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Signoraggio
Salve
questa mattina ho sentito una notizia in merito che riferiva di una sentenza di un giudice di pace di Lecce contro la Banca di Italia condannandola al risarcimento di circa 87€ a persona (sottolineado anke minorenni!!!!) Qualcuno ha notizie .... o stavo ancora dormendo
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Il Giornale.it ha pubblicato l'intervista ad Arrigo Molinari in occasione dell'udienza presso il tribunale civile su due ricorsi da lui presentati contro Banca d'Italia e Banca centrale europea. Come noto, Arrigo Molinari è morto accoltellato due giorni prima di entrare in tribunale.
«La mia ultima battaglia contro l’euro» D: Dica la verità, avvocato Molinari: anche lei ce l'ha con Fazio. Infierisce. R: «Neanche per sogno. Io ce l'ho con la Banca d'Italia e con i suoi soci voraci banchieri privati». D: Cos'hanno fatto di così terribile? R: «Hanno divorato l'istituto centrale di Palazzo Koch, rendendolo non più arbitro e non più ente di diritto pubblico. Con un'anomalia tutta italiana». D: Ai danni dei risparmiatori. R: «...che adesso devono sapere esattamente come stanno le cose». D: Ci aiuti a capire. R: «Sta tutto scritto nei miei due ricorsi, ... ...riuniti ex articolo 700 del codice di procedura civile, contro la Banca d'Italia e la Banca centrale europea per la cosiddetta truffa del “Signoraggio“, consentita alle stesse fin dal 1992». D: Ricordiamo chi era, allora, il ministro del Tesoro. R: «Era un ministro sottile che ha permesso agli istituti di credito privati di impadronirsi del loro arbitro Bankitalia, e quindi di battere moneta e di prestarla allo Stato stesso con tasso di sconto a favore delle banche private». D: Il “Signoraggio“ è questo? R: «Il reddito da “Signoraggio“ a soggetti privati si fonda su una norma statutaria privata di una società di capitali, e quindi su un atto inidoneo e inefficace per la generalità, per cui i magistrati aditi dei tribunali di Genova, Savona e Imperia non troveranno alcun ostacolo derivante da un atto di legge. L'inesistenza di una disciplina normativa consente di accogliere i tre ricorsi senza problema di gerarchia di fonti». D: Le conseguenze del “Signoraggio“? R: «Rovinose per i cittadini, che si sono sempre fidati delle banche e di chi le doveva controllare». D: Tutta colpa delle banche? R: «Sarò più chiaro, la materia è complessa. Dunque: le banche centrali e quindi la Banca d'Italia, venuta meno la convertibilità in oro e la riserva aurea, non sono più proprietarie della moneta che emettono e su cui illecitamente e senza una normativa che glielo consente percepiscono interessi grazie al tasso di sconto, prestandolo al Tesoro». D: Non si comportano bene... R: «Per niente! Ora i cittadini risparmiatori sono costretti a far ricorso al tribunale per farsi restituire urgentemente il reddito da “Signoraggio“ alla collettività, a seguito dell'esproprio da parte delle banch! e private italiane che, con un colpo di mano, grazie a un sottile ministro che ha molte e gravi responsabilità, si sono impadronite della Banca d'Italia battendo poi moneta e togliendo la sovranità monetaria allo Stato che, inerte, dal 1992 a oggi ha consentito questa assurdità». D: Un bel problema, non c'è che dire. R: «Infatti. Ma voglio essere ancora più chiaro. L'emissione della moneta, attraverso il prestito, poteva ritenersi legittima quando la moneta era concepita come titolo di credito rappresentativo della Riserva e per ciò stesso convertibile in oro, a richiesta del portatore della banconota». D: Poi, invece... R: «Poi, cioè una volta abolita la convertibilità e la stessa Riserva anche nelle transazioni delle Banche centrali avvenuta con la fine degli accordi di Bretton Woods del 15 agosto 1971, la Banca di emissione cessa di essere proprietaria della moneta in quanto titolare della Riserva aurea». D: Lei sostiene che Bankitalia si prende diritti che non può avere. R: «Appunto. Prima Bankitalia, nella sua qualità di società commerciale, fino all'introduzione dell'euro in via esclusiva e successivamente a tale evento, quale promanazione nazionale della Banca centrale europea, si arroga arbitrariamente e illegalmente il diritto di percepire il reddito monetario derivante dalla differenza tra il valore nominale della moneta in circolazione, detratti i costi di produzione, in luogo dello Stato e dei cittadini italiani». D: Un assurdo tutto italiano, secondo lei. R: «Certamente. Sembra un assurdo, ma purtroppo è una realtà. L'euro, però, è dei cittadini italiani ed europei, e non, come sta avvenendo in Italia, della banca centrale e dei suoi soci banchieri privati». D: Quasi tutto chiaro. Ma che si fa adesso? R: «Farà tutto il tribunale. Dovrà chiarire se esiste una norma nazionale e/o comunitaria che consente alla Banca centrale europea, di cui le singole banche nazionali dei Paesi membri sono divenute articolazioni, di emettere denaro prestandolo e/o addebitandolo alla collettività. L'emissione va distinta dal prestito di denaro: la prima ha finalità di conio, il secondo presuppone la qualità di proprietario del bene, oggetto del prestito». D: Lei, professore, ha fiducia? R: «Certo. La magistratura dovrà dire basta!». continua qua http://www.luogocomune.net/site/modu...hp?storyid=780 |
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Data registrazione: Jul 2002
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GIUDICE DI PACE DI LECCE, 26 settembre 2005 – Giud. Rochira; De Gaetanis c. Banca Centrale Europea-Banca Centrale d’Italia
A seguito della circolazione della moneta cartacea (in sostituzione di quella aurea), l’introito della banca centrale per l’emissione della moneta (c.d. diritto di signoraggio) va attribuito pro quota a ciascun cittadino, qualora alla banca centrale partecipino, anziché enti pubblici, enti privati. Nota (Omissis) Svolgimento del processo. – Con atto di citazione del 12.10.2004, Giovanni De Gaetanis conveniva in giudizio “la Banca centrale europea, e, per essa, la locale articolazione individuata nella Banca Centrale d’Italia s.p.a.” chiedendo di accertare incidenter tantum e dichiarare che la proprietà della moneta è della collettività nazionale europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla stampa. In conseguenza di ciò, dichiarare che l’intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti dell’Unione Europea, e che, per l’effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico. In conseguenza di ciò condannare l’Istituto di emissione al pagamento della somma, forfettariamente indicata, di €. 1.100,00 con espressa rinuncia al sovrappiù. Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa. La Banca d’Italia, si costituiva in giudizio all’udienza del 26 novembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. In particolare la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l’assoluta carenza di azione, di interesse di agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l’infondatezza nel merito delle richieste avversarie. All’udienza del 17 dicembre 2004, veniva respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Banca d’Italia ed ammessa la C.T.U. richiesta dall’attore. All’udienza dell’8 luglio 2005 le parti presentavano le proprie controdeduzioni tecniche alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, quindi la causa veniva trattenuta per la decisione. Motivi della decisione. – Si premette che la causa, dato il suo valore sino ad € 1.100,00 viene decisa ex art. 113, 2° comma cod. proc. civ. secondo equità ed in osservanza delle norme e dei principi informatori della materia. La domanda è fondata, pertanto va accolta per quanto dì ragione. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta è infondata anche alla luce delle conclusioni del CTU dott. Mazzeo Maurizio il quale individua nella Banca d’Italia il soggetto che trae gli utili dal reddito di signoraggio, come risulta dal bilancio della stessa Banca. Peraltro l’atto introduttivo risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e, per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale d’Italia S.p.A. La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ex art. 96 cod. proc. civ. non può, certamente essere accolta, oltre che per la fondatezza della domanda attrice che pertanto escluderebbe l’accoglimento del punto relativo alla condanna per temerarietà, anche per la pacifica circostanza che la formulata domanda ex art, 96 cod. proc. civ. non può essere che equiparata all’accessorietà delle spese processuali che giammai possono essere tenute in conto nella determinazione del valore della causa anche per la impossibile unilaterale determinazione da parte del richiedente. L’elaborato peritale ha anche chiarito l’esistenza dell’interesse ad agire e la legittimazione attiva del De Gaetanis, avendone determinato l’esatto diritto al risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio. Al C.T.U. veniva formulato il quesito di accertare di chi fosse la proprietà della moneta ed, in particolare se questa fosse della collettività nazionale o di altro ente, accertando il danno medio derivante dal cosiddetto debito di signoraggio. Questo giudizio si fonda, dunque, sulla C.T.U. che risulta essere ben motivata e scevra di alcun vizio e/o difetto logico e/o di motivazione. La relazione tecnica descrive, in breve la storia della Banca d’Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni, i criteri operativi ed i fini istituzionali. Questi fini di natura pubblica la Banca d’Italia assolve in piena autonomia e indipendenza, ritraendone gli utili e i frutti, che divide tra i “partecipanti” come una società per azioni. Lo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea definisce reddito monetario (art. 32) il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell’esercizio funzioni di politica monetaria del Sebc. Lo Statuto fissa anche le regole per la determinazione del reddito monetario e per la sua distribuzione tra le banche centrali dei paesi partecipanti all’euro. Prima di esaminarle, il perito ha ritenuto opportuno chiarire il concetto di reddito monetario. Quando la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi (oro e argento) ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d’oro e argento che egli portava alla zecca. Il sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore, dato dalla quantità e dalla purezza del metallo in essa contenuto. In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per sé una certa quantità di metallo: l’esercizio di questo potere sovrano venne chiamato signoraggio. Introdotta la circolazione della moneta cartacea, slegata dall’oro (soppressione delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalità di formazione del signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito dello Stato connesso con l’emissione di moneta. Il CTU ha determinato il reddito monetario, come la differenza tra gli interessi percepiti sulle attività e il costo, modesto, di produzione delle banconote, chiarendo che costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario, proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo. La domanda dell’attore è altresì fondata sulla violazione del disposto dell’art. 3, 3 comma dello statuto della Banca d’Italia, infatti prevede che le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente da uno all’altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici. Risulta, invece, che solo il 5% è posseduto dall’INPS (Ente Pubblico), il restante 95% appartiene a privati Gruppo Intesa, Gruppo San Paolo IMI, Gruppo Assicurazioni Generali, BNL, ecc. Il C.T.U., nella sua relazione, ha chiarito che il reddito dell’istituto, causato dall’attività e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale, dovrebbe vedere lo Stato quale principale beneficiario e non gruppi di privati. Il C.T.U. conclude che, per il periodo preso in esame 1996-2003, la sottrazione del reddito di signoraggio in danno alla collettività (quota attribuita a soggetti privati dalla Banca d’Italia) può determinarsi alla luce dei suddetti criteri e dei prospetti analitici di calcolo riportati nella relazione peritale, in complessivi € 87,00 corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente alla data del 31.12.2003. La somma complessiva che spetta, quindi, all’attore per il titolo dedotto in giudizio ex artt. 2033 e 2041 cod. civ. è di € 87,00. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Lecce, avv. Cosimo Rochira, definitivamente pronunciando così provvede: a) accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta, anche in via equitativa, a corrispondere all’attore la somma di € 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo; b) non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione; c) compensa le spese di giudizio in considerazione della novità della questione trattata; d) pone le spese di C.T.U. a carico della convenuta soccombente. Così deciso in Lecce, il 15.092005 Nota redazionale La decisione in epigrafe è stata emessa da un giudice di pace con una pronuncia di equità (come consentito dal codice di procedura civile per le cause di modesto valore) e, quindi, senza possibilità di riccorrere avverso la stessa decisione davanti alla Corte di Cassazione. In verità, il Giudice di pace di Lecce non ha spiegato come l’equità conduca alla soluzione adottata (il diritto di ciascun cittadino a rivendicare per sé la quota parte del c. d. diritto di signoraggio), che è stata motivata unicamente in base ad una interpretazione – invero, discutibile – di norme di legge. In ogni caso, non c’è alcuna correlazione tra il passaggio alla moneta cartacea (avvenuto ormai in tempi lontani) ed il diritto dei singoli cittadini ad avere la ripartizione del compenso spettante alla Banca d'Italia per l’emissione della carta moneta. |
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Queste storie da 50/100 euro a persona servono solo alle associazioni per acchiappare tessere associative.
Il precedente del rimborso delle assicurazioni rc auto è ancora attuale: presero migliaia di tessere e poi nessuno ha visto un centesimo. Interessante notare come per 50 euro a testa, per l'iva ridotta sul gas, per l'addebito delle spedizioni delle bollette ci sia sempre un giudice di pace pronto ad emettere sentenze (in modo che ne arrivino centinaia sul suo tavolo) e che milioni di persone accorrano dietro storie anche da 30 centesimi. Le cose importanti, poi, vengono ignorate da tutti. |
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BANCHE. Signoraggio, MDC Roma e Lecce "Indebito guadagno da restituire ai cittadini"
30/11/2005 - 16:27 Le due sedi locali a disposizione dei cittadini per inoltrare richieste di risarcimento. "Il reddito da signoraggio, cioè la differenza tra valore nominale della moneta e costi di produzione, percepito dalla Banca d'Italia e dalle altre banche, è indebito e deve essere restituito ai cittadini". E' quanto deciso dal Giudice di Pace di Lecce, nella sentenza del 26.09.2005. Il Movimento Difesa del Cittadino, tramite gli sportelli di Roma e a Lecce, ha dunque deciso di inoltrare alla Banca d'Italia richieste di risarcimento del danno. "In passato - spiegano dall'Associazione - le 500 lire di carta erano dello Stato, cioè dei cittadini, non dovevano essere restituite a nessuno e nessuno chiedeva interessi a fine anno. Non c'era scritto "Banca d'Italia" ma "Repubblica Italiana - Biglietto di Stato a corso legale". Le firme erano del Direttore Generale del Tesoro, del Cassiere Speciale e c'era il visto della Corte dei Conti. Invece nelle banconote emesse dalla Banca d'Italia le firme sono del Governatore e del Cassiere, che sono Privati e non fanno parte dello Stato!". Le banche centrali e quindi la Banca d'Italia non sono proprietarie della moneta che emettono e su cui, illecitamente e senza una normativa che glielo consente, percepiscono interessi grazie al tasso di sconto, prestandolo al Tesoro. Infatti gli utili devono alternativamente essere attribuiti allo Stato o, per esso, ad ogni singolo componente la collettività nazionale. Ne consegue che all'inerzia dello Stato può sostituirsi il singolo cittadino, come è avvenuto in questo giudizio. Le sedi dell'associazione di Roma e Lecce invitano dunque i cittadini a rivolgersi all'Associazione per inoltrare la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito da signoraggio. Per informazioni: MDC Roma: 329.6860517 (sempre attivo) oppure scrivere all'e-mail: alessandropatrizi@mdc.it MDC Lecce: 0832301587 oppure scrivere all'e-mail: lecce@mdc.it http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=4596 |
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Diritto di "signoraggio"
Bankitalia "invasa" da richieste di risarcimento, Palazzo Koch prende posizione: sentenza isolata e disattesa da altre pronunce, decisione del Giudice di Pace già impugnata avanti alla Suprema Corte di News a cura della Redazione da Quotidiano Giuridico N 19/05/anno 2006 Ulteriori approfondimenti In relazione alle numerose richieste di pagamento, formulate rivendicando la proprietà collettiva della moneta unica europea e il relativo reddito da signoraggio, pervenute alla Banca d'Italia a seguito della diffusione data dai mezzi di informazione alla sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 2978/05, l'Istituto informa che la sentenza, avente effetto solo tra le parti dell'originario giudizio, costituisce una pronuncia del tutto isolata, già disattesa dal Giudice di pace di Pizzo Calabro il quale, con sentenza depositata l'8 aprile c.a. e con altre 17 decisioni di analogo tenore, ha ritenuto i singoli componenti delle collettività nazionali privi del potere di agire in giudizio per contestare le pubbliche potestà di emissione della moneta e di gestione del valore monetario. |
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