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Vecchio 30-10-05, 20:03   #1 (permalink)
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reg. consob comma 3 art. 28

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito (33).

il comma sembra molto chiaro, la cosa invece che non capisco è cosa comporta il mancato rispetto dell'obbligo dell'informativa o in caso sia errata e fuorviante.

in pratica cosa rischia chi non rispetta quanto disposto dalla consob, la solita multa da 50€? una nota di biasimo? va a letto senza cena? o, addirittura, gli danno 3 bacchettate sulle mani?

qualcuno mi può aiutare a capire?


grazie

lot
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Vecchio 30-10-05, 23:20   #2 (permalink)
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è il famoso capitale di riferimento.onestamente non credo abia grande importanza se non quella di avvertirti quando perdi oltre la metà di quello stabilito. personalmente mi è anche capitato di azzerarlo (l'avevo messo basso su un conto su cui ho versato e operato parecchio) ma non è successo nulla, ho continuato tranquillamente ad operare....poi l'ho variato aumentandolo perchè ero stanco delle loro mail
sanzioni non saprei...non credo siano previste
fever7 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30-10-05, 23:25   #3 (permalink)
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piuttosto ho un caso interessante...
persona che riceve alcune volte (credo 3-4) segnalazione che aveva perso oltre 50% cap riferimento ma continua a operarare ed anche a bonificare sul conto, poi dopo grave errore si trova sotto di molto (operava su opzioni) deve quindi soldi alla banca...
lui però chiede annullamento contratto dicendo che non gli erano stati spiegati bene i rischie lui nonj aveva ben capito che si poteva perdere oltre il cap rif...
ok che si prova di tutto in questi casi però ...
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Vecchio 31-10-05, 00:37   #4 (permalink)
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piuttosto ho un caso interessante...
persona che riceve alcune volte (credo 3-4) segnalazione che aveva perso oltre 50% cap riferimento ma continua a operarare ed anche a bonificare sul conto, poi dopo grave errore si trova sotto di molto (operava su opzioni) deve quindi soldi alla banca...
lui però chiede annullamento contratto dicendo che non gli erano stati spiegati bene i rischie lui nonj aveva ben capito che si poteva perdere oltre il cap rif...
ok che si prova di tutto in questi casi però ...

la norma è precisa, e parla di

"mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni"

in pratica i soldi che tu hai destinato alle operazioni in derivati e una corretta informativa (cosi come l'esattezza delle contabili di c/c) è indispensabile per operare bene.

portare avanti il discorso dell'ignoranza non credo possa essere utile se il tizio ha sottoscritto il modulo dei rischi che normalmente fanno sottoscrivere le banche e le sim.

lot
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Vecchio 02-11-05, 22:40   #5 (permalink)
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lothar54,
il tuo quesito
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Originalmente inviato da lothar54, #1
in pratica cosa rischia chi non rispetta quanto disposto dalla consob, la solita multa da 50€?
circa la natura/consistenza di eventuali sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo/comma in questione è interessante, ed ha valore generale.

Sarebbe davvero bello se qualcuno volesse raccontare la sua eventuale esperienza.
Altrettanto bello se qualcuno degli avvocati che frequentano questo forum facesse un suo commento.
Magari solo dicendo "argomento già discusso...all'incirca in data..."

Poi, si sa, quello è "solo" un regolamento consob, non il Testo Unico della Finanza.
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Vecchio 02-11-05, 23:12   #6 (permalink)
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Effettivamente qualcosa viene detto circa le sanzioni.


Parte VI - Provvedimenti sanzionatori
Art. 98
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;


5) comunicazione o trasmissione all'investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 93;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 94;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'articolo 96, comma 5, secondo periodo;

6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 96, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 96, comma 8;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 97;

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 2 (91).

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.



Il problema è che l'art.98 è inserito nel
LIBRO V -ALBO E ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI

Non saprei dunque se banche e sim la passerebero liscia. Sarebbe un vero peccato, in particolare, con riferimento al punto che ho evidenziato in rosso.
pippi73 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03-11-05, 08:46   #7 (permalink)
Movimento Grilletto
 
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lui però chiede annullamento contratto dicendo che non gli erano stati spiegati bene i rischie lui nonj aveva ben capito che si poteva perdere oltre il cap rif...
ok che si prova di tutto in questi casi però ...
ci manca solo Lannutti e qualche comitato a difesa, poi il copione è pronto
bluck non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03-11-05, 14:19   #8 (permalink)
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Parte VI - Provvedimenti sanzionatori
Art. 98
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;


5) comunicazione o trasmissione all'investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 93;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 94;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'articolo 96, comma 5, secondo periodo;

6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 96, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 96, comma 8;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 97;

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 2 (91).

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.



Il problema è che l'art.98 è inserito nel
LIBRO V -ALBO E ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI

Non saprei dunque se banche e sim la passerebero liscia. Sarebbe un vero peccato, in particolare, con riferimento al punto che ho evidenziato in rosso.
pertanto alla luce di quanto sopra, se io dimostro alla consob che il mio tol mi ha fornito ripetutamente dei dati errati e fuorvianti.....dovrebbe radiarlo!

bene, mi sa che si prepara un bel terremoto allora!!!!

ora comincio a capire perchè il mio primo legale (bontà sua) non ha mai voluto trasmettere tutta la documentazione alla consob e a bankitalia come gli avevo più volte richiesto, convincendomi che era meglio accettare la trattativa.....(salvo poi....dimenticarsi di fare opposizione nei termini!!!)

ho in mano una montagna di comunicazioni tutte errate da giugno a settembre 2001 e intendo portare avanti la questione, se casomai dovessi sparire dalla circolazione.........sapete il motivo!!! eheheh con questi personaggi non si sa mai...! (scherzo......ovviamente, almeno...spero!)


lot
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