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Vecchio 01-08-05, 08:53   #1 (permalink)
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In vacanza a pieno diritto

1 agosto 2005
In vacanza a « pieno diritto »

DESTINAZIONI ESTIVE • Quello che bisogna sapere quando si è in viaggio e le procedure da adottare per richiedere assistenza o rimborsi


A gosto è iniziato assieme alle ferie e le valigie sono pronte sulla porta di casa. Milioni di italiani sono in partenza con la stessa voglia di evadere dal caldo e dal cemento degli anni passati, anche se con qualche paura in più e l'orecchio teso ad ascoltare i consigli dei tour operator e del ministero degli Esteri, come quello di evitare le « aree sconsigliate » , le zone che è meglio non raggiungere salvo casi di emergenza.
Area sconsigliata, lo sappiamo dalle cronache, è diventata quella che viene definita la Rimini egiziana, Sharm El Sheik, dopo le autobombe del 22 luglio. Stesso « marchio » hanno ricevuto, loro malgrado, Thailandia, Indonesia e Maldive dopo lo tsunami e, prima ancora, altre zone orientali per la Sars, la sindrome che ha causato centinaia di vittime. Ma nonostante tutto, anche in questi Paesi la macchina del turismo è ripartita. « Gli attentati che hanno colpito l'Egitto giustificano la paura, ma sono sicuro che Sharm tornerà presto una delle mete preferite degli italiani — spiega il presidente dell'Astoi Giuseppe Boscoscuro —.
Sono ottimista. Il turismo ha avuto una battuta d'arresto solo dopo l' 11 settembre, con gli attentati che hanno colpito le torri gemelle a New York e il Pentagono a Washington. Per due mesi il mondo si è fermato. Poi gli ingranaggi sono tornati a oliarsi e le partenze sono cresciute a un ritmo tra il 5 e il 7% all'anno » .
Terrorismo, guerre, epidemie, catastrofi naturali: l'importante è sapere quali sono le zone pericolose ed evitarle. Il sito del ministero degli Esteri ( http:// www.esteri. it/ ita/ index. asp), in collaborazione con l'Automobil Club Italia ( http:// www.
viaggiaresicuri. mae. aci. it/ aciWeb/ it/ home. jsp), evidenzia le località in cui è meglio non mettere piede. Tra queste, almeno dodici Stati sono considerati off limits, mentre per altri sono proibite solo alcune regioni. Molto aggiornata, anche se un po' spiazzante perché meccanica, la voce metallica che risponde al numero 06 491115 dell'Aci fornisce ragguagli approfonditi sulle precauzioni che è meglio prendere a seconda del Paese che si intende visitare.
Ci sono però molte aree dove si può trascorrere un soggiorno sereno. « Nei limiti — precisa Antonio Tozzi, presidente della Fiavet, la federazione delle Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo — dell'epoca in cui viviamo, minata dalla psicosi degli attentati » . Il Mediterraneo rassicura i viaggiatori incerti. « La Croazia è una valida alternativa a Sharm El Sheik perché ha un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, anche se c'è un problema di ricettività — continua Tozzi —. Lo stesso vale per Tunisia e Marocco. Ma, oltre alle coste dell'ex Yugoslavia, anche il resto d'Europa è pieno di attrattive » .
Tra le nazioni del Vecchio Continente sicuramente in primo piano c'è l'Italia per la diversità degli scenari, dalle città d'arte per le quali i flussi turistici non hanno mai accusato una battuta d'arresto ( per segnalare eventuali situazioni di degrado 06/ 37518881), alle coste, ai paesaggi alpini.
« Anche se — precisa Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo il nostro Paese non è competitivo » . Più convenienti, tra gli stati « sicuri » , sono Francia, Spagna e Grecia.
« Altre mete possibili — suggerisce ancora Boscoscuro dell'Astoi— sono quelle a lungo raggio, come l'Oriente che si è ripreso dalla crisi provocata dal maremoto. Mi riferisco alle coste thailandesi o alle Maldive. Destinazione ottimale sono anche i Caraibi, dai quali sembra essersi allontanato il pericolo degli uragani » .
Il consiglio unanime è comunque quello di partire. « Non possiamo farci cambiare la vita » , sottolinea a Tozzi. Spostarsi deve rimanere un'abitudine e un piacere, magari con l'accorgimento di sottoscrivere un'assicurazione. A suggerirlo sono le stesse associazioni dei consumatori, come spiega Paolo Martinello : « Non sono costosissime e possono ovviare a molti inconvenienti. Le precauzioni non sono mai troppe » .


Quando la clausola scotta il turista
Dalle leggi nazionali alla Carta del passeggero le norme e le limitazioni in vigore
I vari eventi di carattere internazionale — siano essi naturali, politici, terroristici, o sanitari — continuamente alla ribalta delle cronache, influenzano inevitabilmente le vacanze dei turisti che hanno scelto di soggiornare nei luoghi colpiti da calamità e instabilità socio politica. Ma in tali casi quali sono i diritti che le normative assicurano ai viaggiatori? Relativamente ai viaggi organizzati rilevano sia il Dlgs 111/ 95 sui pacchetti tutto compreso, che le condizioni generali di contratto.
In presenza di cause di forza maggiore, ossia emergenza sanitaria ( come, per esempio, la Sars), politica, eventi naturali ( cicloni) e, infine, instabilità dovuta ad atti terroristici, i consumatori hanno diritto di recedere dal contratto senza preavviso, allorché la vacanza consista nel soggiorno in uno dei Paesi o in una delle località inclusi nella lista del ministero degli Esteri. In tali casi, il turista ha diritto al rimborso totale di quanto già versato senza subire alcuna decurtazione a titolo di penale, oppure può optare per un altro pacchetto turistico — in un Paese non a rischio — di valore uguale o di valore inferiore, ma in quest'ultimo caso avrà diritto anche al rimborso della differenza.
Negli altri casi, ossia quando il Paese di destinazione non rientri nell'elenco di cui sopra, verranno applicate le normali condizioni di rimborso quando si verifichi il recesso o la rinuncia.
Nell'ipotesi di acquisto del singolo biglietto aereo vale, nelle situazioni di emergenza, quanto appena detto per i pacchetti turistici, con la precisazione che il rimborso del 100% del biglietto aereo avverrà, a opera della compagnia aerea, nei confronti dell'agenzia di viaggi.
Questa, a sua volta, provvederà alla restituzione in favore del viaggiatore della somma già versata.
Per i rapporti tra viaggiatori e compagnie aeree la " Carta dei diritti del passeggero" prevede, in caso di cancellazione del volo, il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e il rimborso per la parte non utilizzata del biglietto. Qualora poi l'emergenza insorga quando il turista si trovi già sul luogo di vacanza, vi è l'obbligo da parte del tour operator di attivarsi per provvedere al rientro in Italia dei viaggiatori.
Nel caso di rientro forzato di turisti dai Paesi esteri in occasione di emergenze i tour operator versano annualmente una somma al fondo di garanzia previsto dall'articolo 21 del Dlgs 111/ 95.
In tali situazioni diventa essenziale la collaborazione tra i tour operator e i loro corrispondenti nei luoghi di soggiorno, che devono segnalare tempestivamente ogni evento socio politico che può dare luogo a situazioni critiche tali da consigliare un pronto rimpatrio dei turisti.
Tutti i costi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari per l'anticipato rimpatrio gravano unicamente sui tour operator e non possono essere richiesti ai viaggiatori.
Infine, in caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con la vendita del pacchetto turistico, il tour operator è tenuto al risarcimento del danno se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Questo caso si è verificato, per esempio, a seguito delle tristi vicende dell' 11 settembre 2001, quando numerosi tour operator furono costretti ad annullare viaggi organizzati che avevano come mete nazioni inserite dal ministero degli Esteri tra quelle a rischio.

Anche un Sms può salvare dalla truffa
Le promesse non mantenute di un pacchetto acquistato da catalogo
S posini freschi di nozze costretti a passare la prima sera romantica della luna di miele nell'hotel esclusivo in scarpe e tuta da ginnastica, mentre tutt'attorno, sulla pista da ballo, scivolano uomini in smoking e donne in abito da sera. I vestiti, quelli comprati per l'occasione sono finiti in Giappone con quella colonia di nerboruti tedeschi che prendeva l'aereo per Tokio alla stessa ora di quello dei neoconiugi.
Famiglie numerose con le valigie in mano, sedute sulle scalinate dell'hotel strapieno, mentre il titolare dell'agenzia di viaggio è fuggito con i soldi dei clienti ai Caraibi senza lasciare traccia di prenotazioni. Tour inesistenti, guide che parlano una lingua incomprensibile: la casistica dei turisti gabbati è talmente ampia che diventa inutile ricorrere alla fantasia.
Ci sono però, a volte, vacanze iniziate male che finiscono bene, perché c'è chi conosce i propri diritti di viaggiatore e si mette in movimento metterli in pratica.
Come nel caso di Maria, designer trentenne milanese, le cui vacanze sono state salvate da un messaggino telefonico. « Argh, posto terrificante! » . E' bastato l'urlo via Sms e una connessione Internet per mettere in moto la macchina della giustizia a favore del viaggiatore sprovveduto e salvare Maria e compagni da una vacanza tra l'agghiacciante e il grottesco.
Maria era partita in avanscoperta, destinazione un'isola delle Canarie, una settimana prima che la compagnia di coetanei, con cui avrebbe trascorso le vacanze, la raggiungesse.
Silenzio e tranquillità, appartamento vista mare, acqua cristallina: queste le prospettive di 15 giorni di ferie sudate. Il tutto certificato da catalogo. Una volta atterrata sull'isola prescelta, alla vista del « lussuoso » residence prenotato, è arrivato anche il primo crampo allo stomaco: un mucchio di cemento grigio a celle, ispirato allo stile postsovietico che deturpava la collina, in barba a tutte le regole ambientaliste.
Ma il peggio era l'interno degli appartamenti. Carta da parati a penzoloni, il bagno, praticamente un residuato degli anni Settanta che si sposava bene con un arredamento degno dei film neorealisti italiani. E la vista mare... Sì, quella c'era, ma in mezzo c'era pure un cimitero.
Insomma una vero sconforto. Ma proprio quell' « Argh! » telematico è stato la sua salvezza.
Pronti, gli amici dall'Italia si sono rivolti alle associazioni consumatori. Un po' di scatti con la fotocamera digitale, un Internet Cafè e il gioco era fatto. Le immagini confrontate con quelle patinate del catalogo erano la prova inconfutabile che la vacanza pagata come periodo " esclusivo" in un luogo altrettanto esclusivo era una bufala.
Senza difese, l'agenzia non ha potuto che dar loro ragione, trasferendoli dalla periferieria « sovietica » a un resort cinque stelle.
Tutto cambiato, tranne il mare, una brodaglia stile adriatico, lontana dagli specchi d'acqua cristallini promessi. E anche per quest'aspettativa non mantenuta, l'agenzia ha pagato un indennizzo.


COSA FARE IN CASO DI...

PROBLEMI SANITARI •I tour operator, in aggiunta ai servizi compresi nel pacchetto turistico, offrono ai clienti la possibilità di sottoscrivere polizze speciali per coprire i principali inconvenienti. Le forme assicurative più comuni riguardano: l'annullamento del viaggio, le spese mediche e gli infortuni, l'assicurazione del bagaglio.
La prima polizza copre le penali generalmente previste in caso di impossibilità del cliente a partire per malattia improvvisa, infortunio o decesso, patologie della gravidanza, danni materiali che impongano all'assicurato di rimanere a casa, impossibilità di raggiungere la meta prefissata per calamità naturali. Per quanto riguarda le spese mediche, sono coperti i costi sostenuti durante il viaggio quali parcelle, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cure dentali a seguito di infortuni. Sono previste la consulenza telefonica, l'invio di un medico in caso di urgenza, il trasporto sanitario, il rientro dei familiari o del compagno di viaggio.
Per i bagagli sono previsti il furto, lo scippo e la rapina e la mancata riconsegna da parte del vettore. In questo caso, alcune polizze coprono gli acquisti documentati di prima necessità, se lo smarrimento supera le 12 ore.

RINUNCIA AL VOLO • La « Carta dei diritti del passeggero » prevede una serie di garanzie per i viaggiatori nei casi di inadempimento da parte delle compagnie aeree.
In caso di ritardata partenza o cancellazione del volo, il viaggiatore deve ricevere informazioni da parte dell'assistenza passeggeri delle compagnie, che devono ridurre al massimo i disagi fornendo consumazioni congrue al tempo di attesa o una adeguata sistemazione in albergo.
In caso di cancellazione è possibile chiedere il rimborso, salvo altri possibili risarcimenti; in alternativa si ha comunque diritto a raggiungere la destinazione finale, anche utilizzando voli gestiti da altri vettori.
Chi rinuncia a un viaggio su un volo di linea ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto solo quando la tariffa è quella piena e la data di partenza non è stata confermata. Se invece la conferma è già stata data, la compagnia aerea ha il diritto di trattenere il 25% o il 50% dell'importo nel caso di tariffe scontate.
È possibile rivolgersi all'Enac al numero verde 800 898121 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.


FURTO O DANNEGGIAMENTO DEI BAGAGLI • Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato il passeggero ha diritto da parte della compagnia aerea a un risarcimento fino a circa 220 euro per ciascun bagaglio, salvo il caso di una dichiarazione di maggior valore.
Per lo smarrimento o i danni a quello a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, si ha diritto a un risarcimento fino a circa mille euro per passeggero.
La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere scritta e immediata all'atto della riconsegna o al momento in cui questa doveva avvenire e deve essere effettuata sugli appositi moduli disponibili presso l'assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale. Per i voli nazionali, il reclamo scritto deve essere presentato alla compagnia, a pena di decadenza, entro 3 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento ed entro 14 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo. Per le tratte internazionali il reclamo deve invece avvenire entro 7 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento ed entro 21 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo.


Il decalogo del viaggiatore

I diritti del turista nei casi più frequenti di disservizi
1 Diritto ad avere una copia del contratto di viaggio firmato.
2 Mancata fruizione del viaggio: a determinate condizioni si può sostituire a sé un'altra persona senza penali.
3 Il prezzo aumenta oltre il 10%: è possibile recedere senza oneri.
4 Significativa variazione delle condizioni di viaggio e soggiorno: è possibile recedere senza alcun costo.
5 Viaggio annullato: si ha diritto a una meta alternativa o al rimborso della somma versata ( o del biglietto aereo).
6 Mancata fruizione di tutti i servizi promessi: si può inoltrare richiesta rimborso entro 10 giorni dal rientro.
7 Disagio subito durante il soggiorno: si può avanzare richiesta giudiziaria di risarcimento per danno da vacanza rovinata.
8 Overbooking: si ha il diritto di scegliere tra rimborso senza penali dell'intero biglietto e un volo alternativo, anche in data successiva, diretto alla meta prescelta.
9 Cancellazione del volo aereo: si ha diritto al rimborso del biglietto.
10 Fallimento del tour operator: il Fondo di Garanzia ex Dlgs 111/ 95 protegge il turista

http://www.assinews.it/rassegna/arti...010805as2.html
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Vecchio 01-08-05, 08:55   #2 (permalink)
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C'è cartella interessante anche qui su vari argomenti a tutela del turista

http://www.freeforumzone.com/viewdis...f=31239&idc=16
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Vecchio 10-08-05, 16:45   #3 (permalink)
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approfondimento su

www.masterfinance.splinder.com
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Vecchio 08-09-05, 21:30   #4 (permalink)
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22 agosto 2005
Reclami entro dieci giorni dal rientro

Il diritto al reclamo del consumatore può essere inteso come un invito a prevenire cause davanti al giudice attraverso pronte soluzioni agli inconvenienti che possono capitare durante i viaggi. Lo prevede tra l'altro l'articolo 16 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet, . Il primo comma prevede che ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio (si veda in proposito ora il codice del consumo). Il secondo comma del citato articolo prevede che il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza (anche qui si veda ora il codice del consumo).
In relazione al primo comma si può notare che viene posto a carico del consumatore l'onere di segnalare immediatamente disservizi e inconvenienti imputabili all'organizzatore di viaggi. Questa comunicazione potrà essere effettuata con l'intento di sollecitare una soluzione nell'interesse di entrambe le parti. Il turista-consumatore si aspetta l'esatta esecuzione del contratto di viaggio. L'organizzatore, dal canto suo, attraverso i reclami ha la possibilità di prevenire un'eventuale successiva causa, rimediando all'inconveniente in maniera tempestiva.
Il reclamo però oltre che nell'immediatezza del fatto può essere inoltrato entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro. Quanto alle modalità di comunicazione del reclamo e da ritenere che potranno essere utilizzate le modalità previste dagli strumenti delle nuove tecnologie e in particolare si ritiene che potranno essere utilizzate le forme di comunicazione telematiche. In ogni caso il reclamo per essere tale non dovrà essere una generica contestazione di un comportamento diligente dell'organizzatore di viaggi, ma dovrà indicare in maniera netta e precisa un fatto contrario agli obblighi nascenti dal contratto o a quelli collegati per legge al contratto stesso. In effetti gli obblighi di diligenza dell'organizzatore di viaggi derivano anche dal fatto che lo stesso organizzatore di viaggi deve adeguare il suo comportamento a quello che in ogni caso sarebbe una figura ideale, cioè l'organizzatore di viaggio modello.



Stress, risarcimento senza ostacoli

La tutela del turista si fa in quattro: reclami ai tour operator, ricorsi all'Antitrust, conciliazione presso le camere di commercio, causa dinanzi al giudice ordinario.
Il turista gode infatti di una serie di prerogative nei confronti del tour operator e dell'agenzia di viaggi, che possono essere fatte valere attraverso strade molteplici. Anche se quasi tutte a posteriori, ovvero una volta che il danno è fatto.
Il turista ha innanzitutto il diritto a una corretta esecuzione del contratto: niente overbooking alberghiero (camere non disponibili), niente overbooking aereo (posti in aereo non disponibili), niente ritardi o danni nella consegna dei bagagli e mantenimento della qualità promessa del bene e servizio pattuito (categoria dell'albergo, servizi disponibili, confortevolezza della camera, prezzo dei servizi, costi aggiuntivi non preannunciati e così via). Quando pero il contratto non viene eseguito correttamente scatta il diritto al risarcimento del danno. Talvolta il risarcimento del danno è calcolato in misura forfettaria. Altre volte la misura del risarcimento va stabilita in maniera precisa in relazione al pregiudizio subito: in tal caso il risarcimento del danno comprende sicuramente i danni patrimoniali. Altri diritti sono stati riconosciuti dalle sentenze più recenti dei giudici, in particolare il diritto a non essere lesi in prerogative individuali come la serenità e il godimento della vacanza. Ormai questa categoria di danno, anzi, è diventata una categoria autonoma ben identificata, nota come danno da vacanza rovinata, che ha avuto un impulso determinante nella giurisprudenza comunitaria. In questa ipotesi il risarcimento del danno comprende voci di danno non patrimoniale; danno biologico, emotional distress, altro interesse meritevole di tutela.
La materia dei danni derivanti dalla vacanza rovinata di cui si può chiedere il risarcimento ha avuto una sua importante regolamentazione in una sentenza della Corte di giustizia europea (decisione del 12 marzo 2002 nella causa C-168/00). Questa pronuncia, recepita successivamente dai giudici italiani, ha stabilito che la legislazione dei paesi europei deve dare piena applicazione alla direttiva n. 90/314/Cee, sulla vendita di pacchetti turistici ´tutto compreso', assicurando la risarcibilità anche del danno morale.
Questo aspetto era tutt'altro che scontato in paesi, come l'Italia, che pongono restrizioni al risarcimento del danno morale. L'articolo 2059 del codice civile consente il risarcimento dei danni morali solo nei casi espressamente previsti dalla legge e cioè quando il danno (non patrimoniale) deriva da un reato.
Tra l'altro, il decreto legislativo n. 111/95 (confluito nel codice del consumatore), che in Italia ha recepito la direttiva, non ha esplicitato, almeno in una chiara formulazione letterale, la risarcibilità del danno morale, riportando la questione ai principi generali, e cioè all'articolo 2059 del codice civile.
La sentenza della Corte di giustizia ha sostenuto che le legislazioni degli stati europei, nel recepire la stessa, avrebbero dovuto inserire obbligatoriamente l'estensione del risarcimento ai danni morali da vacanza rovinata.
In sostanza, se nel recepire la direttiva è stata omessa la prescrizione di risarcimento del danno morale, allora la normativa nazionale e in contrasto con la disciplina comunitaria.
Secondo questo orientamento giurisprudenziale, dunque, la direttiva comprende il risarcimento dei danni morali.
Un turista italiano che, anche alla luce dell'orientamento della Corte di giustizia europea (decisione del 12 marzo 2002 nella causa C-168/00), voglia chiedere il risarcimento dei danni morali innanzitutto potrà intimare il risarcimento in sede stragiudiziale. In caso di non adesione alla richiesta occorrerà rivolgersi al giudice competente invocando l'applicazione diretta della normativa comunitaria, in espressa deroga all'articolo 2059 del codice civile. Va anche ricordato che l'interessato dovrà dare prova del danno subito, sia di quello patrimoniale sia di quello non patrimoniale. In altre parole, per il danno morale occorrerà circostanziarlo e dare elementi che abbiano forza probatoria. In secondo luogo, occorrerà formulare una richiesta monetaria soggetta al controllo del giudice che, in caso di impossibile determinazione esatta, non potrà fare altro che ricorrere a criteri equitativi.
Il criterio equitativo potrebbe portare a risultati monetari non soddisfacenti, ma in caso di impossibilità a determinare altrimenti l'ammontare del danno non resta altro da fare.
Il turista danneggiato farà bene a sostenere anche che il danno richiesto appartiene a una categoria di danno biologico o di danno edonistico o di altre voci che la giurisprudenza talvolta utilizza per estendere le possibilità di risarcimento, riducendo cosi l'ambito di applicazione dell'articolo 2059 del codice civile.
Sul punto vi è da dire che i giudici italiani, dopo comprensibili tentennamenti fra tesi restrittiva e tesi più favorevole al turista, ormai richiamano nelle proprie pronunce proprio la sentenza comunitaria, con la conclusione di vedere applicato il risarcimento del danno da vacanza rovinata senza ostacoli.



Il ricorso al giudice

La tutela del turista può imboccare la via giudiziaria.
Il turista, che si ritiene danneggiato da un inadempimento del contratto o da un illecito extracontrattuale, può citare avanti al giudice, competente per valore, a seconda dei casi il tour operator, la società organizzatrice del viaggio, l'agenzia di viaggi. Il fronte giudiziario e quello della tutela più avanzata del turista. Una voce di danno che si è fatta strada a tutela del turista-consumatore è il danno da vacanza rovinata, ovvero il danno ulteriore rispetto alle spese sostenute e alle eventuali spese aggiuntive per trovare una alternativa gradita.

La vacanza rovinata implica un pregiudizio alle aspettative di riposo, ma anche alle aspettative di esperienze nuove desiderate o addirittura agognate. Ci si propone di alleviare il pregiudizio da crociera sfumata, da viaggio non certo indimenticabile, da tramonto non goduto, da acropoli non visitata.

Già il tribunale di Torino (con una lontana, ma pur sempre valida sentenza 8 novembre 1996 sull'overbooking alberghiero) descrive le vacanze come un bene che viene acquistato, nel caso del lavoratore, per il recupero delle energie, e più in generale per un fine di riposo e di svago ugualmente oggetto di valutazione economica, ciò che consentirebbe di ritenere il pregiudizio de quo patrimonialmente valutabile.

È arrivato allo stesso risultato il pretore di Roma (sentenza 11 dicembre 1996): la pronuncia romana e interessante anche nel merito, poiché e andata a sanzionare un organizzatore che, non avendo fornito esaurienti informazioni, ha ingenerato disagio nel turista che non e stato messo in condizione di utilizzare i servizi promessi essenziali nell'economia contrattuale.

Altre ipotesi in cui e stato riconosciuto il danno da vacanza rovinata sono i seguenti: notevole sproporzione tra il prezzo previsto dal contratto e dal dépliant mostrato ai viaggiatori e l'effettivo costo del soggiorno (tribunale Bologna 15 ottobre 1992); periodi di soggiorno non usufruito e disagi sopportati per l'inadeguatezza di sistemazioni alternative.

Altro termine emergente nella prassi giudiziaria è l'emotional distress. I venditori di pacchetti turistici faranno bene a preoccuparsi anche degli emotional distresses dei turisti e a scegliere con oculatezza le compagnie aree per gli spostamenti previsti nel viaggio venduto. Qualora il distress si manifesti nel caso di cancellazione di un volo responsabilità è tutta sua. Questo il contenuto in sintesi di una sentenza che può ascriversi tra quelle a oggetto il danno da vacanza rovinata (tribunale di Cagliari del 9/03/2000, nella causa RG. 3524 del 1997).

La base giuridica della sentenza cagliaritana è rintracciabile nel decreto legislativo 17/3/1995 n. 111, emanato in esecuzione della direttiva Cee 90/314 (il tutto si trova trasposto nel Codice del consumatore). Il giudice riporta che per effetto di tale normativa il contratto di vendita del viaggio a forfait deve essere redatto in forma scritta e in termini chiari e precisi (art. 6); devono, inoltre, essere comunicate per iscritto, prima dell'inizio del viaggio/orari, località di sosta intermedia e coincidenze (art. 8 c. 2 lett. a).

Quanto al risarcimento del danno la sentenza ribadisce che l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, anche derivante dal fatto di altri prestatori di servizi dei quali si siano avvalsi, nel caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, salvo che dimostrino l'impossibilità derivante da causa a loro non imputabile (artt. 14 e 16, ove e contemplata l'eventualità del fatto di un terzo comunque imprevedibile ovvero del caso fortuito e della forza maggiore). Alla luce di queste norme il giudice sottolinea che il venditore del pacchetto turistico per liberarsi dalla propria responsabilità deve dimostrare l'interruzione del nesso di causalità, cioè la mancanza di colpa per intervento di una causa imprevedibile nelle diverse possibilità del fatto del terzo, del caso fortuito e della forza maggiore, secondo il meccanismo generale delineato dall'art. 1218 c.c., che pone a carico del debitore l'onere di provare di non aver potuto adempiere correttamente l'obbligazione per cause a lui non imputabili.
http://www2.assinews.it:8080/rassegn...o220805da.html
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Vecchio 03-10-05, 09:59   #5 (permalink)
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Turismo: Telefono blu, in estate 17mila denunce di malavacanza
03//10/2005

Un italiano su 5 ha segnalato disservizi, specie per pacchetti turistici


Circa 17mila segnalazioni, di cui oltre 11mila arrivate via web e il resto al centralino, per un totale di 80mila persone coinvolte. Sono questi i numeri relativi alle denunce raccolte in tutta la stagione estiva dall’associazione di consumatori Telefono Blu, aumentate del 4% rispetto allo scorso anno. Anche se sono ancora pochi gli italiani che, di ritorno dalle vacanze, hanno l’abitudine di segnalare disagi e disservizi: sono infatti solo il 20% del totale dei vacanzieri, ovvero una persona su cinque, rispetto alla percentuale di cinque anni fa, quando solo un italiano su dieci segnalava la sua malavacanza.

Anche per quest’estate i problemi più frequenti sono stati quelli legati ai pacchetti turistici acquistati nelle agenzie di viaggio o via Internet, pari al 29% delle segnalazioni. In questi casi, il 9% dei casi ha riguardato problemi legati al recesso del viaggio per paura del terrorismo. Il 23% delle segnalazioni ha riguardato invece la qualità dei servizi delle strutture ricettive nel nostro Paese e il 16% il settore dei trasporti. In particolare i problemi più frequenti ci sono stati soprattutto per quanti hanno viaggiato con i traghetti e per quanti hanno dovuto prendere un aereo. Il 15% delle segnalazioni, invece, ha riguardato i disagi subiti dai turisti nell’accoglienza e nell’informazione, mentre nell’8% dei casi si è trattato di denunce su inquinamento, ambientale e acustico, e pulizia. Il 7 % delle denunce, infine, è legata ai prezzi troppo alti in bar, ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari.

Le regioni più solerti nel chiamare Telefono Blu e segnalare casi di ‘malavacanza’ sono state la Lombardia, da cui sono giunte il 18% delle segnalazioni, il Lazio, 12%, il Triveneto, 10% e la Campania e l’Emilia Romagna, 8%. Il 7% sono poi giunte dal Piemonte, il 6% dalla Toscana, il 5% dalla Puglia, il 4% dalla Sicilia, il 2% dalla Sardegna.

“Dopo l’estate e il rientro in città - dichiara il presidente di Telefono Blu, Pierre Orsoni - la nostra nuova campagna si chiama ‘abbassa che ti passa’, ed è un forte appello perchè i tre grandi settori, commercio, servizi e enti pubblici, riducano i prezzi e non pratichino aumenti. La nota dolente purtroppo riguarda proprio gli enti pubblici ed i servizi che stanno aumentando i prezzi dei consumi e delle tariffe”. Infine, l’associazione suggerisce come tutelarsi al ritorno dalle vacanze. Se si è acquistato un pacchetto turistico, ricorda Telefono Blu, ci sono dieci giorni per la contestazione del viaggio attraverso una raccomandata. Per problemi con i contratti e per il risarcimento dei biglietti occorre la contestazione scritta, mentre per denunce sulla qualità ambientale e sulla ricettività occorre scrivere ai sindaci delle città coinvolte.

Fonte: Adnkronos

http://www2.assinews.it:8080/testi/i...031005var.html
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Vecchio 05-01-06, 09:26   #6 (permalink)
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Il danno da vancanza rovinata sprinta verso il successo
05/01/2006

Sempre maggiori e numerose le sentenze che ne riconoscono la natura quale danno non patrimoniale

di Bianca Pascotto

Il turista oggi ha senz'altro numerose armi in più contro i disguidi e i disagi di viaggio causati dalle inadempienze dei tour operator e delle agenzie di viaggio.

I cosiddetti viaggi e circuiti "tutto compreso", spesso riservano alcune sorprese che possono riguardare il trasporto (ritardo, spostamento, cancellazione del volo), l'alloggio (mancanza delle qualità promesse della prenotazione alberghiera) e la fruizione dei servizi turistici promessi(escursioni, divertimenti, attività sportive etc..).

Quando si incappa in detti inconvenienti, che spesso hanno risvolti economicamente pesanti per chi si ritrova senza il volo prenotato o senza l'albergo, il turista ha titolo per richiedere all'operatore di viaggio non solo il rimborso di quanto pagato di tasca propria per ovviare al disservizio, ma anche il risarcimento del danno sofferto, che viene definito con la nota locuzione "danno da vacanza rovinata".§

Questo danno comunemente viene definito come quel pregiudizio sofferto dal turista o dal viaggiatore per non aver goduto in modo pieno e completo del viaggio organizzato e della sospirata vacanza.
Al fine di non confondere alcuni concetti in materia di risarcimento del danno, è bene fornire un quadro della normativa che disciplina la materia.

Il contratto di trasporto, ex art. 1678 c.c., è un contratto con il quale il vettore si obbliga a trasferire le persone da un luogo ad un altro ed è responsabile, oltre che per il corretto adempimento del trasporto in termini di tempi e luoghi, anche degli eventuali danni alla persona causati durante il trasporto.

Il contratto di viaggio è un contratto atipico che trova la sua fonte nella Convenzione Internazionale di Bruxelles, ratificata con la legge del 27.12.1977 n. 1084 (che concerne solo la disciplina dei viaggi internazionali), e che prevede al suo interno un insieme di prestazioni che riguardano il trasporto, l'alloggio e altri servizi complementari al viaggio.

I viaggi "tutto compreso", terza categoria che comprende anche i viaggi a breve tratta, sono regolati dalla legge del 17.03.1995 n.111 che ratifica la direttiva CEE n. 314 del giugno del 1990, che disciplina quei viaggi che prevedono la combinazione di almeno due dei servizi compresi tra il trasporto, l'alloggio e servizi turistici non accessori, e una durata superiore alle 24 ore, o di almeno una notte.

Ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Bruxelles (che riguarda i viaggi internazionali), l'organizzatore del viaggio o l'agente di viaggio, rispondono per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a causa dell'inadempimento totale o parziale degli propri obblighi di organizzazione del viaggio.

Tralasciando la differenza tra le due forme contrattuali disciplinate nella Convenzione (nel contratto di organizzazione di viaggio,l 'organizzatore organizza in nome proprio e con propria struttura l'insieme dei servizi, nel contratto di intermediazione, l'agente di viaggio procura al turista uno o più servizi in nome dell'organizzatore e quindi agisce in rappresentanza di quest'ultimo), l'obbligo al risarcimento sorge tutte le volte in cui si verifichi una mancata corrispondenza tra il servizio offerto e quello effettivo, un disservizio o una violazione degli obblighi del mandato.

Alla stessa stregua dell'articolo sopra citato, l'art. 5 della Direttiva CEE n.314 (viaggi tutto compreso), dispone che l'organizzatore del viaggio o il venditore risponde dei danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto e al n. 2, comma quarto, aggiunge "per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole".

Entrambe le norme prevedono l'obbligo al risarcimento del danno a favore del turista ed il danno può essere non solo di natura patrimoniale (rimborso delle spese sofferte o risarcimento dei danni materiali subiti anche le eventuali lesioni personali), ma anche di natura non patrimoniale.

Le perifrasi utilizzate dal legislatore comunitario quali "qualunque pregiudizio sofferto" e "danni diversi da quelli corporali", si riferiscono ad un concetto di danno che supera l'esiguo limite della concreta materialità in cui si estrinseca l'effetto dannoso per includere, altresì, ogni forma di danno anche quello morale, subito in conseguenza all'inadempimento.

E' in queste norme che si rinviene l'ingresso normativo del danno da vacanza rovinata, cioè di quel danno che non ha natura patrimoniale ma che consiste in una sofferenza o afflizione per non aver potuto godere appieno della vacanza.

Il problema della sua qualificazione giuridica non è specioso per la nostra normativa.
Il codice civile prevede due sole fattispecie di danno risarcibile, quello patrimoniale e quello non patrimoniale (cd. danno morale), che è previsto dall'art. 2059 c.c. e viene riconosciuto solo nei casi espressamente previsti dalla legge ed in particolare quando il fatto illecito è configurato dalla legge come reato.

Ne discende l'ovvia conseguenza che il danno da vacanza rovinata, non costituendo un illecito penale, non poteva trovare ingresso nel nostro sistema in quanto non possedeva i requisiti previsti dall'art. 2059 c.c. (Corte d'Appello di Milano, 21.06.88, Trib. Venezia, 24.09.00)

La legge n.111 che recepisce la direttiva sui viaggi tutto compreso, non ha modificato la struttura del danno risarcibile, ma per certo ha creato un canale privilegiato d'ingresso alle norme comunitarie, che vengono oramai richiamate ed utilizzate dalla giurisprudenza per giustificare e riconoscere questo peculiare danno, driblando a volte la norma interna.

La giurisprudenza di questi ultimi anni ha, infatti, mutato atteggiamento sul danno da vacanza rovinata.
Traendo spunto dal disposto dell'art. 13 della Convenzione e dall'art. 5 della direttiva CEE, la giurisprudenza di merito ha ritenuto meritevole di tutela il danno da vacanza e ha legittimato i presupposti della sua risarcibilità, riconducendoli per similitudine a quelli della fattispecie del danno biologico.

Il disagio, lo stress e i turbamenti subiti dal turista assumono le vesti di un danno alla salute e possono, quandi, identificarsi in quel pregiudizio all'integrità psicofisica che oramai è unanimamente riconosciuto e tutelato sotto la voce del danno biologico (Giudice di Pace di Roma, 22.02.05; Giudice di pace di Castellamare di Stabia del 28.10.05.).

Non solo, ma allargando il concetto del pregiudizio alla salute che consegue alla vacanza rovinata, alcuna giurisprudenza ora tende a collocarlo nell'ambito del danno esistenziale (Giudice di Pace di Casoria del 08.11.05; contra Tribunale di Monza, 19.05.2003 n. 1617 che riconosce il danno da vancanza rovinata e gli conferisce la piena valenza di danno patrimoniale.), sostenendo che, il mancato o turbato godimento della vacanza, danneggia l'individuo nella sua vita di relazione, nella sua possibilità di interagire con l'esterno, nello svolgimento delle sue attività, limitando e ledendo in tal modo valori di rilevanza costituzionale.

La lesione che consegue all'inadempimento del contratto di viaggio, nell'ottica sopra esposta, non colpisce solo il patrimonio del turista ma si estende anche alla sfera emotiva e psicologica della persona, incidendo negativamente sulla sua salute.

L'aver ricondotto il danno da vacanza rovinata nell'alveo del danno biologico e più strettamente anche in quello del danno esistenziale, ha come diretta conseguenza quella di avvalorare e riconoscere la componente non patrimoniale del danno, argianando in tal modo lo sbarramento creato dall'art. 2059 del codice civile.

Del resto, senza voler forzare il concetto del danno morale, si rinvengono nella legge n.111/05 che recepisce la direttiva comunitaria, molte argomentazioni a sostegno del riconoscimento del danno non patrimoniale.

L'art. 13 recita che il consumatore ha il diritto "…ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto", e l'art. 16 disciplina la responsabilità per "…per i danni diversi da quelli alla persona...".
Queste locuzioni delineano senza ombra di dubbio una fattispecie di danno che supera il concetto del danno patrimoniale per sconfinare in quello ulteriore del danno morale.
http://www2.assinews.it:8080/testi/t...050106tec.html
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