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Responsabilitá delle Poste Italiane per missive assicurate
Responsabilitá delle Poste Italiane per missive assicurate - secondo l’indennitá prevista - a seguito di sottrazione di plichi
07/10/2005 Il Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Antonietta Sessa De Prisco, con sentenza n. 1749 emessa in data 25/04/2005 nella causa …….... contro Poste Italiane S.p.a., oltre a dare un contributo valido ad una risoluzione di diritto, ha deciso una vertenza che si presenta con il carattere della novità, non essendo stati rinvenuti precedenti giurisprudenziali. E’ necessario premettere in fatto che l’Avv. …….... in data 14/1/2002, dovendo inviare titoli e merce di valore, ritenne di non ricorrere alla semplice raccomandata che non offre sostanzialmente garanzie in caso di mancato recapito. Optò per l’invio a mezzo della c.d. “assicurata convenzionale” che, oltre a concedere la possibilità di seguire il percorso del plico a mezzo internet (circostanza positiva sotto il profilo psicologico per l’utente interessato alla reale consegna) offre, in caso di perdita o sottrazione del plico, un modesto indennizzo di € 51,65 (100.000 delle vecchie lire), a fronte di un costo di circa € 5,00. E’ da precisare che – nonostante specifica richiesta da parte dell’utente - non fu proposta alcuna altra forma alternativa di assicurata ma la sola assicurata c.d. convenzionale per £ 100.000, pur avendo dichiarato l’utente che nel plico vi erano valori superiori all’indennità prevista. Detti plichi, in numero di quattro, furono trafugati in occasione di una rapina e le Poste Italiane che, in un primo momento si erano giustamente dichiarate disposte a pagare la modesta indennità di € 231,13 per i quattro plichi (per intenderci 400.000 delle vecchie lire), successivamente ed inspiegabilmente rifiutarono il pagamento sul presupposto che la perdita si era verificata durante una rapina, colorando l’eccezione con una confusione tra i termini indennizzo (ossia ristoro integrale dei danni subiti) ed indennità. Di conseguenza l’Avv.…..... non tanto per il valore della somma (che aveva richiesto come indennità per l’assicurata convenzionale e quindi € 51,65 per ciascun plico, ben guardandosi dal richiedere il danno reale di gran lunga superiore), vistosi negare anche tale rimborso minimo, esclusivamente per motivi di principio e di affermazione di concetti di diritto, adiva l’Autorità Giudiziaria, ottenendo la indicata pronuncia favorevole. La difesa delle Poste Italiane poggiava sui seguenti argomenti, tutti sconfessati: 1) Il vettore, responsabile della perdita delle cose consegnategli, ex art. 1693 c.c., non risponde in caso fortuito, comprendente anche la forza maggiore e, quindi, la rapina. 2) Trattandosi di merce di valore, il tutto andava inviato con posta assicurata speciale - che prevede scaglioni maggiori di quello convenzionale - che non solo non fu offerta all’utente, ma non è stata mai pubblicizzata se non con una fantomatica “Carta della Qualità” non portata a conoscenza degli utenti né attraverso i canali mediatici né con l’esposizione negli uffici postali, così come è stato dimostrato almeno per la città di Salerno dove negli uffici non era esposta, e, addirittura, si è incontrata difficoltà ad averne una copia (il tutto dimostrato ampiamente nel giudizio). 3) Ai sensi dell’art. 96 del d.p.R. 156/73 - riportato nell’art. 19 del D.L. 261/99 - la responsabilità delle Poste, relativamente alla perdita di oggetto assicurato ad essa affidato, viene esclusa in caso di forza maggiore (vis maior cui resisti non potest). °*°*°*°*°*°*°*°*°* La difesa del consumatore così contrastava le eccezioni formulate dalle Poste Italiane S.p.a.: 1) Il tentativo di far rientrare il caso de quo nella esimente di cui all’art. 1693 c.c., al quale si aggancia concettualmente l’art. 96 del d.p.R. 156/73, riportato nell’art. 19 del D.L. 261/99, con l’affermazione che la rapina rivestirebbe i caratteri della c.d. forza maggiore, nella fattispecie non aveva pregio giuridico in quanto la giurisprudenza in tema è molto rigorosa e l’esonero della responsabilità non è collegato de plano all’evento illecito bensì anche alla prevedibilità ed evitabilità in relazione sia ai precedenti fatti criminosi in situazioni analoghe sia alla mancata vigilanza o recinzione del luogo del sinistro non potendo sussistere, in caso di vettore professionale, la mancata valutazione della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., II comma, motivo per il quale la semplice rapina – come fatto illecito- non è sufficiente ex se ad escludere la responsabilità del vettore (Cass sent. n. 7293 dell’8/8/96, Cass. III sez. n. 14.11.2003 n. 11004, Cass. III sez. 28/11/2003 n. 18235). Nel caso concreto il luogo della rapina era lo stesso in cui si erano verificate numerose altre rapine laddove l’autocarro delle Poste Italiane Spa viaggiava con a bordo il solo conducente senza protezione di sorta (altro personale, serratura ad apertura ritardata, etc.), con violazione macroscopica della richiesta diligenza qualificata. 2) Trattandosi di contratto per adesione, vi è stata la violazione del principio di buona fede ravvisabile negli artt. 1337 e 1375 c.c., anche in considerazione della posizione predominante (con carattere pubblicistico) delle Poste Italiane Spa. D’altra parte, alle Poste Italiane non era stato chiesto il risarcimento dei danni ossia il valore dei beni trafugati ma la semplice indennità forfettariamente predeterminata nella misura di € 51,65 per plico: a questo punto abbiamo il sospetto che la difesa delle Poste Italiane S.p.a. non abbia bene inteso la differenza basilare tra ristoro dei danni ed indennità che costituiscono concetti differenti. Opinando diversamente, le Poste Italiane avrebbero dovuto esplicitare la loro posizione rispetto alla chiara dizione lessicale “posta assicurata convenzionale” che, costando più di una raccomandata, per la terminologia usata, insinua giustamente nell’utente l’aspettativa di un indennizzo in caso di perdita, a qualsiasi titolo. La polizza particolare, scaglionata per valori, suggerita solo nell’introvabile e fantomatica “Carta della Qualità”, avrebbe dovuto comportare il ristoro integrale dei danni laddove l’utente, in base all’assicurata convenzionale, aveva chiesto la sola indennità forfettaria prevista in € 51,65 (all’epoca £ 100.000) ben sapendo di non aver stipulato una polizza “a rischio pieno” di cui non conosceva neppure l’esistenza (chi avrebbe dovuto informarlo se non l’impiegato postale dal momento che la “Carta della Qualità” non risultava esposta nell’ufficio?). D’altra parte, è veramente singolare che un utente, spesso costretto ad inviare un plico nella ressa degli sportelli, debba ricorrere ad una polizza speciale differenziata quando, non accontentandosi della raccomandata (il cui senso letterale pare non abbia alcun valore), sia ricorso ad un’assicurata convenzionale. 3) La eccepita “limitazione di responsabilità” per disservizi postali di cui all’art. 96 del d.p.R. 156/73, riportato nell’art. 19 del D.L. 261/99, non si sovrappone all’art. 1693 c.c. (responsabilità del vettore) ed alla giurisprudenza, già menzionata, consolidatasi sul punto, soccombendo ulteriormente di fronte alle norme generali della buona fede e della pubblicità che rivestono carattere primario. Per concludere, allorquando l’utente ricorre ad una “assicurata convenzionale”, pagando oltre al costo della raccomandata, un premio minimo ma collegato anche ad un’indennità modesta, di tipo simbolico, in caso di smarrimento del plico, a qualsiasi titolo, ha diritto, quasi in automatico, all’indennità prevista e non è giusto costringerlo ad adire le vie legali per ottenerla. Diversamente, con un atteggiamento resistente sine ratione, le Poste Italiane corrono il rischio di incrementare il diffondersi di “cause a cascata”, dal momento che dietro una disputa di parva materia, esistono questioni di principio e di diritto meritevoli di riflessione. P. Avv. Domenico Caiafa http://www2.assinews.it:8080/testi/i...071005tec.html |
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