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per Fabio Galletti
visto che sei così tanto "preparato" anche sulla materia fiscale volevo chiederti se hai notizie di sentenze di qualche commissione tributaria relative alle mega sanzioni dell'agenzia delle entrate in materia di "emersione del lavoro irregolare" ai sensi dell'art. 3 - comma 3, d.l. 22-2-2002 n. 12, anche per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 12-4-2005 che ne ha decretato la parziale incostituzionalità.
Saluti. |
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Citazione:
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Member
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Ministero del Lavoro: rimborso delle sanzioni indebite
Con nota n. 2127 dell’11 agosto 2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con quello dell’Economia, ha delineato la procedura per ottenere il rimborso delle sanzioni amministrative in materia di lavoro indebitamente pagate. Poiché il Dicastero del Welfare non ha un proprio capitolo di spesa relativo ai rimborsi, si è reso necessario un iter condiviso. La procedura può così sintetizzarsi: a) l'istanza di restituzione, in bollo, va presentata alla DPL competente e deve essere corredata, per la successiva trasmissione al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento provinciale - Direzione PRovinciale dei Servizi Vari, dalla seguente documentazione: 1 - modalità di riscossione (occorre indicare coordinate bancarie per l'accredito o altra forma); 2 - nulla-osta, in bollo, rilasciato dalla DPL interessata, che attesta il diritto al rimborso; 3 - copia autenticata della ricevuta di versamento di cui si chieder il rimborso; 4 - dichiarazione dell'Amministrazione Centrale (già fornita da questa ad ogni Direzione Provinciale) con la quale si dichiara che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva non ha nel proprio stato di previsione della spesa uno specifico stanziamento per i rimborsi di somme erroneamente o indebitamente pagate a titolo di sanzioni amministrative; b) nel caso in cui la restituzione debba essere effettuata in favore di aziende sarà necessario integrare la documentazione con un certificato della Camera di Commercio, da cui risulti la legale rappresentanza e la non esistenza di fallimenti. In alternativa è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. http://www.actiwork.it/servizi/news/...php?idnews=328 |
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