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Vecchio 19-09-05, 09:57   #1 (permalink)
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In alcuni casi è molto difficile farsi rimborsare i danni

19 settembre 2005
Oltre i confini dei diritti

In alcuni casi è molto difficile farsi rimborsare i danni


Vedersi addebitare la responsabilità di un incidente mai causato non capita solo a chi ha un battibecco per strada, come è successo al lettore di cui pubblichiamo il reclamo a sinistra. Può anche accadere che il malus scatti in seguito alla denuncia di una persona mai incontrata prima. Ci sono poi situazioni in cui avviene il contrario: subire un danno e scoprire che il risarcimento è impossibile da ottenere.
L'incidente con lo sconosciuto. Quando si parla di truffe alle assicurazioni, si pensa sempre ad automobilisti che si mettono d'accordo per simulare un sinistro o a soggetti che escogitano il modo per ottenere un indennizzo superiore al danno reale. C'è però una terza fattispecie, molto insidiosa: quella in cui una persona adocchia un'auto che presenta un danno alla carrozzeria ( anche lieve), legge dal contrassegno esposto sul parabrezza con quale compagnia è assicurata e invia una richiesta di risarcimento, sostenendo di essere stato urtato dal veicolo della vittima inconsapevole. La dinamica del sinistro denunciato sarò, guardacaso, compatibile con il danno visibile sull'auto. In questi casi difendersi è molto difficile. Tanto che può essere addirittura consigliabile togliere il contrassegno tutte le volte che si lascia l'auto in sosta, in modo che nessuno possa leggerlo. Così, però, si viola l'obbligo di esporre sempre il contrassegno, imposto dall'articolo 181 del Codice della strada. La multa è leggera ( 21 euro), ma c'è poi il fastidio di doversi recare in un posto di polizia a esibire il contrassegno, per dimostrare che comunque l'auto è assicurata.
Il risarcimento impossibile. Sono sempre di più gli automobilisti che si accorgono di avere il parabrezza scheggiato da una pietra sollevata da un veicolo che li precede. Colpa del traffico intenso e del disegno del battistrada degli pneumatici moderni, che hanno scanalature tanto ampie da " catturare" i sassolini sull'asfalto e " spararli" all'indietro. In casi del genere, spesso è già difficile accorgersi del momento in cui si subisce il danno. Ancora più arduo è ottenere il risarcimento: anche ammesso di riuscire a fermare il veicolo che precede o ad annotarne la targa, ci si scontra con la giurisprudenza, che attribuisce la colpa a un conducente solo quando un eventuale pericolo sia avvistabile o almeno prevedibile. Nel caso di un piccolo sasso, ciò non accade.
Il risarcimento può essere ottenuto solo quando si ha la fortuna di essere danneggiati in autostrada, in corrispondenza di un cantiere temporaneamente rimosso per agevolare il traffico: qui resta spesso un po' di pietrisco creato dai lavori e, se sono stati rimossi anche i segnali, il pericolo è imprevedibile. Quindi si possono chiedere i danni al gestore autostradale.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...190905da2.html
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Vecchio 19-09-05, 09:59   #2 (permalink)
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19 settembre 2005
Incidente con doppia beffa

RCA • Compagnia e cliente penalizzati da un sinistro mai avvenuto, ma c'è l'accesso agli atti


Il pagamento di un risarcimento per un incidente mai avvenuto e l'aggravio del premio Rc auto: impresa e assicurato escono entrambi danneggiati dal comportamento fraudolento descritto nella segnalazione del lettore alla rubrica Sportello reclami. Da un lato infatti l'impresa di assicurazione avrebbe ( il condizionale è d'obbligo) erogato un indennizzo indebito, dall'altro l'assicurato si è visto aumentare il costo di rinnovo della polizza Rca per l'addebito del malus ( e questo nonostante avesse diffidato la compagnia dall'eseguire pagamenti).
I diritti del danneggiati. Bisogna ricordare, allora, che le norme che regolano l'assicurazione obbligatoria della Rc auto attribuiscono al danneggiato un diritto di azione diretta, per il risarcimento del danno, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Nell'esercizio di questo diritto, evidentemente, il danneggiato è tenuto a fornire alla compagnia di assicurazioni prove sufficienti in ordine all'accadimento del fatto, alla situazione di responsabilità e all'entità dei danni subiti. E questo dovrebbe essere avvenuto, visto che la compagnia di assicurazione ha corrisposto un risarcimento. Ma fino a qui siamo nel campo delle ipotesi. L'accesso agli atti. Il lettore può invece verificare di persona come sono andate effettivamente le cose, esercitando il diritto di « accesso agli atti a conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno » , diritto previsto da una legge del 2001 e regolamentato dal decreto del ministro delle Attività produttive n. 69/ 2004. Questo regolamento è entrato in vigore il 22 maggio 2004 e trova applicazione per tutti i sinistri verificatisi successivamente al 5 aprile 2001.
Il diritto di « accedere agli atti della liquidazione dei sinistri Rc auto » può essere esercitato dal contraente, dall'assicurato e da coloro che sono stati danneggiati a seguito di un sinistro stradale e che abbiano un interesse personale e concreto all'accesso: tipico, tra l'altro, il diritto dell'assicurato alla verifica del pagamento o dell'appostazione a riserva di un sinistro per controllare l'evoluzione del bonus/ malus, come nel caso segnalatoci dal lettore.
L'iter. Per esercitare questo diritto, l'interessato deve farne richiesta scritta, e trasmetterla con raccomandata o fax oppure presentarla a mano alla direzione o all'ufficio liquidazione sinistri della compagnia, indicando gli estremi dell'atto oggetto di richiesta e precisando il proprio interesse personale e concreto alla consultazione.
I tempi. In presenza di una richiesta regolare e completa l'impresa è tenuta, entro 15 giorni dalla sua ricezione a indicare al richiedente il responsabile dell'ufficio che ha in carico la trattazione del sinistro; deve inoltre fissare un termine compreso tra 10 e 20 giorni perché questi possa prendere visione degli atti od ottenerne copia ( previo pagamento dei costi delle fotocopie effettuate).
Il regolamento prevede che l'assicurato o il danneggiato che entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della compagnia di assicurazione o dell'ufficio liquidazione sinistri non è stato messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, può inoltrare reclamo all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ( Isvap) per la tutela del proprio diritto.
L'esercizio di questo diritto consentirà al lettore di valutare la corretta gestione della pratica da parte della compagnia di assicurazioni e verificare quali prove sono state prodotte dal danneggiato per ottenere il risarcimento conseguito.

LA DOMANDA

•Nell'agosto 2004 all'uscita di un supermercato dietro alla mia auto posteggiata noto un ciclomotore a terra.
Rientro nel supermercato per far rintracciare il proprietario del mezzo: esce un ragazzo di circa 16 anni che sposta il ciclomotore, ma arriva un signore che mi chiede di denunciare l'incidente. Gli spiego che non avevo commesso alcunché e alla fine ci scambiamo i nominativi per un successivo chiarimento ( mai avvenuto).
In gennaio da Catania la mia compagnia mi comunica che è pervenuta una richiesta di risarcimento, chiedendomi di presentare denuncia per l'incidente.
Io faccio sapere che nessuna denuncia poteva essere presentata perché non si era verificato alcun incidente. Ma in agosto, al rinnovo scopro che, senza avviso, in marzo è stato pagato un risarcimento di 420 €.
Con tanto di malus a mio carico. Catania


http://www.assinews.it/rassegna/arti...e190905da.html
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