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Data registrazione: May 2005
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Garante privacy
Mi è sopravvenuto un dubbio : il garante per la privacy può intervenire anche per abusi tra privati (esempio, fornire dati riservati di un privato cittadino ad altro privato senza consenso)? Nel caso di abuso, ho sentito dire che è previsto un indennizzo. Qualcuno ha qualche riferimento legislativo?
Graaaazieeeee
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http://www.village.it/legge_privacy/sanzioni.htm
Art. 5 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato. 2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31. Dlgs 196/2003 |
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Art. 15 Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11. Art. 31 Obblighi di sicurezza 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. |
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es: se io accolgo tuoi dati per cederli a terzi (diffusione) ovvero per farne un uso sistematico (non occasionale ma funzionale ad uno scopo) posso rientrare nell'assoggettamento alla disciplina del codice sulla protezione dei dati personali
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#5 (permalink) |
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Data registrazione: May 2005
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Grazie, Fabio, sempre gentilissimo e preciso
La faccenda mi sembra complessa. Nel mio caso specifico, si tratterebbe di una persona che ha dato il mio numero di cellulare ad un'altra, senza il mio consenso. Quest'ultima persona, ha effettuato delle telefonate che mi hanno infastidita molto. Se tale comportamento non è ricorrente, mi pare non rientri nella competenza del Garante della privacy. Per contro, tali telefonate sarebbero finalizzate (vagamente minacciose). In questo caso, servono dei testimoni? Oppure delle registrazioni? Mi chiedo quali prove occorrerebbe fornire per chiedere un indennizzo (che sarebbe morale e non patrimoniale). Ed infine, sarebbe perseguibile sia chi ha dato il numero di telefono senza il consenso sia la persona che utilizza il numero a seguito di tale fatto? |
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