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Data registrazione: Nov 2004
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Porta a Porta, Ricucci e tasse zero
Ieri sera a Porta a Porta, verso la fine, Rutelli ha detto che Ricucci e soci (anche se non ha fatto i nomi, ma ha citato l'operazione) sull'enorme plusvalenza realizzata dalla cessione del pacchetto azionario di BNL all'Unipol hanno pagato "zero" di tasse, ed il ministro Alemanno, lì presente, ha confermato dicendo che si tratta di una normativa europea che prevede che i prvoenti derivanti dalle speculazioni effettuate da società non siano tassati.
Io ho sempre saputo che i capital gain, se effettuati da società sono tassati come reddito di imnpresa, ma evidentemente mi sbaglio. Sapete a quale norma si riferivano e come avere maggiori informazioni? |
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Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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21 luglio 2005
Fisco a bocca asciutta su Bnl Quasi tutte le plusvalenze in salvo grazie alla Pex ROMA • Una plusvalenza di quasi 1,2 miliardi di euro. Tanto ha fruttato l'avventura nel capitale di Bnl, durata 12 mesi ma per alcuni iniziata due anni fa, ai sette soci del contropatto che lunedì scorso si sono impegnati a cedere a Unipol le proprie azioni a un valore di 2,7 euro. Della ricchezza creata con questa operazione al fisco andrà poco o nulla: nella migliore delle ipotesi una ventina di milioni. Anche se, nei prossimi mesi, Diego Della Valle, azionista con il 4,9% di Bnl, decidesse a sua volta di cedere la propria partecipazione a quello stesso prezzo: la plusvalenza per lui, se si considera un prezzo di carico medio tra 1 e 1,2 euro, oscillerebbe tra 230 e 250 milioni di euro. Della Valle, però, sarebbe pronto da subito a fare la sua parte. « Sono favorevole alla tassazione della rendita finanziaria, se questo può servire a rilanciare l'economia italiana — ha detto al Sole 24Ore —. E dunque se fosse introdotta una tassazione sulla cessione di titoli sarei pronto a pagare non appena realizzassi la plusvalenza sulle azioni Bnl » . L'esenzione fiscale discende dall'attuale normativa che di fatto equipara il trattamento delle plusvalenze da cessione di titoli quotati e posseduti da oltre 12 mesi da società italiane a quello delle plusvalenze su titoli italiani ricavate da società residenti all'estero. In questa fattispecie ricadono quasi tutti gli azionisti considerati, con qualche piccola eccezione. Caltagirone controlla circa il 5% di Bnl da oltre 12 mesi attraverso 7 società italiane; Danilo Coppola possiede la stessa quota dividendola tra una società italiana, una lussemburghese e uno 0,2% intesto a se stesso. Solo in questo caso, poiché si tratta di persona fisica con partecipazione qualificata ( possesso azionario per una quota inferiore al 2%), è prevista un'imposta sostitutiva del 12,5%. Per Coppola si tratta di un contributo di nemmeno 500 euro. Giuseppe Statuto controlla il 4% della banca romana attraverso una società italiana; solo lo 0,9% è stato acquistato circa 6 mesi fa, per cui viene tassato con un'aliquota del 33%, che comporta un incasso per lo Stato di circa 6 milioni ( 60 milioni circa la plusvalenza su un valore di carico ipotizzato a 2 euro). Stefano Ricucci controlla il suo 4,9% con una società lussemburghese, così come Della Valle e Vito Bonsignore, che possiede il 2,85% di Bnl. Le società controllanti hanno sede in un Paese estero, il Lussembrugo, con il quale l'Italia ha stipulato una convenzione per evitare la doppia imposizione, per cui pagano le tasse all'estero. Diversamente, se la sede fosse nei cosiddetti paradisi fiscali, la plusvalenza sarebbe tassata anche in Italia. I fratelli Lonati, che si dividono equamente il 2,48% di Bnl, e Giulio Grazioli, che possiede circa l' 1%, hanno l'intestazione alla persona fisica: si applica dunque l'imposta del 12,5% su una plusvalenza complessiva di circa 150 milioni: allo Stato ne vanno circa 17. Sulla questione Nerio Nesi, ex presidente di Bnl e deputato dello Sdi, è intervenuto in un'interrogazione ai ministri dell'Economia e della Giustizia. La plusvalenza dichiarata o comunque non smentita dai soci del contropatto il giorno dell'accordo con Unipol in alcuni casi sembra un po' elevata. I 255 milioni di Caltagirone presuppongono un valore di carico di 1 euro, verosimile visto che è entrato in Bnl in silenzio da prima del 2003. Della Valle ha ufficializzato l'ingresso quando il titolo quotava 1,2 euro; Coppola è spuntato nell'estate 2003 ma ha sempre dichiarato di essere entrato molto prima non facendo mistero del valore di carico del titolo a 1,2, così come è verosimile il valore di carico di 1,2 1,3 della plusvalenza di Statuto, arrivato nell'autunno 2003. Non quadrano i 210 milioni dichiarati da Ricucci, che presuppongono un valore medio di carico di 1,2 euro pur essendo entrato con quotazioni vicino a 1,9. Lo stesso vale per le plusvalenze di Bonsignore, Lonati e Grazioli che presuppongono un carico medio di 1,4 euro, nonostante abbiano annunciato il possesso quando il titolo era ben sopra 1,7 euro.Distribuendo meno utili ai soci le società possono reinvestire più dei concorrenti Per le coop un vantaggio « liquidità » C he le cooperative godano di vantaggi fiscali non è un mistero. Ma nei giorni dell'Opa Unipol su Bnl l'interrogativo che anima il dibattito politico è un altro: la compagnia bolognese, che è una Spa quotata in Borsa, beneficia di questi vantaggi? E, se ne ha diritto, è giusto che li sfrutti per espandersi nel settore bancario in concorrenza con altri operatori? In caso di un acquisto come nel lancio di un'Opa le coop certamente non godono di uno sconto fiscale, dove semmai sono i venditori — ricorrendo i presupposti della participation exemption ( si veda l'articolo qui in alto) ad avere uno sconto sulle tasse che si sarebbero pagate per il realizzo. Il vantaggio che in generale le coop possono avere è di natura " strutturale", legato alla presenza di una limitata distribuibilità di utili ai soci. Ciò permette alle cooperative di accumulare maggiore liquidità da reinvestire rispetto ad altre compagini che devono " remunerare" la proprietà. Oltretutto gli " altri" soggetti, non godono adesso, di meccanismi di incoraggiamento del reinvestimento degli utili in azienda, come in passato era stata la Dit. Un altro discorso è invece rappresentato dalla composizione del bilancio complessivo delle cooperative, dove occorrerebbe magari vedere, caso per caso, il peso della gestione finanziaria rispetto a quella tipica industriale. In alcuni casi infatti càpita — senza per questo essere la regola — che i bilanci delle coop siano " raddrizzati" da una gestione finanziaria in attivo, rispetto a una « tipica » in passivo. Alla fine però il risultato non sarebbe tanto giuridicamente eccepibile, semmai potrebbe far porre delle domande rispetto alla natura delle coop. In ogni caso va considerato che le cooperative hanno innanzitutto una funzione mutualistica, ma questa non deve essere intesa come l'assenza di scopo di lucro ( che al contrario, anzi, la cooperativa deve perseguire con la massima determinazione, come parte attiva del mercato), ma bensì un rapporto privilegiato con i soci ai quali la cooperativa deve fornire vantaggi. Nel caso dell'acquisizione di un gruppo bancario, una compagine cooperativistica potrà ottenere vantaggi soltanto in via indiretta. L'eventuale ipotetico ricevimento di utili dalle partecipazioni acquisite certamente contribuirà a consolidare il patrimonio della cooperativa, la quale pertanto potrà svolgere con maggior solidità l'attività a favore della compagine sociale. Non si può parlare invece di vantaggi diretti, in quanto la cooperativa ristorna ai soci l'avanzo della propria gestione proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici; quindi, in assenza di apporti da parte del socio, non vi può essere un ritorno a favore della compagine sociale. Va ricordato che la distribuzione di utili da parte delle società cooperative è limitata: è consentita soltanto in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo. Sotto il profilo fiscale, i profitti derivanti dall'acquisizione di un gruppo bancario per una società cooperativa usufruiscono di vantaggi modesti in confronto agli altri soggetti privati. L'acquisizione di una partecipazione può generare due proventi: la plusvalenza in caso di rivendita e la percezione di utili. In ordine alla plusvalenza sia la cooperativa sia qualsiasi altra società di capitali usufruiscono della participation exemption e quindi — sussistendo alcune condizioni — la plusvalenza realizzata non è tassabile. In ordine ai dividendi percepiti le società di capitali tassano il 5% mentre la cooperativa per effetto di un particolare meccanismo può portare a riserva intassabile il 70% dell'utile di bilancio che aggiunto alle altre variazioni in diminuzione potrà anche annullare l'imponibile fiscale; tuttavia il vantaggio è limitato all'Ires sul 5% dei dividendi riscossi. Relativamente al reperimento dei mezzi finanziari presso i soci le società cooperative possono disporre di varie forme. In primo luogo i soci possono finanziarie la cooperativa entro i limiti di 27.860 euro ciascuno, limite aumentato a 54.843 euro per le cooperative agricole e di lavoro; sugli interessi è dovuta la sola imposta sostitutiva del 12,5%; gli interessi non devono superare però la misura massima stabilita per quelli spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti. Inoltre la cooperativa può annoverare nella compagine sociale dei soci sovventori; questi a fronte di un progetto possono finanziare la cooperativa senza limiti di importo ma possono ottenere una remunerazione non superiore a due punti dell'ammontare dei dividendi distribuiti dalla cooperativa. Le forme di finanziamento sociale alle società cooperative hanno in genere un trattamento fiscale privilegiato. Un regime agevolato per i profitti Le società cooperative usufruiscono, ai fini delle imposte dirette, di un regime fiscale agevolato. L'agevolazione è tuttavia riservata alle coop a mutualità prevalente e cioè a quelle che operano prevalentemente con i soci. Ad esempio una cooperativa di lavoro deve sostenere più del 50% del costo del lavoro con i soci. Inoltre i predetti organismi devono prevedere negli statuti e rispettare le clausole mutualistiche fra le quali ricordiamo il divieto di distribuire riserve, mentre la distribuzione degli utili è consentita nei limiti dell'interesse previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo. In sostanza, la coop usufruisce delle agevolazioni fiscali ma l'utile non può mai essere trasferito, in misura significativa, nell'economia dei soci. La principale agevolazione prevista dall'articolo 1, della legge n. 311/ 04, comma 460, consiste nella facoltà di accantonare l'utile di bilancio a riserva indivisibile e in tal caso fino alla misura massima del 70% è esente da Ires; la cooperativa assolve l'imposta solamente sul 30% degli utili di bilancio. Qualora, tuttavia, la cooperativa intenda distribuire dei dividendi ai soci, pur nei limiti stabiliti dalla legge, deve assoggettare a Ires l'intero importo che sarà oggetto di distribuzione poiché l'agevolazione sussiste solo per gli utili accantonati a riserva. Un altro vantaggio per le società cooperative è rappresentato dalla deduzione dal reddito dei ristorni attribuiti ai soci. I ristorni non sono utili in quanto non sono rapportati al capitale versato, ma bensì agli scambi mutualistici effettuati con i soci. il sole24ore 21 luglio «Elusione, seguire il Ddl competitività» Intervista a (Gabriella D'Alessio ANIA) di Antonio Criscione Secondo l'organismo delle compagnie d'assicurazione bisogna rivedere le disposizioni sulle minusvalenze - «Svalutazioni sotto esame soltanto per cinque anni» - «Participation exemption da valutare con distacco» Imprese in pressing per arrivare alla stesura definitiva del correttivo Ires. E un quadro di certezze viene richiesto anche da Gabriella D'Alessio, responsabile del servizio Fisco dell'Ania, che spiega: «Abbiamo sollecitato l'approvazione del decreto correttivo perché riteniamo molto importante che si definisca il quadro normativo della riforma Ires, sia sotto il profilo redazionale delle norme sia con riferimento alle modifiche sostanziali che sono contenute nella bozza di decreto varata dal Governo a marzo. Le imprese hanno bisogno di certezza per operare ed essere competitive sul piano internazionale». Sono ancora molte le imperfezioni dell'Ires? La riforma, nata forse troppo in fretta, ha bisogno di manutenzione, pur se il testo vigente è sicuramente migliorato rispetto alla bozza iniziale, quella cioè pubblicata su Internet (nel maggio 2003, ndr). Quali gli interventi più urgenti? Un primo intervento è certamente quello volto a eliminare la norma cosiddetta antielusiva contenuta nella bozza di correttivo che rende indeducibili le minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti negli ultimi due anni. La disposizione tocca un nervo scoperto della riforma. Vuol dire forse che il nuovo sistema si presta ad arbitraggi? Evidentemente il doppio regime delle partecipazioni (esenzione per quelle immobilizzate e tassazione per le altre), previsto dalla riforma (in altri paesi il doppio regime c'è solo in casi limitati), non garantisce appieno il funzionamento del sistema, perché si può prestare ad arbitraggi. Però il rimedio previsto dal correttivo è inaccettabile perché colpisce in modo indiscriminato. Si spieghi meglio. Con la norma prevista nella bozza di correttivo si colpiscono con l'indeducibilità tutte le minusvalenze, ovviamente fino a concorrenza di dividendi percepiti negli ultimi due anni, anche quando non c'è alcun arbitraggio, perché chi ha ceduto le partecipazioni, dividendi compresi, non ha realizzato plusvalenze esenti o perché chi ha realizzato le minusvalenze è il soggetto che ha costituito la società. In tali casi è evidente che il regime di indeducibilità delle minusvalenze penalizza in modo ingiustificato. Abbiamo suggerito, già durante le audizioni parlamentari, che si escludessero le partecipazioni acquistate in borsa per le quali non è ravvisabile un accordo tra le parti per lucrare i benefici della Pex da parte di chi cede, dividendi compresi, e quelli della non Pex da parte di chi cede dopo aver incassato i dividendi. Altra soluzione accettabile è quella di colpire solo le cessioni che avvengono all'interno dello stesso gruppo, visto che per le altre varrebbe comunque la regola antielusiva di carattere generale. Come previsto dalla norma contenuta nel disegno di legge sulla competitività. Visto che su quella norma c'è stato già il voto favorevole del Parlamento, anche se il disegno di legge sulla competitività non è ancora legge, il Governo ne dovrebbe comunque tenere conto nel corso della stesura del correttivo. È un'indicazione che non dovrebbe essere trascurata. L'altra questione generalmente avvertita riguarda il consolidato e la trasparenza con la norma sulla riduzione del periodo di osservazione sulle svalutazioni. Si tratta di una norma importante per la quale il correttivo è molto atteso. Il passaggio da dieci a cinque anni consentirà a molte imprese di poter aderire a tali istituti, che costituiscono di fatto una sorte di compensazione dei vantaggi che il vecchio regime (delle svalutazioni e del credito d'imposta sui dividendi) offriva alle imprese. La riduzione da dieci a cinque anni del periodo di osservazione delle svalutazioni consentirà di ridurre non solo l'imposizione ma anche gli adempimenti, che comunque sono un costo per le imprese. Ci sono altri punti urgenti per la "manutenzione" della normativa Ires? Ci sono le norme sulle imposte pagate all'estero. Il parere della commissione della Camera sul decreto Ires originario (quello poi approvato con il decreto 344 del 2003) proponeva di disciplinare la materia con un regolamento, ma tale indicazione è stata, purtroppo, disattesa. Il correttivo interviene con disposizioni comunque utili, perché sciolgono alcuni nodi interpretativi nell'ambito del consolidato. Sotto esame di recente è finita anche la struttura della Pex. Molti si sono scandalizzati che non vengano tassate ingenti plusvalenze. La reazione degli osservatori degli accadimenti di questa estate è stata emotiva. Ma dov'è lo scandalo? Nella logica della riforma si tassa la fase della produzione del reddito e la sorte della società partecipata è indifferente rispetto alla cessione delle azioni e quote che la rappresentano e ai risultati reddituali, siano ingenti o non ingenti, che ne derivano ai soci cedenti. Ciò, ovviamente, senza alcuna valutazione circa la correttezza delle operazioni che le hanno determinate. Queste plusvalenze non vanno tassate perché costituiscono il realizzo di redditi già tassati o che lo saranno in futuro, presso la società partecipata. Questa è la logica della riforma. A meno di non cambiare il sistema è naturale che sia così 9 agosto 2005 http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...Libero&chId=30 |
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