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Ritenuta indennità fine rapporto agenti

20 settembre 2005
Le istruzioni trascurano gli agenti
Manca un codice ad hoc per le ritenute sulle indennità di fine rapporto

A dispetto delle modifiche introdotte con la riforma fiscale, entrata in vigore dal 1 ? gennaio 2004, restano dei dubbi sulla corretta modalità di dichiarazione delle indennità di cessazione dei rapporti di agenzia, erogate a favore di agenti organizzati sotto forma di società di persone. In particolare, le istruzioni al 770/ 05 Semplificato, da presentare entro il 30 settembre, non sembrano aver recepito le precisazioni fornite dalle Entrate con la risoluzione 105 del 27 luglio, sull'applicazione della ritenuta d'acconto.
Il nodo della ritenuta sugli importi di Tfm. Dal 2001 si è assistito a un progressivo avvicinamento del trattamento fiscale dell'indennità di cessazione dei rapporti di agenzia corrisposti alle società di persone verso il sistema stabilito per le persone fisiche. Il legislatore, integrando quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettera d del Tuir ( dal 2004 trasfuso nell'articolo 17), aveva esteso ai proventi erogati a società di persone la possibilità di optare per la tassazione separata al pari delle persone fisiche.
Allo stesso tempo, queste indennità rimanevano nel reddito d'impresa a causa del mancato coordinamento della modifica all'articolo 16 del Tuir, con le norme contenute nell'articolo 58 del Tuir, che escludevano da tale categoria reddituale le sole indennità verasate alle persone fisiche.
Questa incongruenza, oltre a creare problemi nell'individuazione del corretto modo per applicare, in capo ai soci, la tassazione separata in luogo di quella ordinaria, aveva fatto sorgere dubbi sulla necessità o meno di operare, anche su tali importi, la ritenuta d'acconto del 20%, come stabilito dall'articolo 25 del Dpr 600/ 73. Questo articolo, infatti, stabilisce: • l'applicabilità della ritenuta « per le indennità di cui alla lettera c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 del Tuir » ; • l'esclusione della ritenuta per le prestazioni effettuate nell'ambito dell'esercizio di imprese.
Sul punto era, pertanto, dovuta intervenire l'Amministrazione finanziaria con la risoluzione 132/ 01, la quale aveva chiarito che, nonostante l'intento perseguito dal legislatore con le novità introdotte nell'articolo 16 del Tuir fosse quello di equiparare, a tutti gli effetti fiscali, le indennità erogate alle società di persone a quelle riconosciute alle persone fisiche, la disciplina delle indennità non risultava ancora univoca, a causa del mancato coordinamento dell'articolo 16, comma 1, lettera d del Tuir con l'articolo 58 dello stesso Testo unico. Di conseguenza, terminava la risoluzione, « le indennità percepite dalle società di persone avrebbero dovuto continuare a confluire nel reddito d'impresa e che alle stesse non si rendeva applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 20% prevista dall'articolo 25, comma 1, del Dpr 600/ 1973 » .
Le novità introdotte dal 2004. Il decreto legislativo 344/ 03 ha eliminato l'incongruenza. Il provvedimento, infatti, ha trasfuso le disposizioni dell'articolo 58 del Tuir nell'articolo 56, riformulando il comma 3, lettera a. Questo, nell'attuale formulazione, estende alle indennità erogate a società di persone per la cessazione dei rapporti di agenzia l'esclusione dalla formazione del reddito d'impresa già prevista per le indennità corrisposte allo stesso titolo a persone fisiche.
A completare il quadro chiarificatore, la risoluzione n. 105 del 27 luglio ha rilevato come, alla luce delle modifiche apportate, le istruzioni fornite con la risoluzione 132/ E devono considerarsi non più attuali, in quanto, dal 2004, le indennità percepite sia da persone fisiche che da società di persone non concorrono più alla determinazione del reddito d'impresa.
Ne consegue, continua l'agenzia delle Entrate, che « l'articolo 25, primo comma, del Dpr 600/ 1973, richiamando le indennità per cessazione di rapporti di agenzia assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 ( attualmente articolo 17), comma 1, lettera d, del Tuir, senza alcuna distinzione, assoggetta a ritenuta sia le indennità dovute a persone fisiche sia quelle corrisposte a società di persone » .
Infine, per quanto concerne la decorrenza del nuovo trattamento, l'Amministrazione fiscale ha stabilito che la ritenuta del 20% deve essere operata sugli ammontari di indennità erogati a partire dal 1 ? gennaio 2004 e non ricompresi dall'agente società di persone nel reddito d'impresa.
Il problema del 770 Semplificato. In virtù delle novità illustrate, sembrerebbe necessario evidenziare nel 770/ 05 Semplificato, relativamente al quadro inerente la comunicazione delle certificazioni di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi corrisposti nel corso del 2004, anche le indennità di cessazione corrisposte alle società di persone e assoggettate a ritenuta d'acconto.
Tuttavia, le istruzioni al modello, oltre a non menzionare esplicitamente tali proventi, non hanno previsto alcun codice identificativo con riferimento alle indennità riconosciute agli agenti società di persone a differenza, invece, degli agenti persone fisiche per i quali è prevista la lettera H. Il problema diventa ancora più complicato se si osservano le istruzioni nella parte in cui affermano la necessità di indicare nel riquadro in esame, le indennità evidenziate all'articolo 17, comma 1, lettera d, del Tuir, che ricomprende sia quelle erogate favore di persone fisiche che quelle percepite da società di persone.
Sarebbe, pertanto, auspicabile un chiarimento delle Entrate che confermi la regola contenuta nelle istruzioni ( esclusione delle indennità) ovvero, integri le medesime per tenere conto del nuovo trattamento tributario riconosciuto ai predetti importi, eventualmente utilizzando il codice residuale ( lettera Z titolo diverso dai precedenti).

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e200905ag.html
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