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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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La situazione importante da considerare è che per i crediti di lavoro (cococo cocopro inclusi) una via alternativa è quella di richiedere l'intervento gratuito della DPL la quale accerterà la sussitenza della regolarità del rapporto e del credito. Se sussite credito, emetterà diffida contro datore e trascorsi 30 gg di inadempienza si potrà procedere esecutivamente contro lo stesso
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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Siccome non credo che nessun datore gioisca nell'avere ispettore della DPL che verificano poi complessivamente la regolarità degli adempimenti inerenti all'assunzione e retribuzione dei dipendenti...un ottimale strumento
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#4 (permalink) |
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cosi è se vi pare
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ma i crediti da lavoro non subiscono la perenzione decennale?
e nel caso che il datore di lavoro abbia pagato non in contanti ma con effetti cambiari, che poi non ha onorato, fa cambiare lo status di creditore privilegiato? grazie per l'attenzione lot |
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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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Questo nulla tange primo aspetto da te citato
quanto al secondo elemento il mezzo di pagamento (assegno nel caso) deve essere previsto contrattualmente. Laddove non fosse specificato, sarebbe onere del datore dimostrare che quanto corrisposto sia corrispettivo mensile per il alvoro prestato dal dipendente. |
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#6 (permalink) | |
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cosi è se vi pare
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Citazione:
scusa, non ho capito le risposte, le ripropongo: 1) il credito va in perenzione dopo 10 anni? 2) se il datore di lavoro ha pagato con effetti cambiari, poi non onorati, il lavoratore che tenta di recuperare il credito, è sempre un creditore privilegiato o diventa creditore chirografaro? e pertanto i titoli cadono in perenzione dopo 10 anni? spero di essere stato più chiaro grazie lot |
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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La prima, anzi mi scuso, è 5 anni non 10 e rimane inalterata la disciplina (non ne vedevo la connessione con l'articolo)
Quanto alla seconda la risposta rimane positiva, nel senso che spetta al datore di lavoro (con busta paga e documentazione collaterale) dimostrare di aver pagato il creditore se costui lamenta il mancato adempimento della prestazione corrispettiva. Nel caso di effetti cambiari a titolo di stipendio occorre una specifica pattuizione in tal senso (dove si preveda che per ogni mese etc...la cui legittimità potrebbe anche essere dubbia comunque) poichè ai sensi del 1277 del codice civile i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato. Quindi in contanti. La giurisprudenza ha ammesso forse alternative di pagamento come l'assegno circolare, il versamento in conto corrente. Sugli effetti cambiari ho parecchi dubbi. Comunque di certo la posizione di vantaggio l'avrebbe il lavoratore |
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#8 (permalink) | |
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cosi è se vi pare
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Citazione:
ben gentile, la connessione con l'articolo è nel fatto che li vi si legge che per i crediti antecedenti il 1992 spettano: ecc. ecc. per cui mi sono chiesto se per i crediti da lavoro Non fosse prevista la prescrizione decennale (o addirittura quinquennale come hai specificato dopo). il caso che sto seguendo è molto particolare, in quanto il datore di lavoro, essendo in crisi di liquidità, ha pagato gli stipendi con cambiali che ha rinnovato più volte fino a quando non è morto.........pertanto ai dipendenti è rimasto in mano solo delle cambiali......non onorate visto che gli eredi hanno fatto eccepire la prescrizione del debito. lot Ultima modifica di lothar54 : 29-09-05 alle ore 15:43 |
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#9 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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La fattispecie mi sembra di poterla risolvere in questo modo.
Detta dell'esistenza della prescrizione dell'azione cambiaria, prescrizione triennale (a quanto mi par di intuire), la cambiale non è carta straccia ma vale come ricognizione del debito. Ora, dal momento che la cambiale beneficia dell'astrazione processuale dalla causa tituli (ossia è indipendente dal rapporto sosttostante per cui fu emessa) il rinnovo di cambiale scaduta vale come rinnovo della ricognizione del debito, con effetto interruttivo della prescrizione. Ora non so nulla circa la vicenda (se sia in corso vertenza, se davanti a giudice o meno) ma ritengo che per il creditore sia proficua la tesi del mero titolo di credito con prescrizione decennale dal rinnovo del titolo. Semmai sarà il debitore (erede senza beneficio di inventario) che richiederà l'accorciamento del termine ssendo il titolo riferibile a mezzo di pagamento di rapporto di lavoro (tutta da dimostrare la liceità e la fattibilità) |
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