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#1 (permalink) |
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Gennarino Fan's Club
Data registrazione: Mar 2000
Messaggi: 46,666
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Domandina su posizione scudata
E' possibile trasferire una posizione scudata da un intermediario all'altro, mediante bonifico in contanti senza perdere lo scudo o generare segnalazioni, ecc.?
Grazie. |
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#2 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jun 2002
Messaggi: 4,021
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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REGOLE BANCARIE / UN BOOMERAG FISCALE
Patrimoni senza scudo Chi ha riportato in Italia i soldi che aveva all'estero, protetto dalla segretezza, ora rischia di venire scoperto. Per un effetto imprevisto della legge finanziaria 21-04-05 di Sara Armella e Francesca Balzani L'Associazione delle banche italiane (Abi) ha appena diffuso tra le proprie associate le indicazioni necessarie per fronteggiare le nuove deroghe al segreto bancario introdotte dall'ultima finanziaria e che opereranno a pieno regime a partire dal prossimo luglio. Da quest'anno, banche e società fiduciarie potranno essere interpellate dall'amministrazione e dalla Guardia di finanza per ottenere informazioni non solo sui conti intrattenuti con i contribuenti, ma anche su qualsiasi altro tipo di rapporto o di operazione effettuata con la propria clientela. L'occhio del fisco si fa quindi molto più penetrante, coinvolgendo, di fatto, ogni relazione fra la banca e il suo cliente e, soprattutto, potrà essere usato anche per avere notizie sui cittadini relative agli anni scorsi. Gli uffici fiscali potranno andare a guardare nei cassetti degli istituti di credito per recuperare informazioni prima riservate e oggi diventate accessibili. Su questo punto però, l'Abi ha fatto presente che per il passato non sarebbe possibile recuperare i dati di cui non c'era obbligo di conservazione, quindi lasciati fuori delle procedure di "memorizzazione" del sistema bancario. Insomma, sul passato le banche hanno messo le mani avanti . Tra le molte conseguenze di questa legge ce n'è una che rischia di avere effetti dirompenti e forse non previsti: con i nuovi poteri di indagine di cui è dotato, il fisco potrebbe adesso "scoperchiare" gli scudi, ossia le dichiarazioni segrete dei contribuenti che hanno rimpatriato attività finanziarie all'estero. Gli intermediari finanziari che hanno realizzato le operazioni di rimpatrio non erano tenuti a comunicare all'amministrazione fiscale, proprio ai fini degli accertamenti, nessun dato relativo a tali delicate operazioni. Sono quindi rimasti finora coperti sia l'identità dei cittadini che hanno riportato i propri beni in Italia sia l'entità delle somme. Una miniera di informazioni custodite dagli istituti di credito e dalle società fiduciarie che potrebbero essere costrette adesso ad aprire le porte alla Guardia di finanza. Sarà molto difficile sostenere che nella nuova formulazione del campo di indagine del fisco non sono comprese le informazioni relative alle operazioni di rimpatrio. Infatti la nuova legge, pur intervenendo dopo la normativa sullo scudo, non fa salve le dichiarazioni riservate ed esprime la volontà del legislatore di rinnovare le relazioni fra la banca e la clientela conferendogli una trasparenza senza eccezioni. E sarà difficile per le banche sostenere che quei dati non sono stati conservati, visto che si tratta di informazioni inserite in dichiarazioni raccolte in un data base. *Avvocati tributaristi (Studio Uckmar) RIENTRO DEI CAPITALI Lo scudo reggerà Le regole non cambiano: i conti resteranno segretati per il Fisco. Parola di Abi 12-05-05 di Enrico Granata Il fisco può violare il segreto bancario sullo scudo fiscale, sosteneva un articolo sul n.15 de "L'espresso". L'interpretazione delle banche La Finanziaria 2005 ha introdotto novità sulla disciplina delle indagini bancarie, ampliando i poteri di controllo del fisco, finora limitati ai rapporti di conto corrente e deposito. Il Fisco può ora accedere anche a una serie di operazioni, presso le banche e gli altri operatori finanziari, per le quali in passato non era previsto l'obbligo di segnalazione, come ad esempio le operazioni eseguite direttamente allo sportello per contanti, senza interessamento, quindi, di un rapporto di conto corrente e deposito. Non sono però variate né le condizioni necessarie per attivare la procedura di accesso alle informazioni bancarie e finanziarie, né, tanto meno, è prevista l'abrogazione di norme speciali che deroghino a quelle sugli accertamenti bancari, come quelle per le attività finanziarie oggetto di rimpatrio. Conseguentemente, deve considerarsi tuttora in vigore l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 350/2001 (sul rimpatrio di capitali), secondo cui "gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2". Il "divieto a fornire dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate" vale anche per ogni tipo di conto o rapporto acceso per la gestione in Italia delle attività finanziarie oggetto di rimpatrio. Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'articolo 14 sarebbe, di fatto, superato alla luce delle nuove regole sulle indagini bancarie. Pertanto, la prevista opponibilità al fisco dei conti segretati deve considerarsi immutata, dal momento che per la sua cancellazione sarebbe necessaria un'apposita disposizione abrogativa, ovvero che la relativa norma risultasse incompatibile con la nuova disciplina: circostanza, questa, non ravvisabile. * direttore centrale Abi Contribuenti senza scudo 19-05-05 di Sara Armella e Francesca Balzani Secondo l'Abi (vedi "L'espresso" n. 18) la riforma delle verifiche bancarie introdotta dalla Finanziaria, per cui il Fisco può adesso chiedere alle banche dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con la propria clientela, non riguarderebbe le operazioni di scudo fiscale. I nomi dei contribuenti che hanno rimpatriato attività detenute all'estero e l'ammontare delle somme riportate in Italia, sempre secondo l'Abi, dovrebbero rimanere segreti perché non sono cambiate le condizioni che permettono al Fisco di entrare in banca e perché la legge sullo scudo sarebbe speciale. Quello che si discute non è come il Fisco può acquisire informazioni, ma quali informazioni può ottenere dagli istituti di credito. Il potere di accesso ai dati bancari, che spetta per legge all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, non è affatto soggetto a "condizioni". Gli Uffici fiscali hanno il diritto di chiedere informazioni sui contribuenti all'unica "condizione" che la richiesta sia stata autorizzata dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate o dal comandante regionale della Guardia di finanza. Per quanto riguarda, invece, la specialità della norma dello scudo, per cui sarebbe immodificabile se non grazie a "un'apposita disposizione abrogativa", si tratta di un'argomentazione già smentita dalla Corte costituzionale nel 1976. I giudici hanno affermato che quando la legge generale successiva presenta una latitudine tale da non tollerare eccezioni, la precedente norma speciale rimane tacitamente abrogata. È proprio quello che riteniamo sia accaduto nel caso delle verifiche bancarie, visto che la nuova legge ha messo sotto la lente del Fisco non "una serie di operazioni", come scrive l'Abi, ma "qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata", senza eccezioni. Con ciò mostrando di volere rinnovare la materia dei rapporti fra banca e clientela conferendole una trasparenza assoluta che ha travolto anche la segretezza delle dichiarazioni di scudo. Espresso |
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