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Banche « assolte » sui bond
26 settembre 2005
Banche « assolte » sui bond TRIBUNALI • Nel 2005 prevalgono le sentenze che deresponsabilizzano le aziende di credito D a Cirio a Parmalat, ai famigerati tango bond. I danni prodotti ai risparmi di una fetta cospicua di investitori italiani dalle dichiarazioni di insolvenza ( default) di enti che avevano emesso sul mercato titoli di credito, azionari od obbligazionari, sono diventati tristemente noti. La questione si è ben presto spostata sul fronte giudiziario. Gli investitori, infatti, hanno cominciato a convenire in giudizio gli istituti di credito lamentando il mancato rispetto, da parte di questi ultimi, della normativa di settore ( dal decreto legislativo 58/ 98, il cosiddetto Testo unico della Finanza, al Regolamento Consob 11522/ 98). In particolare, è stato sostenuto, quasi all'unisono, dagli investitori che l'accertamento della violazione di queste norme — da ritenersi " imperativa" in quanto poste dal Legislatore a tutela dell'ordine pubblico — determinasse, come conseguenza immediata, la pronuncia di nullità delle singole operazioni di investimento contestate, con obbligo per le banche coinvolte di restituire le somme illo tempore corrisposte. E, almeno inizialmente, il trend giudiziario è risultato favorevole ai risparmiatori investitori, consentendogli di rientrare in possesso almeno del capitale. Questo trend sembra, però, aver subito una battuta di arresto poiché, a partire dai primi mesi dell'anno 2005, si sono avute le prime pronunce favorevoli agli istituti bancari ( si vedano le schede a fianco). Proprio di recente, un contributo notevole alle argomentazioni difensive delle banche, è stato fornito dalla decisione del Tribunale di Trani ( n. 559 del 10 giugno 2005) la quale ha, innanzitutto, offerto un principio metodologico di approccio alla vicenda dei bonds Cirio. Secondo il giudice pugliese, in effetti, la valutazione giudiziale del comportamento della banca deve essere effettuata ex ante, cioè parametrata al momento in cui è stata conclusa l'operazione di investimento e non, ex post, sulla base cioè della conoscenza del default del titolo in questione. In sostanza, la vicenda controversa non deve essere letta " in retrospettiva" alla luce di elementi che solo il successivo svolgimento dei fatti ha consentito di acquisire. Con tale decisione il Tribunale di Trani ha poi " responsabilizzato" ulteriormente l'investitore per la condotta da quest'ultimo tenuta nel corso del rapporto contrattuale. Invero, è stata data maggiore rilevanza esimente per la banca al diniego— eventualmente opposto dall'investitore — alla raccolta di informazioni dal cliente svolta dall'istituto di credito in ossequio alla regola « know your customer » dettata dall'articolo 28 lettera a) del Regolamento Consob 11522/ 98. In ogni caso, si è ribadito il principio in base al quale, pur a fronte del diniego, l'istituto di credito non è comunque dispensato dal giudizio di adeguatezza ( suitability) che deve svolgere tenendo conto delle informazioni di cui è di fatto a conoscenza. Con riguardo, invece, all'adempimento dell'obbligo informativo che la banca deve svolgere in favore del cliente in relazione alle caratteristiche dello strumento finanziario da quest'ultimo prescelto, il Tribunale di Trani ha attribuito una maggiore e più decisiva valenza probatoria ( dell'avvenuta informativa al cliente) alla dichiarazione, resa dall'investitore medesimo, di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di investimento ( con conseguenti, e ben comprensibili, effetti negativi anche per l'eventuale proposizione della domanda di annullamento del contratto di acquisto per vizio del consenso e per la domanda di risarcimento del danno). Il contributo del giudice pugliese, indubbiamente favorevole alla posizione delle banche, si affianca a quello fornito dalle altrettanto recenti decisioni di alcuni tribunali lombardi i quali, nel mettere in discussione l'attribuzione del carattere " imperativo" alla normativa settoriale di riferimento, hanno invece sostenuto che nella valutazione delle responsabilità degli istituti di credito si deve far riferimento ai principi generali in tema di inadempimento ( nello specifico, alle norme del Testo unico della finanza e del Regolamento Consob 11522). Secondo tale impostazione il baricentro dell'accertamento giudiziale si sposta dall'ambito della nullità, ove la restituzione delle somme investite consegue de plano all'avvenuto accertamento della violazione della norma imperativa ( il cui onere di " discolpa" incombe sull'istituto di credito), a quello dell'inadempimento alle norme di settore che regolano il rapporto contrattuale, ove il recupero delle somme investite ( sotto forma di risarcimento del danno) è subordinato, inoltre, alla sussistenza del nesso eziologico che lega il danno sofferto al comportamento inadempiente della banca. Onere probatorio che in questo caso è da ritenersi a carico dell'investitore. GERARDO MACRINI Caso Parmalat / La difesa dell'acquirente Sempre indispensabile il prospetto informativo L a mancata consegna ai clienti del prospetto informativo non è mai giustificata. Neppure quando i prodotti finanziari sono nel circuito degli operatori specializzati. Anzi, questa destinazione rappresenta un'aggravante, visto che l'elevata specializzazione dei titoli comporta un obbligo di diligenza ancora maggiore della banca. Sono queste le conclusioni cui è arrivato il Tribunale di Genova con la sentenza n. 3660, depositata lo scorso 2 agosto, di condanna di un istituto di credito al risarcimento di un gruppo di risparmiatori acquirenti di obbligazioni del gruppo Parmalat. Per il tribunale, infatti, l'intermediario deve assicurare un'informazione concreta ed effettiva sul titolo, in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento. Dal punto di vista giuridico una violazione di questo obbligo, sancito dall'articolo 21 del Tuf, non investe tanto il momento genetico del rapporto ma assume rilevanza nella fase di esecuzione. Nel caso preso in considerazione, ai clienti era stato consegnato solo il « Documento rischio generali degli investimenti » secondo la delibera Consob 11522 del 1998. Ma, obietta il Tribunale, la sottoscrizione di questo documento non è sufficiente per potere considerare rispettato il dovere di informazione visto che la stessa intestazione avverte che non sono descritti tutti i rischi e gli altri aspetti significativi sugli investimenti in strumenti finanziari. La sentenza precisa che è « assolutamente pacifico in causa che la vendita delle obbligazioni in esame avvenne nel grey market, ovvero prima dell'immissione del titolo nel circuito degli operatori specializzati, cui esse erano riservate, ed è altrettanto pacifico che non venne consegnato ai clienti nessun prospetto informativo » . L'istituto di credito ha ammesso la mancata consegna del prospetto informativo, spiegandola però con il fatto che l'offerta era riservata a investitori qualificati. Ma per il Tribunale questo riconoscimento contribuisce semmai ad aggravare la situazione, perché, se anche i risparmiatori avessero sollecitato comunque la banca a procurare i titoli, sarebbe stato tanto più necessario per l'istituto dimostrare di avere adempiuto a tutti gli oneri informativi. Per i giudici non regge neppure un'altra circostanza fatta valere dalla difesa e cioè che nel caso esaminato non opererebbe il divieto previsto dall'articolo 94 del Tuf per il quale senza prospetto è vietato il collocamento e la sollecitazione all'investimento, ma non il semplice acquisto da parte degli investitori non sollecitati che lo chiedano e che solo dal 2004 è imposto l'obbligo della consegna del prospetto. La replica del Tribunale ha messo in evidenza come il dovere della consegna esca rafforzato dal fatto che le obbligazioni erano destinate al mercato primario: vista l'estrema specializzazione del prodotto finanziario e la più elevata componente di rischio a esso connessa tanto più l'istituto di credito avrebbe dovuto rendere i risparmiatori consapevoli delle ripercussioni dell'investimento. A essere respinta è però anche stata la tesi degli investitori che puntava al riconoscimento della nullità del contratto. Per il tribunale il requisito della forma scritta era stato rispettato e i risparmiatori avevano tutti sottoscritto un contratto per la negoziazione di titoli relativi agli ordini che erano stati impartiti dagli stessi e poi eseguiti dalla banca. Diritti di opzione / L'alea « naturale » dei contratti Warrants non risarcibili se il capitale aumenta I warrants rilasciati gratuitamente escludono il risarcimento in caso di diluizione della partecipazione azionaria dovuta a un aumento di capitale. È questa la decisione n. 329 del Tribunale di Ivrea depositata il 1 ? settembre. La sentenza sembra poter porre un freno per il futuro all'ondata di azioni legali contro le banche, divenute di moda negli ultimi tempi. 7 I fatti. Oltre 14 i milioni di euro in contesa. Questa è la somma che cinque risparmiatori hanno sborsato nel 1999 per l'acquisto di azioni di una società. In quell'anno, la medesima società ha emesso titoli azionari, concedendo gratuitamente dei warrants agli acquirenti. I warrants sono strumenti finanziari derivati costituiti da un'opzione cartolarizzata ( cioè incorporata in un titolo negoziabile, ufficialmente quotato), che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare ( warrant call) o vendere ( warrant put) una determinata quantità di azioni o di merce ( il sottostante), a un prezzo prefissato ( strike price) entro una certa data ( warrant americano) o a una certa data ( warrant europeo). Nella vicenda decisa dal Tribunale di Ivrea, la società, in pendenza del termine d'esercizio dell'opzione di sottoscrizione di azioni ordinarie connessa ai warrants, ha realizzato una serie di operazioni straordinarie ( aumenti di capitale e fusioni) che, a detta dei cinque risparmiatori, avrebbe modificato unilateralmente le originarie condizioni di esercizio dei warrants e cagionato loro un ingente danno economico, a causa della significativa riduzione del valore di mercato delle azioni da sottoscrivere. Riduzione da ricollegarsi alla diluizione della partecipazione azionaria in seguito all'aumento del capitale sociale. 7 La decisione. Il giudice, chiamato a esprimersi, ha respinto tutte le domande degli attori. Ha riconosciuto, infatti, che l'operazione economica sottesa all'acquisto di warrants ha, di per sé, funzione speculativa intrinsecamente aleatoria. È evidente che chi acquista un warrant con un prezzo predefinito, spera che, entro la data di scadenza dell'opzione, il valore di mercato dell'azione da sottoscrivere si sia incrementato, lucrando così sulla differenza tra il cosiddetto strike price e il prezzo di borsa. Nulla però impedisce che l'investimento si possa concludere con una perdita a causa di circostanze imprevedibili, che fanno calare gli indici di borsa. Il giudice piemontese ha osservato che, nel caso in questione, l'intervenuto aumento di capitale ha, di sicuro, portato a una diluizione delle partecipazioni azionarie, che si è ripercosso sulla posizione dei portatori di warrants, ma ha evidenziato anche il fatto che l'emittente aveva predisposto una tecnica di protezione convenzionale, costituita da una rettifica automatica del prezzo di riscatto del warrant, ritenuta tuttavia del tutto inadeguata dagli attori e, per questo motivo, fonte d'inadempimento. Il castello difensivo degli attori, tuttavia, è crollato di fronte alla constatazione che il " rilascio in abbinamento" dei warrants è avvenuto in forma del tutto gratuita. L'assenza di un corrispettivo specifico ( esplicitamente indicato nel contratto) per la consegna dei warrants esclude tout court, ad avviso del Tribunale, la corrispettività del rapporto con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto è inammissibile per difetto degli estremi richiesti dall'articolo 1453 del Codice civile, così come pure la domanda di restituzione di somme di danaro invero mai corrisposte. ilsole24ore |
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25 ottobre 2005
Il tribunale di Parma impone a un istituto di credito il rimborso di 32 mila euro. Cirio, il bond sarà risarcito Emesso all'estero senza informare il risparmiatore Aveva comprato nel dicembre 2001 obbligazioni Cirio per oltre 32 mila euro ma la sua banca, senza dirgli nulla, gli vendette in realtà bond emessi in Lussemburgo. Il tribunale di Parma ha deciso che ora l'istituto di credito dovrà restituirgli tutti i soldi. La sentenza è stata emessa nella città emiliana per i risparmiatori travolti dal default dell'ex impero di Cragnotti: gli eredi di un obbligazionista Cirio riavranno quanto investito dal loro parente che, convinto di acquistare obbligazioni italiane, si ritrovò invece bond stranieri. La seconda sezione del tribunale civile di Parma, presieduta da Raffaello Federico, ha dichiarato nullo il contratto chiuso tra il risparmiatore e la sua banca, nel momento in cui quest'ultima non aveva informato il suo cliente di quali obbligazioni stesse davvero comprando. In particolare, come è scritto nella sentenza, l'istituto di credito non disse al risparmiatore che si trattava di titoli emessi senza rating e da società estere. ´È una sentenza', ha commentato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, l'associazione a cui gli eredi dell'obbligazionista si sono rivolti, ´che sancisce che il risparmiatore deve essere informato con esattezza su quello che compra: il fatto che i bond siano emessi all'estero, e non nel nostro paese, è una particolarità che non può essere taciuta, pena la nullità del contratto'. La Confconsumatori di Parma ha osservato che il provvedimento ´segna un altro fondamentale passo in avanti a tutela dei risparmiatori e, in particolare, degli acquirenti di titoli emessi all'estero, operazione spesso utilizzata da aziende italiane per mascherare la propria situazione di insolvenza, per esempio nel caso Parmalat, Cirio e Giacomelli. La prevalenza dell'interesse pubblico e l'incidenza del risparmio privato e pubblico sull'economia nazionale giustificano una sentenza così innovativa e salvaguardano un'adeguata e completa informazione a tutela dei risparmiatori'. Confconsumatori ricorda che il dovere di informazione nei confronti del cliente è sancito dall'articolo 21 del Testo unico della finanza e dal regolamento Consob del luglio 1998. Il tribunale di Parma aveva già preso una decisione simile, nei mesi scorsi, a favore di un pensionato che aveva investito 177 mila euro in bond emessi dall'olandese Parmalat finance corporation Bv, credendo invece di acquistare obbligazioni italiane di Parmalat finanziaria. Anche in quel caso i giudici optarono per la restituzione al risparmiatore di tutto il denaro. Decisione poi impugnata dalla banca in appello. Ma se, in quel caso specifico, il tribunale di Parma si era pronunciato sull'annullabilità della vendita di quei bond Parmalat, nel caso del risparmiatore che ha comprato obbligazioni Cirio in realtà emesse in Lussemburgo, i giudici si sono addirittura spinti a decretare la nullità del contratto chiuso tra cliente e banca. http://www.assinews.it/rassegna/arti...o251005bo.html |
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