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Consob, più tempo per le indagini

20 agosto 2005
Consob, più tempo per le indagini


Raddoppiate le scadenze dei procedimenti sanzionatori


MILANO • La Consob raddoppia i tempi massimi dei suoi procedimenti sanzionatori.
L'iter delle pratiche per colpire i comportamenti scorretti di intermediari ed emittenti, e nei casi di manipolazioni di mercato ed insider trading, dovranno concludersi entro 360 giorni dalla formale contestazione degli addebiti agli interessati. È esattamente il doppio del termine massimo ( 180 giorni) previsto fino ad oggi.
Tempi ancora più dilatati ( 540 giorni) sono stati accordati nel caso di indagati residenti all'estero. La novità è contenuta una delibera che la commissione di vigilanza ha approvato nei giorni scorsi, con la quale ha adattato le sue procedure interne alle novità introdotte dalla recente legge sugli abusi di mercato. La modifica trova una giustificazione nel fatto che fino ad oggi la principale causa di accoglimento dei ricorsi presentati in tribunale contro le sanzioni dalla Consob è stato proprio il superamento dei tempi massimi delle istruttorie. Ma certamente il rilassamento dell'iter temporale non va nella direzione di rendere più efficaci e reattivi i meccanismi sanzionatori della commissione di vigilanza che ha appena ricevuto dal Parlamento ( con la stessa legge sugli abusi di mercato) più mezzi e poteri.
La nuova disciplina, entrata in vigore lo scorso 12 maggio, non soltanto ha introdotto anche sanzioni amministrative per colpire i casi di manipolazione e insider trading, finora perseguiti soltanto con norme penali. Ma ha anche attribuito per intero alla Banca d'Italia ed alla Consob ( ciascuna nei propri ambiti d'intervento) le altre procedure sanzionatorie che finora erano condivise con il ministero dell'Economia: l'authority formulava le proposte di sanzione ed il ministero prendeva la decisione finale. Ora l'intera responsabilità dei provvedimenti su un ampio ventaglio di fattispecie ( vedi tabella) passerà agli uffici della Consob. Anche le procedure — seguendo le indicazioni della legge — sono state rese più formali e garantiste rispettando i principi del contraddittorio e della distinzione tra momento istruttorio e decisorio. Con successive delibere la commissione ha messo a punto il " giusto processo" che caratterizzerà la sua attività di vigilanza e repressione dei comportamenti illeciti. Eccone le principali caratteristiche.
La sorveglianza sugli intermediari e sull'ordinato svolgimento del mercato mobiliare continuerà a far capo alle divisioni operative della commissione ( mercati, intermediari, emittenti). In questo ambito gli uffici potranno utilizzare, con una specifica autorizzazione del presidente Lamberto Cardia, quei particolari strumenti istruttori ( ispezioni, controlli telefonici, sequestri) che la nuova legge consente. Se dall'analisi delle anomalie dovessero emergere specifiche responsabilità verranno avviate procedure sanzionatorie vere e proprie. Da quel momento inizierà a decorrere il termine dei 360 giorni. Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Gli uffici le valuteranno e trasmetteranno le proprie considerazioni ( entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento) al nuovo " ufficio sanzioni amministrative" istituito con l'occasione.
Quest'ultimo ha il compito di formalizzare le proposte definitive di sanzione alla commissione che prenderà le decisioni finali. In questa nuova architettura colpisce il ruolo centrale che svolgerà il presidente della Consob. Sarà lui ad autorizzare l'utilizzo dei più penetranti strumenti istruttori nella fase preliminare di vigilanza.
E prenderà parte al momento decisorio conclusivo delle istruttorie, assieme agli altri membri della commissione.
La nuova procedura si caratterizza infine per una pressoché totale mancanza di trasparenza. La Consob non darà alcuna informazione delle sue procedure. Neppure quando, conclusa la fase istruttoria vera a propria, entreranno nel momento " dibattimentale". Ciò rappresenta addirittura un arretramento rispetto alla situazione attuale e contrasta con l'ampia pubblicità che altrove ( ad esempio in Usa) caratterizza gli iter delle authority. Anche la decisione finale della sanzione potrebbe rimanere riservata. Qualora dalla sua pubblicazione — è precisato nella legge — possa derivare un « grave pregiudizio » all'integrità del mercato o un « danno sproporzionato » alle parti coinvolte.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e200805ba.html
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