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Buy Made in China
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visionare un testamento
Da poco è mancato un parente -un mio zio- che pare abbia lasciato un testamento presso un notaio.La moglie -non hanno figli- ha detto che il testamento verrà pubblicato a giorni,e non è necessaria la presenza di alcuno,visto che il notaio procederà autonomamente all'aèertura del testamento ed alla sua pubblicazione.
Visto che ho una proprietà indivisa con il defunto,vorrei tutelare al massimo la mia posizione qualora avesse deciso di lasciare la sua quota ad estranei,come lui stesso lasciava intendere quando era ancora in vita. Come posso fare per avere accesso a questo documento in tempo utile -il testamento appunto- al fine di tutelare al massimo i miei legittimi interessi? grazie |
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Data registrazione: May 2005
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Mi sembra un pensiero legittimo. Se hai una proprietà indivisa con il de cuius, il notaio è obbligato a darti comunicazione dell'apertura del testamento,indipendentemente dal fatto che sia pubblico o privato. Tuttavia, se temi il rischio di non essere stato citato nel testamento, il notaio potrebbe non convocarti semplicemente non sapendo della tua esistenza. Sicuramente è consigliabile la presenza.
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Member
Data registrazione: Jul 2002
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Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e seguente). Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione (456), che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749). Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50, 58). Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (685). Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. 3, 7). Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale. Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'Art. 620. Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456), copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico (att. 55). Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (43). |
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