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Vecchio 09-09-05, 08:58   #1 (permalink)
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Una tutela ridotta per i danni

9 settembre 2005
Una tutela ridotta per i danni
Previste misure meno efficaci per l'inquinamento atmosferico

Eliminazione della disposizione sul risarcimento del danno ambientale e procedura più complessa per difendersi dai disastri. Abbattimento delle sanzioni per chi inquina l'atmosfera.
Mancata individuazione del responsabile della bonifica. Sono questi i tratti salienti dei nuovi testi in materia di danno ambientale, bonifiche e tutela dell'aria predisposti dalla commissione nominata dal ministro dell'Ambiente. Da quanto pubblicato ieri sul sito del Wwf Italia si apprendono elementi che fanno decisamente propendere per una valutazione negativa. Il che è tanto più sorprendente laddove le nuove indicazioni provengono dall'amministrazione deputata alla tutela dell'ambiente.
Danno ambientale. Il futuro decreto legislativo dovrebbe trasfondere nel nostro ordinamento la direttiva 2004/ 35/ Ce sulla responsabilità per danno all'ambiente.
Il testo cancella l'articolo 18 della legge istitutiva del ministero dell'Ambiente ( 349/ 1986) che disciplinava l'istituto. Il sistema dell'articolo 18 non era certo perfetto. Tuttavia, la giurisprudenza nazionale e i principi comunitari consolidatisi in oltre 20 anni, avrebbero dovuto aiutare il Governo. Invece lo schema riforma il procedimento amministrativo, complica l'accesso all'autorità giudiziaria e sembra fortemente erodere la responsabilità di coloro che causano inquinamento. Infatti, non c'è traccia della tanto richiesta inversione dell'onere della prova: oggi con l'articolo 18 e domani con il futuro decreto la vittima del danno deve provare la colpa dell'inquinatore. Una probatio diabolica, soprattutto laddove i danneggiati siano piccole comunità o singoli posti di fronte ai danni cagionati da grandi impianti.
Il ruolo centrale che la giurisprudenza di questi anni ha riconosciuto a Comuni, Province e Regioni viene eliminato, riassegnando competenze a ministero dell'Ambiente e prefetto: le autonomie locali potranno intervenire solo in linea eventuale o « in caso di urgenza estrema » .
Non c'è traccia, poi, del punto qualificante della direttiva 2004/ 35/ Ce ( la quantificazione del danno) oltre al fatto che risulta quasi impossibile l'individuazione del responsabile.
Bonifica siti contaminati. Anche in questo caso, individuare il responsabile della mancata bonifica è impresa ardua; inoltre, la responsabilità è condivisa e non è solidale. Al pari del testo sui rifiuti ( si veda « Il Sole 24 Ore » di ieri) anche in questo gli accordi di programma stravolgono il panorama prescrittivo e autorizzatorio, poiché non solo tramite gli accordi sarà possibile disarticolare le procedure generali ma anche dilatare i tempi di realizzazione della bonifica. Attualmente la procedura di bonifica scatta se si superano ( con una tolleranza del 10%) i limiti tabellari previsti dal Dm 471/ 1999.
A questo " approccio tabellare" lo schema di decreto affianca la " valutazione del rischio" che potrebbe rendere evitabile la bonifica. Se questo sistema ha una sua logica, spesso condivisibile, appare assolutamente non commendevole l'autocertificazione della bonifica, che rimette a un controllo futuro, solo eventuale, la verifica della Provincia.
Inquinamento atmosferico. Lo schema di decreto è ricchissimo di allegati densi di numeri, livelli di emissioni e prescrizioni e dovrebbe rappresentare il futuro baluardo della qualità dell'aria rispetto all'azione inquinante di agenti di emissione molto spesso fortemente tossici. A prescindere dai limiti tecnici, ovviamente in linea con le direttive Ue, la tutela effettiva può essere perseguita solo utilizzando concretamente le sanzioni. Lo schema di decreto, invece, appare decisamente permissivo: la costruzione o l'esercizio di un impianto in difetto di autorizzazione o la sua prosecuzione dopo l'ordine di chiusura sono colpiti con l'arresto da due mesi a due anni in alternativa all'ammenda da 258 a 1.032 euro; analoga ammenda e fino a un anno di arresto sono previsti per il mancato rispetto dei limiti di emissione. Si rimane, dunque, nell'ambito dei reati contravvenzionali.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e090905da.html
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