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Trader FullTime
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participation exemption
vorrei capire meglio il meccanismo della "participation exemption" che a quanto pare è stata introdotta con la riforma fiscale del 2004, di cosa si tratta in parole povere e trova applicazione anche per le persone fisiche (ad es. in regime amministrato) oppure esclusivamente per i soggetti ires? Grazie
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si applica lle parteicpazioni detenute nell'ambito del reddito di impresa, quindi Ires
Occorrono alcuni requisiti Partecipazione qualificata (ossia che rappresenta complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; Svolgimento di attività commerciale da parte della partecipata Ubicazione della società partecipata in un territorio che non sia un paradiso fiscale Questo in soldoni |
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Data registrazione: Jul 2002
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Quindi quando uno speculatore (vedi casi di cronaca) acquisti oggi una partecipazione qualificata sai che per un anno non la toccherà (alle regole attuali) se no fiscalmente ci pagherebbe il capital gain
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1 ottobre 2005
Plusvalenze e dividendi, regime diviso dalla participation exemption al 95% La pex al 95% allontana il regime delle plusvalenze da quello dei dividendi; ciò perché l'apparente uniformità di tassazione si scontra con il diverso regime di deducibilità dei costi connessi alle due situazioni il quale giustificava il precedente diverso trattamento. È una delle considerazioni che è lecito trarre dalla lettura dell'art. 6 del dl di accompagnamento alla Finanziaria 2006, con il quale è stata imposta una stretta al regime di cui all'art. 87 Tuir. Aspetti generali. La stretta sul regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali è sicuramente uno degli interventi più difficili da digerire tra quelli contenuti nel dl. La stessa amministrazione, nell'illustrare la portata e le modalità applicative dell'art. 87 Tuir aveva avuto modo di sottolineare a più riprese che il regime di esenzione non doveva essere considerato come una agevolazione bensì alla stregua di un necessario coordinamento conseguente la nuova impostazione dell'Ires e soprattutto l'introduzione dell'esenzione sui dividendi. Si era infatti sempre detto che il punto di partenza della riforma fiscale, costituito dalla sostituzione del criterio dell'imputazione con quello dell'esenzione nella tassazione dei dividendi, portava con sé, innanzitutto, la necessità di assimilare il trattamento delle plusvalenze da cessione di partecipazione ai dividendi. Ciò nel presupposto che essendo gli utili societari già tassati in capo al soggetto che li ha prodotti, non sussiste alcun motivo di ulteriore tassazione né per i dividendi né per le plusvalenze che si formano proprio a seguito di tali utili. Del resto la natura della plusvalenza è del tutto simile a quella del dividendo e per ciò stesso è logico che le due tipologie reddituali viaggino con lo stesso regime. Il regime di cui all'art. 87, peraltro è già denso di restrizioni; i quattro requisiti di accesso, il richiamo ex art. 37-bis, dpr 600/73 e le altre norme di cautela inserite per particolari tipologie di società dovrebbero essere sufficienti a scongiurare abusi. La limitazione dell'esenzione al 95%. Tra le tante norme di limitazione introdotte dal disegno di legge finanziaria quella che spicca è sicuramente la riduzione al 95% dell'esenzione, peraltro condizionata a più stringenti requisiti di accesso. In tal modo vengono completamente equiparati dividendi e plusvalenze, dal punto di vista della percentuale di esenzione. A ben vedere, però, tale equiparazione si traduce in una stortura di fondo del sistema. Ciò in quanto il regime dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni stesse non è equivalente quello dei costi collegati alla loro cessione. Tutto nasce dalla lett. d) dell'art. 4 della delega per la riforma fiscale che imponeva di considerare gli utili da partecipazione non esenti, ma esclusi da tassazione. Tale previsione è importante ai fini dell'inquadramento tributario dei costi di gestione collegati al possesso delle partecipazioni stesse. Il comma 5 dell'art. 109 prevede infatti la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi se riferiti, tra l'altro, ad attività o beni da cui derivano proventi che non concorrono a formare il reddito in quanto esclusi. Pertanto, le spese sostenute in relazione alla gestione di partecipazioni qualificate per l'esclusione si considerano inerenti alla determinazione del reddito d'impresa anche se gli utili da esse derivanti sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile al 95% del loro ammontare. Così, se da un lato è prevista l'imponibilità parziale degli utili, dall'altro è riconosciuta la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione. Per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni esenti i costi connessi a tale operazione devono essere considerati indeducibili in base alla stessa disposizione normativa. Tale norma prevede, infatti, che per le spese e gli altri componenti negativi afferenti attività esenti opera comunque l'indeducibilità, salvo che si riferiscano indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito. In tale ipotesi la deducibilità è parzialmente ammessa con lo stesso rapporto previsto per la deducibilità degli interessi passivi dall'art. 96, escluse le plusvalenze esenti. Pertanto, i componenti negativi di reddito afferenti ad attività esenti sono indeducibili sia in via generale, sia specificamente, in quanto relativi alle plusvalenze esenti. Così, la deducibilità di tali costi di gestione si trasforma in indeducibilità nella determinazione della plusvalenza che beneficia della participation exemption. In entrambe le fattispecie, quindi, la base imponibile è costituita dal corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione. Così, se nel caso di plusvalenza imponibile (art. 86) il corrispettivo viene ridotto della quota degli oneri sostenuti per la cessione, in ambito di participation exemption la riduzione della plusvalenza esente determina l'analogo risultato dell'indeducibilità del costo. Ecco perché l'aver limitato l'esenzione al 95% si configura come una penalizzazione eccessiva, dal momento che a fronte di una esenzione limitata permane l'indeducibilità dei costi di cessione. http://www.assinews.it/rassegna/arti...o011005po.html |
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