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Vecchio 25-08-05, 19:16   #1 (permalink)
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Codice della Strada, in vigore la mini riforma

Codice della Strada, in vigore la mini riforma
25/08/2005 - 10:27
E' entrata in vigore il 23 agosto la mini riforma del Codice della Strada. Aumentano i casi in cui è prevista la confisca del mezzo a due ruote e scoppiano le polemiche per la scarsa informazione sulla nuova disciplina. MDC chiede a Lunardi campagna pubblicitaria.

E' entrato ieri in vigore il nuovo Codice della Strada, sulla base della mini riforma realizzata con la legge del 17 agosto 2005 n°168. Tra le principali novità vi sono la confisca dei ciclomotori e motocicli se si viaggia senza casco, col casco allacciato o messo male, se non si tengono le mani sul manubrio, se non si è seduti come si deve. Confisca del mezzo anche per chi si fa trainare o traina qualcuno, chi viaggia senza assicurare bene quello che trasporta o con oggetti sporgenti oltre 50 centimetri, chi trasporta animali non in gabbia, chi viaggia in tre o in due nel caso in cui il motociclo non sia omologato.

La legge prevede inoltre la confisca del mezzo a due ruote adoperato per commettere un qualsiasi reato; per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, per omissione di soccorso o fuga in caso di incidente, per le gare di velocità o l'alterazione di targa.

Una legislazione che inserisce nuove norme all'insegna della sicurezza stradale ma che ha suscitato anche polemiche per la scarsa pubblicità di cui ha goduto "La confisca è una sanzione non da poco - ha dichiarato in una nota il comandante della Polizia municipale del comune di Firenze , Alessandro Bartolini - sia per chi possiede ciclomotori, ma ancora di più per chi detiene moto costose e di grossa cilindrata. Non contesto la norma, perchè, anche se molto punitiva, va comunque nella direzione di una sempre maggiore sicurezza stradale. Contesto il fatto che nessuno abbia pubblicizzato questa rilevante novità, dando modo ai cittadini di capirne l'importanza."

"Ma una delle cose più rilevanti - ha concluso Bartolini - è la previsione dell'obbligo per i comuni di destinare una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada ai corsi didattici che la Polizia Municipale svolge nelle scuole.

Anche il Movimento Difesa del Cittadino ha chiesto al Ministro Lunardi maggiore informazione ai cittadini. "E' necessario che i cittadini conoscano i contenuti della nuova legge e che siano consapevoli delle sanzioni in cui incorrono in caso di infrazioni", ha dichiarato Antonio Longo, presidente MDC lamentando la scarsa pubblicità della legge n°168.

"Pur apprezzando le nuove disposizioni contenute nella legge - continua il presidente dell'associazione - riteniamo necessaria una capillare campagna pubblicitaria attraverso la stampa e la televisione, così che tutti i cittadini ne siano a conoscenza".



HC 2005 - redattore: SB

http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=2719
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Vecchio 25-08-05, 19:17   #2 (permalink)
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SICUREZZA STRADALE. Integrazione Codice, MDC chiede a Lunardi informazione ai cittadini
25/08/2005 - 11:20


"E' necessario che i cittadini conoscano i contenuti della nuova legge e che siano consapevoli delle sanzioni in cui incorrono in caso di infrazioni". Così Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino ha lamentato la scarsa pubblicità della legge n°168, entrata in vigore lo scorso 23 agosto, che integra ed "innova" con sanzioni più salate il codice della strada.

"Pur apprezzando le nuove disposizioni contenute nella legge - continua il presidente dell'associazione - riteniamo necessaria una capillare campagna pubblicitaria attraverso la stampa e la televisione, così che tutti i cittadini ne siano a conoscenza. E' questo - ha concluso Longo - che chiediamo al ministro Lunardi".

HC 2005 - redattore: VC

http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=2721
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Vecchio 25-08-05, 19:18   #3 (permalink)
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Art. 5-bis.
Modificazioni al codice della strada

(( 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
«Art. 130-bis (Revoca della patente di guida in caso di violazioni
che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida
e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma
1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata
violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora
dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al
doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi
dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»;
b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di
cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per consentire agli
organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e
grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi»;
c) all'articolo 213:
1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto
previsto dal comma 2-quinquies,»;
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
«2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del
sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un
motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalita' previste dal
regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di cio'
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto
trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo
214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in
custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del
comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui
il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una
delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e
7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In
queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve
disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il
trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore,
anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del
presente articolo, in quanto compatibili.»;
d) all'articolo 214:
1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto
previsto dal comma 1-ter,»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo
di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal
regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater,
e quelle per il pagamento delle spese di custodia.»;
3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di
cui al comma 1, »;
4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «E'
disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta
alle finalita' di cui al comma 2 per consentire agli organi
di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni
ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione
stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi
proventi, nonche' al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento ed al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui
all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per
i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione di interventi a favore della mobilita'
ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento
della predetta quota, ad interventi per la sicurezza
stradale in particolare a tutela degli utenti deboli:
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi
enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle predette finalita'. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la
comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 213, dello stesso
decreto legislativo 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione
accessoria dalla confisca amministrativa). - 1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
veicolo o delle altre cose oggetto della violazione
facendone menzione nel verbale di contestazione della
violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso
di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le
modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in
cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti
dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la
loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento
di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e
a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si
configurino a suo carico estremi di reato. Le cose
confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono
stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei
soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che
rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In
questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di
sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento
in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai
sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione
delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura
- ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi
spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare
avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata
assunzione della custodia del veicolo da parte del
proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
nell'art. 196 o dell'autore della violazione, determinera'
l'immediato trasferimento in proprieta' al custode, anche
ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato
dall'organo di polizia che procede al sequestro
contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di
dieci giorni decorre dalla data della notificazione del
verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il
predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti
al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni,
verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al
custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e
spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione
del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'art. 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un
autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro caso la medesima somma e'
restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto
del sequestro in luogo della vendita e' disposta la
distruzione. Per le modalita' ed il luogo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui all'art.
201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale
di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al
presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione
dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la
depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria
del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore
o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la
rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le
modalita' previste dal regolamento in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, dove e'
custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta
giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare
nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'art.
214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne
l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si
applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il
veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i
casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato
adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli articoli 169, conimi 2 e 7, 170
e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa o il reato sia stato commesso da un
detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di
polizia che accerta la violazione deve disporre il
sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il
trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai
sensi dell'art. 214-bis, in cui sia custodito a spese del
possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto
dalle disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso
ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di
rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. La
declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del
veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto
dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in
ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla
sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del
veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,
della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di
confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel
caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la
sola confisca sia proposta opposizione innanzi
all'autorita' giudiziaria, la cancelleria del giudice
competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci
giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e'
sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il
veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. (Abrogato).
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la
confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
per l'annotazione nei propri registri.».
- Si riporta il testo dell'art. 214 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui
il presente codice prevede che all'accertamento della
violazione consegua l'applicazione della sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il
proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il
conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare
la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo
custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche
fissate con decreto del Ministero dell'interno, che,
decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a
cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la violazione ovvero di uno degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento
di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle
disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e
quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di
custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa
dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente
all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un
motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone
la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis,
secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e'
fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato
in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o
a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art.
203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non
dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali
per la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta,
inoltre, la confisca del veicolo.».
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Vecchio 25-08-05, 21:15   #4 (permalink)
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L'avatar di nyaguz
 
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Vecchio 31-08-05, 22:34   #5 (permalink)
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Mi dissocio : finalmente! Era ora, odio i criminali della strada.
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Vecchio 02-09-05, 17:56   #6 (permalink)
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solo dei dementi possono concepire una legge simile !!!!!!!!
tutti i cittadini sono uguali ,di fronte alla stessa infrazione (amministrativa) uno paga con 100€ un altro 5000€ solo perchè ha comprato un mezzo nuovo da poco.
aldilà di ogni colore politico questi sono totalmente incapaci!!!!!
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Vecchio 02-09-05, 20:31   #7 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da think
solo dei dementi possono concepire una legge simile !!!!!!!!
tutti i cittadini sono uguali ,di fronte alla stessa infrazione (amministrativa) uno paga con 100€ un altro 5000€ solo perchè ha comprato un mezzo nuovo da poco.
aldilà di ogni colore politico questi sono totalmente incapaci!!!!!
ora gli scippi e gli omicidi a Napoli li faranno col casco in testa...
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Vecchio 02-09-05, 20:51   #8 (permalink)
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Mi spiegate cosa trovate di tanto demenziale nel nuovo cds? Ci si lamenta spesso dei pirati della strada, dell'inciviltà etc., ma nello stesso tempo ci si
lamenta di regole meno permissive.

Ho l'impressione che su questo forum ci siano molti trasgressori della strada....
cleopatra758 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-09-05, 03:46   #9 (permalink)
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Originalmente inviato da cleopatra758
Mi spiegate cosa trovate di tanto demenziale nel nuovo cds? Ci si lamenta spesso dei pirati della strada, dell'inciviltà etc., ma nello stesso tempo ci si
lamenta di regole meno permissive.

Ho l'impressione che su questo forum ci siano molti trasgressori della strada....
No scusa ma io sono motociclista e automobilsta,non capisco perchè facendo la stessa infrazione con la moto questa (che mi è costata 13000 EUR) mi debba essere sequestrata e la macchina no
D'accordo che ci sia più severità ma anche uguaglianza di sanzioni!!!!
jan8 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-09-05, 07:40   #10 (permalink)
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Originalmente inviato da jan8
No scusa ma io sono motociclista e automobilsta,non capisco perchè facendo la stessa infrazione con la moto questa (che mi è costata 13000 EUR) mi debba essere sequestrata e la macchina no
D'accordo che ci sia più severità ma anche uguaglianza di sanzioni!!!!
Per la verità nel testo di legge leggo che il sequestro è disposto sul "ciclomotore o motoveicolo". Mi segnali dove leggi la disparità di trattamento?
cleopatra758 non  è collegato   Rispondi citando
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