione bancaria. La centrale rischi consiste in un sistema informativo, accentrato presso la Banca d'Italia, relativo agli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti del sistema bancario, così da controllare la gestione del rischio del credito, valutare la solvibilità della clientela e impedire concessione di fido a chi è segnalato negativamente. Il tribunale ha dato ragione ai correntisti dichiarando la nullità delle clausole del contratto bancario relative al determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi, e la capitalizzazione trimestrale degli interessi medesimi, e condannando alla restituzione di una rilevante somma di denaro. Il tribunale ha affrontato anche la questione di risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso Banca d'Italia. Anche su questo tema la sentenza è stata favorevole ai correntisti. La segnalazione alla Banca d'Italia di una ´sofferenza' e cioè di un debito non più esistente attribuisce pubblicità interbancaria (e cioè alla rete degli intermediari finanziari) a un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore. Questa ingiustificata pubblicità negativa è destinata ad assumere rilevanza in un'ottica commerciale e imprenditoriale. La pubblicità nel circuito delle banche si risolve, dunque, in una complessa vicenda di discredito patrimoniale e idonea a provocare un danno anche della reputazione imprenditoriale del segnalato. Il tribunale di Lecce aggiunge, poi, che oltre al discredito commerciale si registra anche una lesione della reputazione personale, che esime il soggetto leso dall'onere di fornire in concreto la prova del danno in quanto questo viene considerato automatico. Questo orientamento dunque distingue le ipotesi di correntista persona fisica e di correntista soggetto imprenditoriale. Anche nella prima ipotesi si potrà chiedere il risarcimento del danno da lesione delle reputazione e dell'immagine. Per le imprese a ciò si aggiunge anche la valutazione del danno da discredito commerciale. GLI EFFETTI PRATICI Sussiste il diritto dei clienti di una banca a essere risarcito per i danni all'immagine e alla reputazione, subiti a seguito di una errata segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia. La segnalazione illegittima è fonte di gravi danni per l'interessato: esclusione dal credito bancario o difficoltà di accesso, conseguente lucro cessante per compromessa attività di impresa. Inoltre non il mero inadempimento del debito, ma solo la sussistenza di un effettivo rischio di insolvenza, desumibile da circostanze oggettive, legittima le banche e gli intermediari finanziari a segnalare alla Centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia un mancato pagamento. È, invece, in colpa, per esempio, l'istituto di credito il quale effettui la segnalazione per irreperibilità del debitore, senza che dia dimostrazione delle ragioni dalle quali abbia desunto la suddetta irreparabilità. È la banca che deve provare, in caso di contestazione, la sussistenza degli elementi a sostegno della segnalazione: la banca deve fornire adeguata motivazione a seguito di idonea, accurata ed evidenziata istruttoria, indicando con precisione gli elementi che la inducono a far ritenere quel determinato soggetto in stato di insolvenza, che non possono ridursi, in mancanza di altri indizi, al mero inadempimento, o ritardo dello stesso, relativo a un singolo rapporto. Va invece segnalata una grave inadempienza in presenza di un serio rischio per il recupero del finanziamento, tale da mettere in allarme il sistema creditizio in funzione della concessione o del mantenimento di ulteriore credito allo stesso soggetto. Viene, per esempio, legittimamente segnalata alla centrale rischi la posizione del cliente che non movimenta da circa un anno il conto corrente non affidato con grave saldo debitore, senza rispondere ai solleciti della banca e dopo la messa in mora rimasta senza effetto. Altrettanto legittima è la segnalazione di un inadempimento di un debito, seguito dall'insoluto e dal protesto dei titoli cambiari con cui il debitore aveva successivamente garantito il proprio adempimento; tale ipotesi configura infatti, in una valutazione prudenziale di prognosi del rischio e una fattispecie sostanzialmente equiparabile all'insolvenza, in quanto rappresenta una situazione di pericolo, sia rispetto alla qualità del debitore, desumibile dalla sua condotta, sia rispetto alle concrete possibilità di recupero del credito, da considerarsi in sofferenza non solo quando appaia verosimilmente impossibile, ma anche seriamente difficile. In ogni caso, quando è ravvisabile, la responsabilità della banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei rischi rientra nella responsabilità per false informazioni, che obbliga al risarcimento del danno. Italia Oggi |
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