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#1 (permalink) |
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Gamma Ray Burst
Data registrazione: Jul 2003
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Ripartizione spese condominio
Devo partecipare all'assemblea di condominio - richiesta da alcuni condomini - per le ripartizioni spese del rifacimento impianto citofono (integrale), quindi linee elettriche, pulsantiera e apparecchi interni ad ogni alloggio.
Come in ogni condominio che si "rispetti" sono previste ampie discussioni... L'amministratore ha ripartito la spesa in parti uguali fra tutti i condomini, la questione verte sul fatto che alcuni richiedono la ripartizione in base ai m/m di proprietà come da art. 1117 CC. Il regolamento di condominio al punto 4 prevede fra le opere comuni a tutti i condomini: le opere, le installazioni ed i manufatti di qualunque genere che servono all'uso ed al godimento comune, come le reti di fognatura, le tubazioni di scarico delle acque, gli impianti per l'acqua potabile, per l'energia elettrica e simili, sino al punto di diramazione degli impianti ai locali dì proprietà esclusiva dei Condomini ed inoltre quanto, salvo diverso titolo e salvo naturalmente quanto risulta dal presente regolamento, è comune al Condomìni per legge o per destinazione all'uso comune, salvo che qualche Condomino non possa vantarne per titolo di acquisto la proprietà esclusiva La ripartizione deve essere rifatta con i m/m per la pulsantiera e gli impianti addebitando poi il costo apparecchio al singolo alloggio, è giusto il conteggio dell'amministratore o deve andare a m/m tutta la spesa ? Grazie |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Nov 2004
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Propenderei per millesimi
![]() Art. 1123 (Ripartizione delle spese) Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. |
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#3 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
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Dovreste pagare in parti uguali gli apparecchi citofonici interni ai privati appartamenti ( ovviamente se tutti gli apparecchi interni agli appartamenti sono uguali tra loro come singola spesa). Ciao |
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: May 2005
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#5 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Nov 2004
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#7 (permalink) |
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Gamma Ray Burst
Data registrazione: Jul 2003
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Ho trovato questo http://www.waycasa.net/root/condominio_art_217.html
però contrasterebbe con il regolamento al punto 4, sempre che "energia elettrica e simili" comprenda i citofoni. Le spese ordinarie e straordinarie del condominio vengono suddivise sulla base di differenti coefficienti. Le spese generali vengono ripartite in base ai millesimi di proprietà; la spesa riguardante il consumo dell'acqua dipende dal numero di persone per unità immobiliare; quella relativa al riscaldamento dipende dal numero di elementi dei caloriferi e dalla cubatura dei locali; le spese di manutenzione dell'ascensore sono calcolate in base a coefficienti dipendenti dall'altezza del piano a cui abita il condomino; e, infine, le spese relative al televisore e al citofono sono da suddividere in base al loro numero. La normativa mi sembra un pò nebulosa...
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#9 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: May 2005
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Credo che il post di Harley-Law sia corretto, in questo senso. Tento di semplificare : i servizi comuni che presuppongono un utilizzo diverso in base alla differente utilizzazione del singolo condomino, sono tendenzialmente ripartiti per millesimi. Un esempio lampante è l'ascensore : chi si trova al piano terra lo utilizzerà molto meno del condomino dell'ultimo piano. L'utilizzo del citofono non presuppone invece un utilizzo differenziato da parte dei condomini; da qui ne discende la prassi di ripartire tali spese in modo equitario. Come dice Harley-Law, tuttavia, esiste un utilizzo diverso dell'impianto elettrico nella parte che va dall'impianto comune all'impianto interno all'appartamento (lunghezza fili maggiori per l'attico rispetto al piano terra). Quindi sarebbe corretto applicare la ripartizione equalitaria nella parte dell'impianto comune e la ripartizione millesimale per gli impianti di proprietà esclusiva. Nulla impedisce di chiedere l'applicazione globale in base ai millesimi, tuttavia la vedo un po' dura perchè i condomini con millesimi maggiori potranno opporsi. E se la cosa dovesse finire in Tribunale, non è pacifico che il giudice sentenzi per la ripartizione millesimale. Eventualmente, esiste la camera di conciliazione presso la Confedilizia, ma è solo conciliativa, appunto. |
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#10 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 38,066
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Guarda si può trovare di tutto e di più riguardo alle suddivisioni delle spese condominiali ![]() C'è una grande variabilità di teorie... Ad esempio c'è una sentenza del '98 del Tribunale di Bologna che ha stabilito di far pagare in parti uguali la parte di spesa relativa alla pulsantiera interna e alle diramazione fino ai singoli privati appartamenti ed invece la parte privata (cioè l'apparecchio interno e la diramazione elettrica fino alla parte comune) ognuno per sé, vale a dire in parti uguali se gli apparecchi erano gli stessi. Il concetto che vi è dietro è che secondo il Tribunale di Bologna la parte finale dell'impianto è di proprietà esclusiva del privato , mentre la pulsantiera e la linea elettrica fino alla diramazione ai singoli appartamenti è di proprietà comune e la fa rientrare nelle spese dell'art.1123 del c.c ma attenzione...secondo comma...e cioè spese da attribuire a seconda dell'utilizzo che ognuno ne fa...siccome per il Tribunale di Bologna l'uso del citofono è il medesimo per ciascun condomino allora ecco spiegata la sentenza che francamente mi lascia un po' perplesso... Per il tuo specifico caso, visto anche il passo del regolamento di condiminio da te riportato , io sono d'accordo in parte con la sentenza del tribunale di Bologna, nel senso che per la parte comune secondo me vale il primo comma dell'art. 1123 del c.c. e non il secondo comma...cioè la spesa per la parte comune va ripartita in base ai millesimi, secondo me. Comunque al di là di questo caos , cercate in assemblea di trovare una via comune e di mettervi d'accordo...che non vale la pena di litigare o di finire in Tribunale per queste sciocchezze... Ultima modifica di harley-law : 17-11-05 alle ore 11:04 |
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