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Cassazione: scatta la multa se l'assicurazione in auto non è leggibile
Cassazione: scatta la multa se l'assicurazione in auto non è leggibile
19/09/2005 Scatta la multa se il tagliando assicurativo esposto sul parabrezza dell' auto non è leggibile. Non importa se l'assicurazione è stata effettivamente pagata perché, sancisce la Corte di Cassazione, ''l'esposione di un contrassegno non leggibile dell'assicurazione equivale alla ipotesi della sua mancata esposizione''. Applicando questo principio, la Prima sezione civile ha respinto il ricorso di un'automobilista della capitale, Anita G. che si era opposta alla contravvenzione inflitta dai vigili per violazione dell'art. 181 del Cds per avere esposto sulla sua auto ''il tagliando assicurativo Assitalia non leggibile''. La vicenda è finita in Cassazione dopo che il Tribunale di Roma, nel giugno 2001, aveva respinto la protesta dell'automobilista, evidenziando ''l'obbligo di esporre sugli autoveicoli il contrasssegno leggibile attestante il pagamento relativo all'assicurazione obbligatoria''. Invano Anita G. ha tentato di farsi annullare la contravvenzione, sostenendo davanti agli 'ermellini' che ''il giorno successivo aveva fornito la prova della validità dell'assicuratore'' e che l'accertamento dei vigili era avvenuto ''nell'oscurità della sera''. Piazza Cavour, contrariamente alle richieste della pubblica accusa che aveva chiesto la cancellazione della multa, ha respinto il ricorso. Scrive il relatore Ugo Panebianco nella sentenza 18109/05 che l'obbligo di leggibilità del tagliando assicurativo è dettato ''dall'esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della posizione assicurativa del proprietario''. Poco importa, poi, annota ancora la Suprema Corte, se ''il giorno successivo'' l'automobilista ''avesse mostrato ai vigili la documentazione comprovante l'esistenza di una valida assicurazione, non essendo in discussione la mancata copertura assicurativa ma la distinta ipotesi della esposizione di un contrassegno illeggibile che può ravvisarsi anche in presenza di copertura''. Fonte: Adnkronos |
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Data registrazione: Jul 2002
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Corte di cassazione
Sezione I civile Sentenza 12 settembre 2005, n. 18109 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12 novembre 1999 A.G. proponeva opposizione avanti al tribunale di Roma avverso il verbale n. 524558 della Polizia municipale di Roma notificato il 18 ottobre 1999 con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 181 c.d.s. in quanto, quale comproprietaria dell'auto tg. [omissis], il giorno 17 ottobre 1999 aveva esposto il tagliando assicurativo Assitalia non leggibile. Il Comune non si costituiva. All'esito del giudizio il giudice unico con sentenza del 21 maggio-23 giugno 2001 rigettava la opposizione, compensando le spese. Osservava che l'art. 181 c.d.s., imponendo l'obbligo di esporre sugli autoveicoli il contrassegno attestante il pagamento relativo all'assicurazione obbligatoria e dovendo la "ratio" individuarsi nell'esigenza di consentire ai vigili accertatori di verificare la regolarità del contrassegno, trovava applicazione anche nell'ipotesi, come quella in esame, di illeggibilità del contrassegno. Rilevava inoltre che non assumeva rilievo la circostanza che l'autovettura si trovasse in una strada privata e non poteva ritenersi quindi in circolazione ai sensi dell'art. 122 c.d.s., attesa la genericità della deduzione e considerato che la norma non autorizza una tale interpretazione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione A.G., deducendo un unico motivo di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso A.G. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 181 c.d.s. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il giudice non ha considerato adeguatamente che il contrassegno era regolarmente esposto sul parabrezza e che l'accertamento era avvenuto nella oscurità della sera (17 ottobre alle ore 20.40) ed inoltre che erroneamente ha ritenuto applicabile la norma contestata (art. 181 c.d.s.) anche in una ipotesi come quella in esame di scarsa leggibilità per l'esposizione del contrassegno ai raggi solari. Lamenta altresì che non abbia considerato che il giorno successivo aveva fornito la prova della validità dell'assicurazione. La censura è infondata. L'esposizione di un contrassegno non leggibile dell'assicurazione equivale indubbiamente alla ipotesi della sua mancata esposizione, non potendosi ritenere che tale previsione sia stata rispettata in mancanza delle necessarie indicazioni riguardanti l'identificazione del veicolo ed il giorno di scadenza. Correttamente pertanto il giudice di merito ha rigettato l'opposizione sul rilievo che anche in tale ipotesi, al pari di quella della mancata esposizione, viene disattesa la finalità della norma (art. 181 c.d.s.), costituita dall'esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della posizione assicurativa del proprietario. Del pari infondata è l'ulteriore deduzione, espressa sotto il profilo del difetto di motivazione, con cui viene lamentata la mancata valutazione da parte del tribunale della circostanza, evidenziata in quella sede, relativa alla scarsa visibilità esistente all'atto dell'accertamento in considerazione dell'ora in cui esso è avvenuto (alle 20,40 del 17 ottobre). L'omesso esame di un fatto è riconducibile nell'ambito del difetto di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza solo allorché tale omissione possa essere decisiva e cioè tale da determinare con certezza, e non già solo in termini di probabilità, una diversa decisione. Ma la censura, così come esposta, è a tal fine tutt'altro che puntuale, non essendo stato precisato se avanti al tribunale fosse stato dedotto e richiesto di provare che la zona non fosse artificialmente illuminata in modo sufficiente. Precisazione questa certamente necessaria per valutare la decisività della circostanza relativa all'ora dell'accertamento che da sola, vale a dire senza gli ulteriori elementi idonei a chiarire l'effettiva situazione di fatto, non può ritenersi esaustiva per pervenire ad una decisione diversa da quella adottata. Né rileva, ai fini della configurabilità della violazione in esame, che il giorno successivo la ricorrente avesse mostrato ai vigili la documentazione comprovante l'esistenza di una valida assicurazione, non essendo in discussione la mancata copertura assicurativa ma la distinta ipotesi della mancata esposizione del relativo contrassegno (cui è assimilabile come si è già sottolineato l'esposizione di un contrassegno illeggibile) che può ovviamente ravvisarsi anche in presenza di una tale copertura. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla è dovuto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. |
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Contrassegno assicurativo in bella vista
(19/09/2005) Da oggi conviene prestare molta più attenzione allo stato di usura del tagliando dell’assicurazione se non si vuole rischiare di pagare una multa. Lo stabilisce, nero su bianco, una sentenza della Cassazione: “L’esposizione di un contrassegno non leggibile equivale indubbiamente all’ipotesi della sua mancata esposizione, non potendosi ritenere che tale previsione sia stata rispettata in mancanza del necessarie indicazioni” che riguardano l’identificazione del veicolo e il giorno di scadenza. Multe certe, quindi, per tutti gli automobilisti che esporranno tagliandi illeggibili, anche se perfettamente in regola con l’Rc auto. Né vale, per evitare la multa, mostrare ai vigili il giorno successivo alla contravvenzione i documenti che provano l’esistenza di una valida assicurazione, visto che non è “in discussione la mancata copertura assicurativa, ma la mancata esposizione del relativo contrassegno. È la prima sezione civile della Suprema Corte ad aver respinto il ricorso di un automobilista che si era già rivolto al Tribunale di Roma per contestare la multa elevatagli dai vigili, secondo i quali il tagliando illeggibile costituiva una violazione del codice della strada. E secondo i supremi giudici, i magistrati correttamente avevano negato l’annullamento della sanzione, sottolineando che anche nel caso dell’esposizione di un tagliando non leggibile viene disatteso l’obiettivo della legge che punta all’esigenza di mettere “gli organi accertatori di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della posizione assicurativa del proprietario”. Nel caso specifico l’automobilista aveva anche lamentato il fatto che la contestazione era avvenuta praticamente al buio, alle 20,40 di una sera di metà ottobre. Per la Cassazione si tratta, però, di un rilievo che non può essere tenuto in considerazione perchè non supportata da altri elementi che realmente possano portare alla convinzione che la scarsa leggibilità del contrassegno fosse legata semplicemente a questioni logistiche. http://www.miaeconomia.it/retrieval/...NI&cat=Rc+Auto |
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Search&Rescue®
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Citazione:
Mi domandavo se questo non dovrebbe essere sufficiente anche per le auto quando parcheggiate. Voglio precisare che non è per polemizzare, visto che son per la maggior parte del tempo felice scooterista. Mi chiedevo solo quale sia la logica della "regola". Sono ambedue veicoli con l'obbligo della assicurazione. Dal mio punto di vista, esonererei anche le auto visto che dopo 6 mesi sotto il sole, il tagliando (parlo per esperienze personali) è quasi illeggibile. |
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