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#1 (permalink) |
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Joker&Lando ®
Data registrazione: Oct 2001
Messaggi: 13,395
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Detrazione 36% per le ristrutturazioni
leggo in una guida che le quote annuali in cui è divisa la detrazione non possono superare l'imposta dovuta dal contribuente, cioè non si può andare in credito d'imposta.
E i pensionati come fanno? Devono contattare l'Inps per farsi fare meno trattenute? |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Nov 2004
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Tutte le detrazioni non possono superare l'imposta lorda dovuta.
Vale per tutti i contribuenti ovviamente penalizzate classi meno abbienti. Il principio è che si tratta di un rimborso dell'imposta trattenuta ergo....
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#3 (permalink) | |
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Joker&Lando ®
Data registrazione: Oct 2001
Messaggi: 13,395
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#4 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
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Certamente ma si tratta sempre di rimborso di imposta versata.
Nell'ambito della capienza dell'imposta che ha versato o meglio che gli è stata trattenuta dal datore di lavoro (tipologia di lavoro dipendente che tu hai menzionato nell'esempio). |
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#6 (permalink) | |
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Joker&Lando ®
Data registrazione: Oct 2001
Messaggi: 13,395
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#7 (permalink) |
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mi trovi in sagra
Data registrazione: Aug 2003
Messaggi: 30,734
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dalla newsletter del sole24ore per le PMI:
Martedí 22 Maggio 2007 Un pericoloso cambio di rotta per il «36%» Le scelte operate in ambito fiscale hanno sempre ricadute sui comportamenti dei contribuenti, perchè li inducono a mettere in atto decisioni che - avulse dalle ricadute sul piano tributario - possono anche suscitare notevoli perplessità. Nel caso della soppressione dell'agevolazione per l'acquisto di una unità immobiliare in un edificio interamente ristrutturato da un'impresa o da una cooperativa, l'acquirente - a condizione che sia anche intestatario nel rogito (come chiarisce la risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2007) - può detrarre il 36% di un quarto (25%) del prezzo di acquisto. Le istruzioni al modello Unico 2007 chiariscono che, se il rogito era stato stipulato dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, la misura della detrazione da applicare è del 41 per cento. In ogni caso, il 25% del prezzo di acquisto non può eccedere l'importo di 48mila euro. Anche da questa puntualizzazione, abbiamo la conferma del vero obiettivo della disposizione, attuata dal 1° gennaio 2002: forfetizzare la quota dei lavori di ristrutturazione fatti dall'impresa o dalla cooperativa prima della consegna dell'immobile finito. Non si trattava, infatti, di concedere una diversa e ulteriore agevolazione, ma di evitare che le imprese o le cooperative vendessero gli immobili prima della ristrutturazione, così che ognuno dei privati acquirenti fosse costretto a farsi la sua pratica per la detrazione del 36% sui costi effettivamente sostenuti. Ma al di là della semplificazione amministrativa, la logica di questa disposizione era quella di migliorare il livello di sicurezza sul lavoro nei cantieri, evitando che un unico appalto per i singoli lavori, con tutti i relativi crismi, fosse suddiviso in qualche decina di piccoli appalti, che vedono ciascuno il singolo privato come committente. Questa disposizione non è stata prorogata dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 296/06). Quest'anno l'agevolazione può essere fruita, in base alla finanziaria precedente, andando a rogito entro il 30 giugno 2007, ma a condizione che i lavori di ristrutturazione siano stati completati entro il 31 dicembre 2006. Risulta evidente, quindi, che niente di sostanziale cambierà nel gettito tributario, perché gli acquirenti compreranno prima dell'esecuzione dei lavori, che formalmente faranno in proprio. Sarebbe necessaria una riflessione sul ripristino di questa agevolazione nel dibattito sull'extra-gettito delle entrate (il cosiddetto "tesoretto"). Un gettito che peraltro sta per ricevere un nuovo incremento per gli effetti dell'indeducibilità dei costi delle auto, alla quale si contrapporrà una infinitesima entità delle istanze di rimborso dell'Iva pregressa sulle auto (volutamente sovrastimata), sia perché deve essere risolto il problema dell'imposta da applicare alla rivendita dei veicoli - in presenza di una detrazione o di un rimborso soltanto parziale - sia perché gli oneri amministrativi per la documentazione possono superare il risultato del calcolo, al netto della limitazione della detrazione al 40%, nonché dello scomputo delle imposte "risparmiate" dal contribuente con la deduzione del costo comprensivo dell'imposta indetraibile. L'onere per l'erario è pressoché trascurabile, perché viene meno l'effetto di sostituzione della detrazione forfetaria sul prezzo del rogito con la serie delle pratiche per i lavori dei singoli acquirenti. Ripristinare questa agevolazione sarebbe un elemento importante per la sicurezza sul posto di lavoro, perchè eviterebbe che si creassero decine di piccoli appalti, con tanti committenti, ognuno dei quali incarica le imprese di eseguire la pavimentazione, i serramenti, l'impianto idraulico, quello elettrico e così via. di Raffaele Rizzardi |
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