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Vecchio 30-08-05, 12:10   #1 (permalink)
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Assicurazioni libere di controllare le banche

30 agosto 2005
Assicurazioni libere di controllare le banche

Regole di vigilanza / Le delibere del Cicr

L e assicurazioni possono controllare un'azienda di credito; chi elude la normativa di Vigilanza, viola impegni eventualmente assunti con Banca d'Italia o trasmette alla banca centrale informazioni e dati non corrispondenti al vero, può vedersi sospesa o addirittura revocata l'autorizzazione a salire nella partecipazione in un'azienda di credito; anche il possesso di strumenti finanziari diversi dalle azioni può configurare una partecipazione rilevante ai fini del controllo di una banca se permette di nominare componenti degli organi aziendali di una banca o di condizionarne le scelte organizzative e gestionali strategiche.
Sono alcune delle disposizioni contenute in una delle tre delibere approvate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il 19 luglio scorso, appena pubblicate nella Gazzetta ufficiale ( vedere anche articolo a pag. 30). Disposizioni, come aveva specificato a caldo una nota del ministero dell'Economia, volte a migliorare l'efficacia dei controlli di vigilanza. Compresi quelli relativi alle offerte pubbliche d'acquisto in corso, rispettivamente sulla Banca nazionale del lavoro e su Antonveneta.
Una norma sulle acquisizioni non autorizzabili contenuta nella delibera Cicr entra infatti nel merito dell'articolo 19 del Testo unico bancario, quello che regola i rapporti fra banca e impresa, per ribadire che non sono autorizzabili dalla Banca d'Italia le acquisizioni che determinino una partecipazione creditizia superiore al 15% o alle quali consegua comunque il controllo della banca, quando i soggetti richiedenti svolgono in misura rilevante, anche attraverso società controllate, « attività d'impresa in settori non bancari nè finanziari » . Tuttavia, la norma specifica che « alle attività finanziarie è assimilata l'attività assicurativa » .
Viene così definitivamente spianata la strada, attraverso una normativa esplicita, alla " bancassurance", consentendo alle compagnie, come è il caso dell' Unipol che intende acquisire Bnl, di detenere il controllo di un'azienda di credito.
La direttiva Cicr fissa inoltre i criteri e le condizioni per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni della Banca d'Italia. E sancisce, in primo luogo, che l'autorizzazione a salire nel capitale di un'azienda di credito viene revocata « qualora vengano meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atti a garantire una gestione sana e prudente della Banca » . Ma tra i motivi di revoca dell'autorizzazione rientrano anche i comportamenti elusivi della normativa, le violazioni degli impegni assunti con via Nazionale e la trasmissione alla vigilanza di dati non corrispondenti al vero. La sospensione dell'autorizzazione, aggiunge la nuova normativa, può essere disposta dalla Banca d'Italia « quando venga accertata l'insussistenza temporanea di uno o più dei requisiti e delle condizioni necessari per l'autorizzazione » . Come si ricorderà, il 31 luglio scorso via Nazionale ha congelato l'Opa e l'Opas lanciate dalla Banca popolare italiana di Gianpiero Fiorani su Antoveneta, comunicando la sospensione temporanea dell'autorizzazione. Con le nuove norme varate il 19 luglio vengono inoltre introdotti limiti all'attività di rischio complessiva di un'azienda di credito nei confronti delle cosiddette " parti correlate" ( top manager o azionisti di rilievo della banca e loro familiari). Il limite viene stabilito da Banca d'Italia in una percentuale del patrimonio di vigilanza che non può in nessun caso eccedere il 10 per cento. Infine, il Cicr ha anche abrogato l'obbligo di un nulla osta dell'istituto d'emissione alle aziende di credito in quanto società conferitarie di fondazioni per la nomina del presidente e del direttore generale.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...300805ba2.html
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Vecchio 30-08-05, 12:12   #2 (permalink)
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30 agosto 2005
Soci meno vincolati nei finanziamenti

DIRITTO DELL'ECONOMIA • Il Cicr aggiorna le indicazioni per la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche

I l Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ( Cicr) innova, dopo oltre dieci anni dalla precedente delibera ( quella del 3 marzo 1994, in « Gazzetta Ufficiale » dell' 11 marzo 1994), la disciplina della raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. La nuova delibera tiene conto della riforma del diritto societario e delle esigenze manifestate dalle imprese.
Raccolta del risparmio e finanziamenti dei soci. L'attività di finanziamento dei soci alla loro società impatta con la raccolta del risparmio effettuata nei confronti del pubblico, attività riservata alle banche ( e " protetta" addirittura da una disciplina penale): infatti, è definita come raccolta del risparmio « l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma » . Tuttavia, la legge bancaria ( l'articolo 1l, comma 3, del Dlgs 385/ 93) attribuisce, appunto, al Cicr il compito di stabilire i criteri in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso alcune categorie di soggetti.
Il requisito statutario.
La delibera conferma che per raccogliere finanziamenti presso soci ( o anche presso dipendenti) occorre anzitutto una previsione statutaria in tal senso. È confermato pure che le società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta solo presso i soci che detengano almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Va notato che, differentemente rispetto alla delibera del 3 marzo 1994, oggetto di previsione statutaria deve essere solo la generica possibilità di raccogliere finanziamenti tra i soci e non anche i requisiti che i soci debbono avere ( cioè il quoziente minimo di possesso del capitale sociale e l'anzianità di iscrizione a libro soci).
Le società di persone. Viene oggi espressamente previsto, in ragione del carattere più intensamente personalistico che contraddistingue il rapporto tra socio e società di persone, che a queste non si applica la disciplina prevista per le società di capitali ( sarebbe, infatti, abbastanza difficile configurare il finanziamento del socio alla società di persone come una raccolta di risparmio « tra il pubblico » ) : quindi, vi è qui massima libertà di finanziamento, anche senza una previsione statutaria, senza alcun quoziente minimo di capitale sociale e senza alcuna anzianità minima di appartenenza del socio alla società.
I finanziamenti nei primi tre mesi di vita della società. La delibera nulla dice sui finanziamenti effettuati nei primi tre mesi di vita della società ( la quale non ha nè mezzi propri sufficienti né cash flows adeguati per far fronte alle ingenti spese occorrenti nella sua fase di start up): questa attività di finanziamento pare infatti impedita dalla previsione secondo cui il finanziamento ( per non essere configurabile in termini di illecita raccolta del risparmio tra il pubblico, per di più penalmente sanzionata) deve essere effettuato dal socio iscritto da almeno tre mesi nel libro soci.
Tuttavia, la strada non è così difficile come a prima vista appare. Infatti, se è vero, da un lato, che la ricorrenza dei tre requisiti evidenziati ( previsione statuaria, quoziente minimo di capitale posseduto dal socio e anzianità d'iscrizione nel libro dei soci) configura una presunzione assoluta di raccolta non tra il pubblico, d'altro lato non è invece vero il contrario.
In sostanza, anche qualora manchino uno o più dei tre requisiti, difficilmente un finanziamento soci può essere qualificabile in termini di illecita raccolta di risparmio tra il pubblico quando, ad esempio, si tratti di una società a compagine sociale talmente ristretta da non poter essere qualificabile come " pubblico". Oppure, soprattutto, quando la società ottenga il finanziamento sulla base di trattative personalizzate con singoli soci e si tratti di iniziative occasionali, non caratterizzate dal requisito della ripetitività, della periodicità e della standardizzazione ( e cioè come è inevitabile qualificare i finanziamenti nelle prime settimane di vita della neonata società).
Dalla nuova delibera del Cicr si evince il dato, innovativo rispetto al passato, che non si qualifica raccolta tra il pubblico quella effettuata « sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento » ( articolo 2, comma 2).

Stop alle interferenze sulle holding

L a nuova delibera del Cicr rivede lo scenario dell'emissione di prestiti obbligazionari e altri strumenti finanziari. Ciò in ottemperanza al Testo unico bancario ( Tub) che vieta la raccolta di risparmio a soggetti diversi dalle banche e rinvia al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la competenza di stabilire i limiti di raccolta. L'intervento era particolarmente atteso dagli operatori poiché il precedente, che risaliva al 3 marzo 1994, non era più in linea con i più ampi limiti all'emissione di prestiti obbligazionari previsti dal nuovo articolo 2412 del Codice civile.
La definizione di strumenti finanziari. L'articolo 3 del provvedimento definisce gli strumenti di raccolta classificandoli in: obbligazioni, titoli di debito, altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono l'obbligo di rimborso.
La raccolta presso il pubblico: le società industriali e commerciali. A differenza della precedente delibera, quella del 19 luglio scorso prevede gli stessi limiti fissati dall'articolo 2412 del Codice civile facendo anche salve le deroghe in esso contenute. Circa gli strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni e diversi da quelli destinati alla quotazione viene poi stabilito che devono avere un taglio minimo unitario non inferiore a 50mila euro. Anche con riferimento alle Srl e alle cooperative, il Cicr si limita a richiamare il Codice civile circa la possibilità, da parte di questi enti, di emettere titoli di debito.
E così da parte delle holding di partecipazione. Un'importante novità è costituita dal fatto che il Cicr non pone più limitazioni alle holding di partecipazioni iscritte nell'Elenco dell'Ufficio italiano cambi ( Uic) ex articolo 113 del Testo unico bancario. Finora alle holding non era infatti consentita l'emissione di obbligazioni oltre il capitale sociale versato. Un impedimento, questo, che ha penalizzato soprattutto quelle quotate le quali si sono trovate nell'impossibilità di emettere direttamente prestiti obbligazionari a causa della diffusa esiguità del capitale rispetto alle riserve. Con la conseguenza che l'ostacolo è stato nel tempo aggirato attraverso emissioni da parte di controllate non residenti.
Quando scendono in campo le società finanziarie. Una particolare attenzione è dedicata alle società finanziarie che concedono finanziamenti. Queste società, senza limiti di raccolta, eserciterebbero di fatto attività bancaria. L'emissione di strumenti di raccolta è stata infatti consentita per una somma dimezzata rispetto a quella prevista dal Codice poiché complessivamente non potrà eccedere il capitale sociale e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio. Una deroga è stata tuttavia prevista con riferimento alle finanziarie vigilate i cui limiti possono essere elevati dalla Banca d'Italia fino al quintuplo.
Gli aspetti fiscali. La deliberazione complica tuttavia le valutazioni dell'emittente poiché al di fuori dei prestiti obbligazionari gli altri strumenti finanziari possono essere in alcuni casi equiparati alle azioni. Il regime delle obbligazioni prevede la ritenuta del 12,5% sugli interessi corrisposti a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento ( Tur), oggi pari al 2%, aumentato di due terzi per quelle non quotate e al doppio per quelle quotate.
Senza queste condizioni la ritenuta è elevata al 27% e gli interessi eccedenti sono per l'emittente indeducibili. Stesso discorso vale per i titoli di debito.
Con riferimento, invece, agli altri strumenti finanziari, il regime delle obbligazioni si applica solo quando contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscono il voto generale degli azionisti o sono emessi in relazione a uno specifico affare, secondo le regole fissate dall'articolo 2447 ter del Codice civile. Laddove, invece, gli strumenti finanziari consentano la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo, il regime applicabile è quello dell'indeducibilità in capo all'emittente e di una tassazione in capo al sottoscrittore equivalente a quella applicata ai dividendi.


I L TESTO DELLA DELIBERA
L'attuazione attende le regole della Banca d'Italia

Pubblichiamo la deliberazione 19 luglio 2005 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sulla « Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche ( deliberazione n.
1058) » . Il testo è stato pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » 188 del 13 agosto. SEZIONE I Disposizioni di carattere generale ARTICOLO 1 Raccolta del risparmio 1. È raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. I tempi e l'entità del rimborso possono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.
3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non esplicitamente previsto, si considera sussistente nei casi in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione. 4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. ARTICOLO 2 Raccolta del risparmio tra il pubblico 1. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e, con riguardo all'emissione di strumenti finanziari, dalla presente delibera.
2. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: • in connessione all'emissione di moneta elettronica; • presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; • sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento. SEZIONE II Raccolta mediante emissione di strumenti finanziari ARTICOLO 3 Strumenti finanziari di raccolta 1. Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 1. ARTICOLO 4 Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta 1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'articolo 3, effettuate da società per azioni e in accomandita per azioni e da società cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'articolo 2412, primo comma, del Codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del Codice civile.
2. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata emettono strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del Codice civile. ARTICOLO 5 Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'articolo 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.
2. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia devono essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui all'articolo 3 e sui registri a essi relativi. SEZIONE III Raccolta presso soci, dipendenti e nell'ambito di gruppi ARTICOLO 6 Raccolta presso soci 1. Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
2. Le società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le società di persone tali condizioni non sono richieste.
3. Le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia ovvero quando la società aderisca a uno schema di garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni. ARTICOLO 7 Raccolta presso dipendenti 1. Le società possono raccogliere risparmio presso propri dipendenti, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
2. Per le società diverse dalle cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
3. Per le società cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere, unitamente a quella presso soci, i limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 6 per le cooperative con più di 50 soci. ARTICOLO 8 Raccolta nell'ambito di gruppi 1. Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
2. La Banca d'Italia ai fini della presente disciplina definisce la nozione di « gruppo » al quale partecipano soggetti di natura cooperativa. SEZIONE IV Società finanziarie ARTICOLO 9 Raccolta delle società finanziarie 1. Per le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
2. Per le società di cui al comma 1, iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 Tub, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La Banca d'Italia può elevare tale limite fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati.
3. Per le società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società a responsabilità limitata e di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta di cui agli stessi commi 1 e 2 viene effettuata nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del Codice civile.
4. Alle società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari. SEZIONE V Disposizioni finali ARTICOLO 10 Disposizioni transitorie 1. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative della presente delibera, avendo riguardo, in particolare, alla tutela delle riserve di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di attività bancaria.
2. Le disposizioni della presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle istruzioni applicative della Banca d'Italia. ARTICOLO 11 Disposizioni revocate 1. Con la presente delibera vengono revocate le seguenti disposizioni: delibera del Cicr del 3 marzo 1994, contenente la disciplina generale di attuazione dell'articolo 11 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a esclusione dell'articolo 5, comma 1; decreto ministeriale 7 ottobre 1994, sulle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento; decreto ministeriale 29 marzo 1995, concernente la raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle società di capitali e cooperative, a esclusione dell'articolo 2, sulla disciplina della raccolta tra soci di organismi costituiti tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica; delibera Cicr 3 maggio 1999, concernente limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...300805da4.html
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