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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 273
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Reg. CONSOB N° 11522/98 - Art. 29
Buonasera.
Pare che il mio quesito precedente non abbia trovato il gradimento/interesse della maggioranza del pubblico di questo Forum. Riproviamo con un tema affine. OPERAZIONI NON ADEGUATE: Art. 29 Reg. CONSOB N° 11522/98 Questo dovrebbe essere un tema interessante, perche' sento che sono uscite sentenze che hanno dato torto agli intermediari. Forse cio' li stimola ad avere un atteggiamento "reticente"? Ecco il quesito. Dal mese di giugno, durante la immissione di ordini SHORT selling con FINECO (si, sempre lui) compare il messaggio "Operazione non adeguata" scritto in bel colore rosso. Notare che prima del mese di giugno tale messaggio NON compariva. [NOTA BENE: Uso il browser, NON POvERDESK. Non ho la minima intenzione di pagare ulteriori commissioni e beccarmi lo stesso i loro noti cronici disservizi.] Il comma 3 dell'Art. 29 di cui sopra specifica che [N.B.: il maiuscolo e' mio] "Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza E DELLE RAGIONI PER CUI NON E' OPPORTUNO PROCEDERE ALLA SUA ESECUZIONE. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute." Effettivamente il messaggio dice che l'operazione non e' adeguata "PERCHE' IL CONTROVALORE DELL'ORDINE E' SUPERIORE AL LIMITE CHE TI E' STATO ASSEGNATO" Ho contattato [ripetutamente, insistentemente] quel "muro di gomma" che e' il loro helpdesk per chiedere spiegazioni di 2 fatti: 1) Perche' da giugno compare la segnalazione di inadeguatezza, mentre prima non accadeva. 2) Quale' il limite di controvalore che mi e' stato assegnato? Le loro risposte "evasive" si sono limitate a dire "il motivo per il quale ogni volta che inserisce un ordine nel mercato le compare il warning dell'adeguatezza "ordine non adeguato", è dovuto alla normativa Consob. In base a tali norme l'intermediario è tenuto a valutare l'adeguatezza di ogni ordine ricevuto dal cliente in relazione alle caratteristiche oggettive dell'ordine stesso (tipologia, oggetto, frequenza e dimensione) . " "Fineco non ha variato il suo profilo nè le è stato assegnato dalla banca un limite di controvalore." La loro prima risposta [peraltro non specificano neppure quale articolo/regolamento] NON mi dice perche' c'e' stato un cambiamento in giugno. Forse che la normativa in materia ha subito cambiamenti/riforme in giugno? Perche altrimenti, O fineco era inadempiente PRIMA di giugno O c'e' qualche motivo "riservato" per cui e' avvenuto il cambiamento. La loro seconda risposta e' ancor piu' sconcertante, e contraddice il messaggio visualizzato dal LORO sistema. E continuano a ripetere [come se non lo sapessi gia'] "Tale warning non impedisce comunque l'inserimento dell'ordine che può essere comunque confermato cliccando sull'apposito tasto." Bene. [per chi sta ancora leggendo: coraggio, siamo al termine] A me pare che il comma 3 dell'Art. 29 suesposto dica chiaramente che l'intermediario DEVE informarmi deLE RAGIONI per cui l'ordine viene giudicato inadeguato dal'intermediario stesso. Fineco parla di "Oggettivita'", ma poi si contraddice smentendo il messaggio "PERCHE' IL CONTROVALORE DELL'ORDINE E' SUPERIORE AL LIMITE CHE TI E' STATO ASSEGNATO" visualizzato dal suo sistema. Interpellato nuovamente, piu' e piu' volte, Fineco no risponde. Qual'e' il metodo piu' veloce per COSTRINGERE questi "signori" a dire la verita'? Ringrazio anticipatamente chi voglia darmi una risposta chiarificatrice. |
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#2 (permalink) |
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Gennarino Fan's Club
Data registrazione: Mar 2000
Messaggi: 46,666
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Per i derivati devi dare un "capitale di riferimento" perché hanno l'obbligo di avvisarti se perdi oltre il 50%.
Se non hai dato un capitale (puoi verificarlo quando hai aperto i derivati) si prende come base il controvalore investito. Che possano aver aumentato le misure di sicurezza da giugno è plausibile, ad evitare grane future. |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 273
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Interessante.
In effetti, ho visto il comma 3 dell'Art.28, il precedente. E in effetti fineco impone uno stoploss obbligatorio del 15% che abbinato al fattore leva massimo [multiday] di 3.33 porta a un loss massimo [salvo "infausti" gap-up] del 49.9%. Pero' non penso sia appropriato parlare di "derivati". Forse mi sbaglio, ma, ad esempio, l'abilitazione "derivati" con fineco e' possibile solo IN ABBINAMENTO con la loro piattaforma powerdesk, che a me proprio non interessa avere. Eppure, pur non avendo l'"abilitazione derivati", posso tranquillamente fare short selling di azioni quotate al MTA tramite sito/browser. Notare che [quando si dice "coincidenza"] il messaggio di inadeguatezza ha iniziato a comparire proprio nel periodo in cui hanno "unificato" la gestione di leva long [che, visti i tassi d'interesse a mio giudizio inaccettabili, a me non interessa minimamente] con il prestito titoli per short selling. Ora il tutto e' da loro chiamato "marginazione". Ad ogni modo, qui sembrerebbe una questione di "reticenza": A video compare il messaggio "operazione non adeguata", E COMPARE ANCHE LA RAGIONE "controvalore superiore al limite assegnato". Pero' quando chiedo spiegazioni circa l'importo del suddetto "limite" prima mi dicono che non esiste nessun limite, e poi si ostinano ad ignorare le mie richieste di spiegazioni. E' in questo senso che faccio presente il comma 3 dell'Art. 29: io ho il diritto di essere informato circa le reali ragioni della segnalazione di "non adeguatezza", o sbaglio? Quindi fineco si comporta in maniera incomprensibilmente "reticente". C'e' modo di costringerli al loro "dovere"? |
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#4 (permalink) |
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Gennarino Fan's Club
Data registrazione: Mar 2000
Messaggi: 46,666
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Mi ero fatto tradire anche qui dall'equivoco dell'altro thread.
L'inadeguatezza deve essere segnalata in maniera specifica (anche se tanti non lo fanno). Esistono quattro motivazioni di inadeguatezza tipologia oggetto frequenza dimensione |
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#5 (permalink) |
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Gennarino Fan's Club
Data registrazione: Mar 2000
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In questo caso pare sia una questione di dimensione. La dimensione è un concetto che cambia anche nel tempo, perché nel tempo in cliente può variare l'operatività nei suoi vari aspetti.
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 273
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giusto.
penso anch'io che si tratti di inadeguatezza per dimensione. E l'ho pure detto a loro nelle varie mail che gli ho inviato. Ma che gli costa a quelli di fineco di comunicare questo benedetto "limite"? Vale la pena scrivere alla Consob? |
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 273
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A proposito di "derivati", forse converrebbe chiarire una volta per tutte se l'operazione di vendita allo scoperto (short selling) di azioni (tipo telecom italia ordinarie, per esempio) possa/debba essere considerata una operazione in derivati.
Confesso la mia ignoranza. Ci sono elementi di somiglianza (scadenza, effetto leva) che giustamente permettono di pensare una operazione short come un "contratto" con l'intermediario. Pero' qui sono state vendute azioni, non un "future" che, dicono, ha un "valore intrinseco" pari a zero. Del resto, la stessa struttura commissionale richiesta da fineco e' diversa da quella per i futures: qui vogliono 19 euro fissi (come per la "normale" vendita di azioni) [nota: a meno che il controvalore sia "piccolo"]; poi hanno aggiunto un ulteriore "balzello" di 9 euro per il multiday. Infine, gli "esosi" si sono inventati la "commissione di prestito", questa si a base percentuale. In compenso, posso chiudere una posizione intera con un solo ordine, come pure potrei chiuderla parzialmente, anche per una sola azione [ma sarebbe sciocco sostenere tali costi fissi]. Ma 2 posizioni in un colpo solo no! necessitano evidentemente di "mangiare" 19+19! Invece i futures hanno il costo direttamente proporzionale al numero di contratti intermediati, come giustamente fai osservare. Mi sorge un dubbio. E se lo short selling fosse giuridicamente inquadrato come operazione in derivati? A quel punto scatterebbe l'obbligo di dare il famoso "capitale di riferimento". Che io non ho dato. E neppure mi e' stato richiesto. Dunque, questo "capitale di riferimento" sarebbe zero? E cio' spiegherebbe il fatto che il messaggio "operazione non adeguata...bla..bla...limite superato" compare SEMPRE, anche se provo ad aprire un ordine short di 1 sola azione. E' plausibile questa mia congettura? Sarebbe regolare tutto cio'? Voltaire, ti ringrazio per i contributi che dai. Nessun altro che abbia da dire la sua? Coraggio, che in tema di regolamentazioni e' dura essere meno informati di me. |
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#9 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2005
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grazie Voltaire, e' come pensavo.
Ora, appurato che lo short selling di azioni NON e' una operazione in derivati, non si capisce proprio da dove nasca questa esigenza di un "limite di controvalore". L'arcano comportamento di fineco rimane incomprensibile. E penso sia davvero non regolare, e in contrasto con il comma 3 Art 29 di cui al titolo del presente thread. Ammesso che il messaggio visualizzato sia pertanto erroneo, resterebbe NON MOTIVATA la segnalazione di inadeguatezza. Ripeto: vale la pena segnalare il tutto alla CONSOB per COSTRINGERE questi "signori" di FINECO a SPIEGARE CHIARAMENTE e SENZA AUTOCONTRADDIRSI le motivazioni e gli eventuali errori dei messaggi visualizzati dai loro sistemi software? |
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#10 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 273
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Forse anche questo e' utile?
Art. 75 ... 2. Le informazioni E I CHIARIMENTI DOVUTI agli investitori DEVONO essere forniti, in modo CHIARO E COMPRENSIBILE, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata. Quando gli faccio notare la contraddizione, questi non rispondono! |
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