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Vecchio 04-09-05, 11:09   #1 (permalink)
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Attività Bed and Breakfast abusiva

Nel mio palazzo,i cui appartamenti fanno capo a 3 proprietari tra cui io,mi senbra sia in atto una attività di Bed and breakfast "abusiva",in quanto vedo coppiette e turisti di mezza Italia e non avvicendarsi per periodi di un paio di giorni alla volta.

Visto che quetso è un palazzo residenziale,e sono contrario affinchè un tale via vai vada avanti dove vivo io,mi chiedo:


a) Si può metter su tale attività senza il permesso degli altri proprietari?

b) quali adempimenti legali e fiscali devono essere assolti per metter su tale attività?


In caso di non collaborazione da parte del proprietario in questione,stò infatti valutando un esposto alal Finanza affinchè venga appurata la conformità di tale attività economica con la legislazione vigente.
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Vecchio 04-09-05, 14:18   #2 (permalink)
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Non credo alla tua risposta,sorry....mi riferisco al punto A ma anche al punto B),difatti so per certo che per motivi di ordine pubblico va comunque denunciato il nominativo della persona a cui affitti alla questura.

Inoltre che vuol dire in italiano: "Nessuno relativo ad autorizzazione amministrava o requisiti di agibilità edilizia (comunque richiesto). "


??????????????

Prima dici che nessun adempimento è necessario,per poi precisare che è "comunque richiesto"????

Ma cosa vuol dire?
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Vecchio 04-09-05, 14:28   #3 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da P.A.T.
A) Si
B) Nessuno relativo ad autorizzazione amministrava o requisiti di agibilità edilizia (comunque richiesto). Permangono degli obblighi di dichiarare i corrispettivi.
Sbagliato:

ci vuole l'autorizzazione dle Comune:



ARTICOLO 12
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita')

Chi intende esercitare l'attivita' di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al Comune che, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.

La dichiarazione deve indicare:

- generalita' del dichiarante;
- numero e ubicazione dei vani destinati all'attivita' ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene data ospitalita';
- prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

http://www.anbba.it/leggi-a/legge-n1-1987a-toscana.htm
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Vecchio 04-09-05, 14:29   #4 (permalink)
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TITOLO
VI NORME COMUNI

ARTICOLO 16
(Accertamento dei requisiti)

Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla presa d'atto per le attivita' ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonche' i requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773.

L'accertamento dei requisiti strutturali puo' essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, o chiedendo ulteriori documenti o effettuando sopralluoghi.

ARTICOLO 17
(Rinnovi e dichiarazioni annuali)

L'autorizzazione, anche per i complessi ad attivita' stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Analogamente si procede per le attivita' soggette a dichiarazione.

ARTICOLO 18
(Diffida, sospensione, revoca e cessazione)

L'autorizzazione ad esercitare le attivita' ricettive di cui alla presente legge puo' essere revocata dal Comune in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attivita' sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza.

Nei casi di irregolarita' minori il Comune puo' procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell' autorizzazione.

Analogamente a quanto previsto dai commi precedenti il Comune procede a diffidare e a vietare temporaneamente o definitivamente le attivita' soggette a dichiarazione.

Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attivita' deve darne preventivo e, qualora cio' non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.

Il periodo di sospensione temporanea dell'attivita' non puo' essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi:

decorso tale termine l'attivita' si intende definitivamente cessata.

ARTICOLO 19
(Comunicazione dei provvedimenti)

Il Comune da' immediata comunicazione alla Regione, o all'Ente da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d'atto per le attivita' ricettive di cui alla presente legge, nonche' delle diffide, sospensioni revoche e cessazioni.

Il Comune e' tenuto altresi' a trasmettere alla Regione riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attivita'.

ARTICOLO 20
(Denuncia e pubblicita' dei prezzi)

I prezzi delle strutture ricettive gestite dalle imprese turistiche di cui alla presente legge devono essere denunciati alla Provincia; a tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli alberghi.

I prezzi dei servizi delle strutture ricettive di cui agli artt. 2, 6 e 8 della presente legge devono essere denunciati al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima della apertura della struttura nel caso di apertura stagionale; il Comune per motivate ragioni puo' richiedere la riduzione dei prezzi denunciati, subordinando all'accettazione della riduzione l'autorizzazione a continuare l'attivita'. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera o unita' abitativa.

ARTICOLO 21
(Funzioni di vigilanza e controllo)

Ferme restando le competenze dell'Autorita' di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

ARTICOLO 22
(Classificazione e comparazione a fini tributari)

Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze, sono classificati dal Comune ai fini della comparazione alle categorie previste dal regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (allegato A).

Le case per ferie, gli ostelli per la gioventu' sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.
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Vecchio 04-09-05, 14:30   #5 (permalink)
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ARTICOLO 26
(Sanzioni)

Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 27, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza averne fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 27, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 1.500.000.

La violazione di quanto previsto dall'art. 5 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000. L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento da L. 50.000 a L. 150.000.

L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.

Il superamento della capacita' ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessita' per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000.

In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi piu' gravi puo' procedersi alla sospensione dell'attivita' o alla revoca dell'autorizzazione.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale, ove le violazioni costituiscano reato.

ARTICOLO 27
(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni previste dall'art. 25 della presente legge sono devoluti al Comune che ha accertato la violazione. Allegato A Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e case e appartamenti per vacanze ai fini della comparazione alle categorie previste dal RDL 24-11- 1938, n. 1926 (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27-7-1978, n. 392, sull'equo canone)
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Vecchio 04-09-05, 14:58   #6 (permalink)
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Se uno deve rispondere sciocchezze,farebbe meglio d astenersi.

grazie.
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Vecchio 04-09-05, 15:10   #7 (permalink)
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a) Si può metter su tale attività senza il permesso degli altri proprietari?

b) quali adempimenti legali e fiscali devono essere assolti per metter su tale attività?


In caso di non collaborazione da parte del proprietario in questione,stò infatti valutando un esposto alal Finanza affinchè venga appurata la conformità di tale attività economica con la legislazione vigente.
Beh, prima di fare una denuncia alla Gdf, forse è meglio appurare se EFFETTIVAMENTE qualcuno sia esercitando abusivamente l'attività di bed & breakfast

E' possibile, ad esempio, che il proprietario stia semplicemente affittando una camera o un intero appartamento a week-end : questo tipo di affitto è regolato da appositi contratti week-end (poco conosciuti e diffusi in Italia), che non sono soggetti a registrazione ma ovviamente devono essere dichiarati ai fini fiscali. Per affittare il proprio immobile, non è necessario il consenso degli altri proprietari. In caso di condominio (mi pare escluso, visto che parli di 3 proprietari), il regolamento condominiale può tuttavia prevedere l'esplicito divieto di locare a determinate attività commerciali, studi medici o altro.
Fermo l'obbligo di comunicazione della cessione fabbricato alle Autorità entro 48 ore.
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Vecchio 04-09-05, 16:46   #8 (permalink)
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per avere un quadro più preciso dovresti però specificare la regione di residenza
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Vecchio 04-09-05, 21:16   #9 (permalink)
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Vecchio 04-09-05, 21:41   #10 (permalink)
 
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Alcuni riferimenti di legge sono questi, alcuni fanno riferimento a specifiche Regioni :

D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 81, comma 1

Legge regionale n. 27/1996

Risoluzione Ministero Finanze 180/E/1998

Risoluzione Ministero Finanze 155/E/2000

Legge regionale n. 32/2000, art. 88

Decreto Assessorato Regionale Turismo 8/2/2001

Legge regionale n. 6/2001, art. 110

Legge regionale n. 2/2002, art. 41

Legge regionale n. 4/2003, art. 77



Da questo link generico , da cui ho tratto i dati sopra riportati, si può capire in generale come aprire un bed and breakfast.

http://www.netnet.it/aasteolie/NORMA...are_un_bed.htm


Un suggerimento valido anche se banale potrebbe anche essere quello di chiedere ulteriori informazioni al proprio Comune.
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