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Impalcature anti ladri

5 settembre 2005
Impalcature anti ladri

FURTI • Chi installa ponteggi deve garantire che non siano accessibili a intrusi

L o stabile condominiale deve essere ristrutturato: ecco che nell'arco di pochi giorni l'intero edificio viene imprigionato dai ponteggi e iniziano le paure per tutti i condomini.
Pericolo di furti. Le impalcature, infatti, diventano la più facile via d'accesso alle abitazioni da parte dei malintenzionati e i furti hanno una altissima probabilità di verificarsi, soprattutto se il ponteggio è privo di sistema d'allarme o di adeguata illuminazione.
L'autore del furto resta di solito ignoto e al condomino che ne è rimasto vittima— una volta presentata la denuncia presso le autorità competenti — resta il problema di individuare a chi richiedere il risarcimento dei danni subiti, sia per il valore dei beni sottratti sia per le spese di riparazione di infissi o le tapparelle scassinati dal ladro.
Chi deve risarcire i danni? Il danneggiato, sia esso il condomino o l'inquilino, deve decidere se chiedere i danni al condominio che ha commissionato i lavori oppure all'impresa che li ha eseguiti e che ha installato il ponteggio. La regola generale vede nell'impresa appaltatrice dei lavori l'unica responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione delle opere appaltate. L'impresa gode infatti di piena autonomia, anche nei confronti di chi commissiona i lavori, nell'organizzazione dei lavori stessi e nella scelta delle modalità di esecuzione e delle opere appaltate.
È l'impresa quindi, in ultima analisi, che è tenuta a risarcire i danni conseguenti ai furti verificatisi nell'appartamento del condomino, nel caso in cui non abbia adottato idonee cautele per impedire a malintenzionati di abusare delle impalcature.
La diligenza professionale.
L'impresa, nell'esecuzione dei lavori, deve porre in essere tutti quegli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di furti o di danneggiamenti in pregiudizio dei condomini. Ha l'obbligo di accertare, insomma, che il ponteggio si trovi, per tutta la durata dei lavori, in una situazione tale da non costituire pericolo per i condomini e per coloro che vivono o transitano nel condominio. I ponteggi devono quindi essere muniti di adeguato sistema di allarme sempre funzionante e comunque periodicamente controllato. Importante anche che l'impalcatura sia fornita di idonea illuminazione nelle ore notturne e che siano rimosse al termine di ogni giornata lavorativa le scalette mobili o i piani di lavoro nella parte inferiore dell'edificio, così da rendere meno agevole l'accesso ai piani più alti.
Ancor più stringente è la responsabilità se — considerati magari il particolare luogo in cui è situato l'immobile oppure la struttura edilizia che lo caratterizza— viene previsto nel contratto d'appalto uno specifico obbligo a carico dell'impresa di porre in atto misure per evitare il verificarsi di danni di ogni genere in conseguenza dei lavori in corso.
Ponteggio interno. Non rileva poi, quale causa di esclusione della responsabilità, la circostanza che il ponteggio, sebbene sfornito di antifurto e di illuminazione, possa comunque considerarsi sicuro perché collocato all'interno di un cortile ben illuminato e magari dotato di un alto muro di cinta. La responsabilità è dell'imprenditore se le impalcature, non adeguatamente protette, risultano idonee a facilitare l'ingresso di intrusi nelle abitazioni.
Una volta accertato che i ladri hanno fatto uso del ponteggio, la responsabilità dell'impresa sussiste comunque anche se risulta che l'immobile presentava altre possibilità per i ladri di accedere all'appartamento del condomino attraverso altri passaggi.
Prove. Al condomino danneggiato spetta pertanto di fornire una duplice prova, se vuole ottenere dall'impresa il risarcimento dei danni subiti a seguito del furto avvenuto in casa sua durante i lavori: che i ladri si sono serviti del ponteggio per raggiungere il suo appartamento e che l'impresa non ha adottato gli opportuni accorgimenti per custodire e per vigilare il ponteggio durante tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori.


Le responsabilità / I doveri dei proprietari
All'amministratore la decisione sulla correttezza delle protezioni

A nche l'intero condominio può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal condomino a seguito del furto. Il fatto di avere affidato i lavori a un'impresa non esonera, infatti, il condominio dal dovere di custodire continuamente l'edificio.
L'amministratore ha un dovere di controllo. È compito dell'amministratore vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori: la libertà che viene lasciata all'impresa appaltatrice nell'organizzazione dei mezzi e nell'esecuzione dell'opera affidatale non impedisce, infatti, che la responsabilità nei riguardi del condomino che ha subito il furto possa estendersi anche al condominio che ha commissionato i lavori.
Il sistema di allarme. Il condominio è senza dubbio responsabile nel caso in cui, nonostante sia stato invitato dall'impresa a fare installare un adeguato sistema di antifurto da collocare sull'impalcatura, non abbia ritenuto di provvedervi, violando in tal modo il suo dovere di custodia della cosa comune e trascurando il più generale obbligo di diligenza.
L'impresa, da parte sua, ha l'onere di denunciare al condominio sia gli eventuali difetti riscontrati nel progetto esecutivo delle opere commissionate sia i probabili rischi legati all'esecuzione delle opere stesse, suggerendo, nel caso, possibili soluzioni.
Nonostante tale denuncia, non viene meno la responsabilità dell'impresa, in quanto tenuta comunque ad assumere in prima battuta le cautele idonee a evitare danni a terzi, ma a tale responsabilità si aggiunge anche quella del condominio committente, per non aver a sua volta adempiuto al suo obbligo di vigilare e di custodire l'immobile.
Se l'assemblea non delibera.
L'amministratore, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, ha anche l'obbligo di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e quindi quello di evitare che dalle parti comuni, o da quanto a esse collegato, possano seguire danni al singolo condomino. È pertanto suo dovere provvedere a far munire i ponteggi delle più idonee protezioni, anche nel caso in cui l'assemblea abbia espresso parere contrario: l'installazione di un sistema antifurto e un impianto di illuminazione del ponteggio sono i minimi interventi che l'amministratore deve comunque far eseguire a salvaguardia della sicurezza dei condomini.
Il condominio deve salvaguardarsi. Il condominio è responsabile per il semplice fatto di aver tollerato che la ditta appaltatrice si sia avvalsa per lo svolgimento dei lavori, di mezzi obiettivamente non adeguati a garantire la sicurezza altrui, tra i quali rientra anche l'installazione di una impalcatura priva di accorgimenti idonei a impedire il facile passaggio, attraverso la scala e i piani dei ponteggi, ai balconi delle abitazioni. In questi casi, però, la responsabilità del condominio è limitata alle sole ipotesi in cui l'inadeguatezza sia di tale evidenza da apparire riconoscibile anche da persona non esperta, quale può essere il normale condomino.
Se l'amministratore accetta anche l'incarico di direttore dei lavori può anche essere ravvisata una sua personale responsabilità, per non avere svolto con diligenza il preciso compito affidatogli di controllare l'esatta esecuzione di tutte le opere.


Serve provare la via usata dai malviventi

C hi subisce il furto deve anche provare il danno che gli è stato provocato.
La denuncia. La prima cosa da fare è denunciare l'avvenuto furto presso il più vicino ufficio di pubblica sicurezza. Nella denuncia vanno esattamente indicati sia i tempi sia le modalità secondo le quali si è verificato. È importate precisare, ai fini dell'attribuzione della responsabilità dell'accaduto, se i ladri si siano serviti delle impalcature installate presso il condominio durante i lavori di manutenzione oppure abbiano fatto uso di altre strutture. Solo nel primo caso, infatti, si può discutere della responsabilità dell'impresa o del condominio e, tra i due, escludere quella dell'una piuttosto che dell'altro.
Nell'altra ipotesi, invece, è scarsa la probabilità di ottenere il risarcimento, ma c'è la possibilità di ricevere indiretta tutela in sede penale per violazione di domicilio, qualora venga individuato dalle Forze dell'ordine l'autore del furto.
L'elenco dei beni rubati. Nella denuncia non deve mancare l'elenco dettagliato dei beni rubati e del loro valore: ciò è fondamentale per riuscire poi a ottenere il risarcimento del danno. Specificando i beni rubati il danneggiato, d'altro canto, dichiara sotto la propria responsabilità che essi si trovavano in casa sua al momento del furto.
Ancor meglio se si aggiunge la documentazione relativa all'acquisto dei beni in questione.
La negligenza del condomino.
Anche il danneggiato, sia esso condomino o inquilino, deve usare una minima prudenza durante il periodo di svolgimento dei lavori, che può consistere nel chiudere bene le finestre e le tapparelle durante le ore notturne e nel non lasciare in casa, e ben visibili, oggetti di valore, preziosi che facilmente attirino l'attenzione dei ladri. Se chi ha subito il furto non ha posto in essere queste accortezze, a buon diritto può ritenersi concorrente una sua responsabilità, tale da escludere il risarcimento di quei danni che egli, usando la normale diligenza, avrebbe potuto evitare.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e050905la.html
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