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Servizi finanziari, garanzie Ue
30 luglio 2005
Servizi finanziari, garanzie Ue CONSIGLIO DEI MINISTRI • Approvati ieri numerosi decreti legislativi che recepiscono direttive comunitarie L' Italia si allinea alle regole Ue sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, che consentiranno al consumatore di poter scegliere servizi forniti anche da intermediari stabiliti in u n o S t a t o membro diverso dal nostro e offriranno un quadro più ampio di garanzie per il contraente debole. Il Consiglio dei ministri di ieri ha, infatti, approvato, in via definitiva ( nell'ambito di un pacchetto di 15 provvedimenti di " fonte" comunitaria) il decreto legislativo che recepisce nel nostro Paese la direttiva 2002/ 65/ Ce. La nuova regolamentazione, tende a riavvicinare le legislazioni degli Stati membri introducendo regole minime obbligatorie, per garantire ai consumatori l'accessibilità alla più ampia gamma di servizi finanziari disponibili nella Comunità. In particolare, sarà possibile stipulare a distanza ( per esempio, tramite strumenti informatici) qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, previdenziale, di investimento o pagamento. Le garanzie del consumatore. Il nuovo quadro normativo si preoccupa di fissare, tra l'altro, le regole di tutela del consumatore per evitare che questi possa subire danni in modo inconsapevole. Le garanzie e i diritti fissati dalle disposizioni non possono essere oggetto di rinuncia da parte del consumatore. Il primo obbligo che la direttiva impone è quello di informazione preventiva del consumatore per quanto riguarda: • Il fornitore. Questi deve comunicare al consumatore la sua identità e quella del suo rappresentante che è stabilito nello Stato membro del consumatore. In ragione delle caratteristiche del fornitore, il consumatore deve essere informato anche del fatto che per lo svolgimento della sua attività il fornitore è soggetto ad autorizzazione: in questo caso, il fornitore deve indicare gli estremi dell'autorità di controllo. • Il servizio finanziario commercializzato. Le informazioni del fornitore devono chiarire la natura del servizio finanziario che si intende commercializzare, il prezzo totale che il consumatore deve sopportare ( compresi oneri, commissioni, spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore) il limite durante il quale le informazioni fornite sono valide e le modalità di pagamento ed esecuzione del servizio. • La natura e le condizioni del contratto a distanza. Il fornitore deve indicare chiaramente le regole che governano il contratto, il foro competente, la lingua con cui tutte le informazioni sono comunicate. • Le possibilità di ricorso o l'esistenza di rimedi. Tra le informazioni preliminari il fornitore deve indicare con chiarezza al consumatore l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e ricorso e le modalità con cui esercitarle, nonché l'esistenza di fondi di garanzia o altri dispositivi di indennizzo. Il diritto di recesso. Questo diritto è previsto nella misura di 14 giorni di calendario senza penali e senza che il consumatore debba indicare il motivo. Il termine è esteso a 30 giorni per i contratti su prodotti assicurativi vita o piani pensionistici individuali. Il diritto di recesso non opera per servizi finanziari soggetti a fluttuazioni del mercato di riferimento non dipendenti dal f o r n i t o r e ( quali, per esempio, operazioni di cambio, valori mobiliari contratti a termine), polizze di assicurazione viaggio e bagagli e contratti interamente eseguiti su richiesta esplicita del consumatore. Il recesso deve essere fatto valere con una comunicazione conformemente alla legislazione nazionale. I servizi e le comunicazioni non richieste. La nuova regolamentazione vieta la fornitura a un consumatore di servizi non richiesti. L'uso di comunicazioni via fax o automatizzate deve essere preventivamente autorizzato dal consumatore. http://www.assinews.it/rassegna/arti...300705ba4.html |
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8 agosto 2005
Accordo concluso, ci ripenso Particolare importanza nel sistema di tutela dei consumatori nelle transazioni creditizie delineato dalla direttiva europea n. 2002/65/ Ce, recepita nel nostro ordinamento con il dlgs approvato dal governo lo scorso 29 luglio, riveste la disciplina del diritto di recesso, che garantisce una sorta di facoltà di ripensamento del cliente in merito alla conclusione dell'accordo. Bisogna innanzitutto sottolineare che detto periodo è stato determinato in 14 giorni di calendario (aumentato fino a 30 per i contratti su prodotti assicurativi vita o piani pensionistici individuali) e che il contraente non è tenuto a indicare la motivazione della propria scelta, né è possibile addebitare al medesimo penali a qualsiasi titolo. Questo diritto, tuttavia, non è operante per i servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare (per esempio operazioni di cambio, valori mobiliari, quote di un organismo di investimento collettivo, contratti futures, contratti a termine su tassi di interesse, contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari), per le polizze di assicurazione viaggio e bagagli o per le analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese, per i contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il proprio diritto di recesso. Quest'ultimo dovrà essere azionato mediante una comunicazione inviata dal consumatore all'operatore finanziario prima della scadenza del termine di recesso e che costituisca idoneo mezzo di prova. Sarà quindi sempre necessaria la forma scritta. Il consumatore che eserciti il diritto di recesso potrà essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore nel tempo già trascorso. Detto importo, comunque, non può eccedere un costo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza né essere tale da poter costituire una sorta di penale. Il fornitore è inoltre tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario, tutti gli ulteriori importi da questo versatigli in conformità del contratto. La direttiva europea aveva anche invitato gli stati membri a predisporre e/o accertare la presenza di adeguate misure finalizzate all'annullamento dei pagamenti effettuati mediante carta di credito in caso di uso fraudolento della stessa nell'ambito di contratti a distanza riaccreditando in tale caso al consumatore l'importo versato. http://www.assinews.it/rassegna/arti...080805ca2.html |
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25 agosto 2005
Servizi finanziari on-line, più tutele In arrivo il decreto legislativo che recepisce le norme Ue. Garanzie estese al settore assicurativo. È Informazione e recesso: sono i binari su cui si sviluppa la tutela del consumatore che acquista servizi finanziari e assicurativi con un contratto a distanza (per esempio in rete). A tracciare la disciplina della materia è il decreto legislativo attuativo della direttiva 2002/65/Ce, sulla commercializzazione di servizi bancari, di pagamento, d'investimento, e di quelli assicurativi e di previdenza individuale che sono offerti ai consumatori mediante tecniche di vendita a distanza. Il decreto approvato il 29 luglio è arrivato al traguardo e attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento riguarda un settore molto ampio che tocca appunto innanzi tutto banche e assicurazioni. Lo sviluppo dell'articolato segue un'impostazione ormai consolidata delle discipline a tutela dei consumatori: informazione precontrattuale, diritto di recesso (senza penali e giustificazioni), tutele del consumatore attraverso l'esercizio di poteri inibitori e sanzionatori delle autorità di vigilanza e della magistratura. Il provvedimento riguarda qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, e cioè qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale. Da una parte c'è il consumatore e dall'altra ci sono i fornitori, e quindi le imprese bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria, gli istituti di emissione di moneta elettronica e così via. Prima del contratto il fornitore è tenuto a pressanti obblighi informativi. In particolare, il consumatore ha diritto a un poker di notizie su: fornitore (identità, autorità di controllo); servizio finanziario (caratteristiche, costi principali e accessori); contratto a distanza (in particolare sulle modalità pratiche del diritto di recesso); ricorso (metodi stragiudiziali di soluzione delle controversie, fondi di garanzia). Se si usa il telefono, poi, il fornitore deve rispettare le prescrizioni dell'articolo 8: preliminare a tutto deve essere l'informazione sull'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore da dichiarare in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore. Le informazioni prescritte dal decreto in esame non sostituiscono, ma si aggiungono a tutte le informazioni che devono essere fornite per disposizione delle autorità di settore: Cicr, Consob, Bankitalia. Queste stesse informazioni devono essere accessibili, mediante sistemi telematici. In ogni caso è sempre salvo il diritto di ottenere le informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. L'articolo 11 introduce il diritto di recesso: è il diritto di ripensarci e di sciogliersi senza alcun onere o penale e senza bisogno di motivare in alcun modo. Il decreto prevede a favore del consumatore il termine base di 14 giorni, che diventano 30 per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e le operazioni aventi a oggetto gli schemi pensionistici individuali. In materia occorre, però, fare attenzione, perché il diritto di recesso non è generalizzato. È, infatti, nutrita la serie di esclusione del diritto di recesso, comprendente tutte le ipotesi in cui il recesso sarebbe in sostanza una troppo facile via d'uscita per il consumatore in relazione a profili di rischi intrinseci al prodotto finanziario acquistato. In dettaglio, non si esercita il recesso per i servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso. Altri elementi ulteriori a tutela del consumatore sono il divieto di effettuare servizi non richiesti, che comunque non obbligano l'utente, neppure se rimane inerte (articolo 14); il divieto di comunicazioni a distanza senza previo consenso del destinatario (articolo 15); l'irrinunciabilità dei diritti (articolo 17). La disciplina sostanziale è arricchita dal sistema sanzionatorio: sanzioni amministrate comminate dalle autorità di vigilanza; nullità del contratto (solo a favore del consumatore); sanzioni amministrative e penali previste dal Codice della privacy. Da un punto di vista delle procedure vanno segnalati: la legittimazione delle associazioni dei consumatori a ricorsi collettivi sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale (inibitorie), l'incentivo a conciliazioni (articolo 19), l'accollo al fornitore di stringenti oneri probatori con conseguente liberazione del consumatore (articolo 20). http://www.assinews.it/rassegna/arti...o250805as.html |
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24 settembre 2005
Diritto di recesso ametà Tutela dei consumatori / Nuove regole per il collocamento diretto di servizi finanziari Saranno in vigore il 7 ottobre le regole sulla vendita a distanza di servizi finanziari. Il decreto legislativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale giovedì scorso, recepisce una direttiva comunitaria, la 2002/ 65/ CE, che impone una serie di obblighi agli intermediari a tutela dei consumatori. In un unico punto di suspence in cui la disciplina europea aveva dato discrezionalità ai legislatori nazionali, l'entità delle sanzioni: e quello italiano ha deciso di allinearsi ai bassi livelli delle altre in vigore in materia finanziaria e assicurativa: da 5 a 50mila euro è la somma che il fornitore del servizio finanziario dovrà sborsare, se ostacolerà l'esercizio di recesso o il mancato rimborso al consumatore; sanzioni raddoppiate in caso di particolare gravità. Ma quali sono i diritti di chi acquista strumenti finanziari o assicurativi su Internet o al telefono? L'elemento centrale è il diritto di recesso: ci saranno 14 giorni di tempo per poterlo esercitare e 30 giorni in caso di polizze Vita o forme pensionistiche individuali. L'effetto della facoltà di ripensamento sarà la restituzione dei premi versati, da cui sarà sottratta una somma, proporzionale al periodo in cui la compagnia si è assunta i rischi per conto del consumatore. C'è però un'eccezione importante: sono esclusi dal diritto di recesso i prodotti finanziari, in quanto « il prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non é in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso » . Chi compra un fondo comune, oppure opera sul mercato monetario, dei cambi, future, opzioni, swap e in genere valori mobiliari non avrà dunque la facoltà di ripensamento. Da rilevare che rispetto alla percedente versione del testo, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale inserisce una novità rilevante che riguarda le polizze Rc auto: in caso di sinistro durante il periodo " finestra" in cui è in vigore il diritto di recesso, questo non si potrà esercitare. Per salvaguardare i diritti dei terzi, eventualmente coinvolti in un incidente. Oltre al tema sul diritto di recesso, il decreto fissa una serie di paletti molto chiari sull'informazione preliminare ad una vendita a distanza; per esempio sui servizi non richiesti o sul silenzio/ assenso, che non determina l'approvazione ad un'offerta di acquisto. Il provvedimento giunge a chiarire molti punti, in modo utile per rendere trasparenti i rapporto tra offerta e domanda di prodotti finanziari e assicurativi a distanza. Ciò che è meno chiaro è l'effetto sistemico dell'applicazione della direttiva europea: nata per rendere omogenea la normativa comunitaria, con un ( forse troppo) timido tentativo di creare un passaporto comunitario, ha avuto come sbocco una legge che tutela — in questo caso — il consumatore italiano. Ponendo una barriera normativa all'intermediario europeo che intende affacciari ad altri mercati domestici. Il rischio è creare 25 discipline differenti, con i player online obbligati ad uno slalom legislativo europeo. Marco lo Conte http://www.assinews.it/rassegna/arti...240905ba2.html |
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Vendite al dettaglio di servizi finanziari: le nuove tutele per i consumatori
27/09/2005 E’ stato pubblicato in G.U. il decreto attuativo della direttiva 2002/65/CE, che introduce una disciplina comune per le vendite al dettaglio di servizi finanziari - bancari, assicurativi o d'investimento - concluse tra un fornitore e un consumatore tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali telefono, fax, internet, TV interattiva, posta elettronica, con l’obiettivo di agevolare la diffusione di queste tecniche di commercializzazione a livello comunitario e di tutelare contestualmente anche i consumatori, ossia le parti deboli del rapporto contrattuale. La disciplina regola le fasi dell'offerta, della negoziazione e della conclusione del contratto tra il fornitore e il consumatore, in favore del quale sono disposti gli obblighi di informativa preventiva, con riguardo sia all'offerta indifferenziata, sia alle specifiche condizioni contrattuali che regolano il rapporto. Il consumatore può inoltre esercitare il diritto entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto senza penali e senza dover indicare il motivo; a questi spetta anche la restituzione delle somme versate, salvo le spese. Il fornitore che ostacola il diritto di recesso del consumatore o che si sottrae all’obbligo del rimborso è punito con una sanzione da cinquemila o cinquantamila euro per ciascuna violazione. Clicca qui per visualizzare il Decreto n. 190/2005 http://www2.assinews.it:8080/testi/dlgs190805_190.pdf |
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3 ottobre 2005
Pagamento del servizio fornito prima del recesso A seguito dell'esercizio del diritto di recesso il consumatore dovrà pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza (tenuto conto che l'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore) restituendo altresì al fornitore ogni bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro 15 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Nell'ipotesi in cui si tratti di un contratto di assicurazione l'impresa assicuratrice è autorizzata a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In ogni caso il dlgs 190/05 pone dei limiti all'importo che il debitore è tenuto a pagare stabilendo che tale somma non può eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito (in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza) ne può essere di entità tale da poter costituire una penale. Il diritto del fornitore a ricevere dal consumatore il pagamento di tale importo è subordinato all'onere di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto. Il diritto del fornitore decade se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. Il fornitore dovrà rimborsare al consumatore, entro 15 giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, a eccezione dell'importo pagato in relazione servizio finanziario effettivamente prestato. L'ostacolo dell'esercizio del diritto di recesso (cosi come il mancato rimborso al consumatore delle somme da questi eventualmente pagate) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5 mila a euro 50 mila, importi raddoppiati nei casi di particolare gravità o di recidiva. L'ostacolo del diritto di recesso ovvero il mancato rimborso delle somme eventualmente pagate dal consumatore provoca la nullità del contratto secondo qunato stabilito dall'art. 16. La nullità del contratto consegue anche alla violazione degli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche. Il dlgs 190/05 vieta inoltre la fornitura di servizi finanziari al consumatore che non ne ha preliminarmente fatto richiesta, se la fornitura comporta una domanda di pagamento immediato, o differito specificando anche che in caso di fornitura non richiesta: ¥ il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva, e che ¥ la mancata risposta non significa consenso. http://www.assinews.it/rassegna/arti...o031005po.html |
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3 ottobre 2005
Comunicazioni mediante telefonia vocale Tra le varie ipotesi disciplinate espressamente dal dlgs 190/05 in relazione alle modalità di comunicazione l'art. 8 pone dei limiti ben precisi alle ´comunicazioni mediante telefonia vocale' stabilendo che in questo tipo di comunicazioni sia l'identità del fornitore che il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera in equivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore. L'art. 8 prevede inoltre che siano fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni relative: ¥ all'identità della persona in contatto con il consumatore e al suo rapporto con il fornitore; ¥ alla descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; ¥ al prezzo totale (comprensivo degli oneri fiscali) che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario; ¥ all'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo; ¥ all'esistenza o alla mancanza del diritto di recesso e se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare nel caso in cui il servizio finanziario sia stato in parte già effettivamente prestato dal fornitore. http://www.assinews.it/rassegna/arti...031005po2.html |
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Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190
Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (G.U. 22 settembre 2005, n. 221) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE; Vista la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. (Oggetto e campo di applicazione) 1. Il presente decreto si applica alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal fornitore. 2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è un accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore. Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «contratto a distanza»: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale; c) «fornitore»: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza; d) «consumatore»: qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale; e) «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti; f) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; g) «operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza; h) «reclamo del consumatore»: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori; i) «interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione. Art. 3. (Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza) 1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti: a) il fornitore; b) il servizio finanziario; c) il contratto a distanza; d) il ricorso. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori. 3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica. 4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso. Art. 4. (Informazioni relative al fornitore) 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo. Art. 5. (Informazioni relative al servizio finanziario) 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo; e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione. Art. 6. (Informazioni relative al contratto a distanza) 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso; e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza; f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente; g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza. Art. 7. (Informazioni relative al ricorso) 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano: a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene; b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. Art. 8. (Comunicazioni mediante telefonia vocale) 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore; b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti: 1) l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore; 2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; 3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo; 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo; 5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 10. Art. 9. (Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni) 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato. 2. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE. 3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero delle attività produttive le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza. 4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero delle attività produttive. Art. 10. (Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari) 1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta. 2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1. 3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato. |
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Art. 11.
(Diritto di recesso) 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. 3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). 4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. 5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato; d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 10, comma 1. 6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d). 7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427. 8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo. Art. 12. (Pagamento del servizio fornito prima del recesso) 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 11, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 2. L'importo di cui al comma 1 non può: a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza; b) essere di entità tale da poter costituire una penale. 3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 11, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro 15 giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. 5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5. Art. 13. (Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza) 1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f). 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore. 3. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato. 4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime. Art. 14. (Servizi non richiesti) 1. E' vietata la fornitura di servizi finanziari al consumatore che non ne ha preliminarmente fatto richiesta, se la fornitura comporta una domanda di pagamento immediato, o differito. 2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso. Art. 15. (Comunicazioni non richieste) 1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore: a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico; b) telefax. 2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori. Art. 16. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui al presente decreto, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 18, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui al presente decreto e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore. 4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche. 5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni. 6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 17. (Irrinunciabilità dei diritti) 1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni del presente decreto. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto. Art. 18. (Ricorso giurisdizionale o amministrativo) 1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni del presente decreto. 2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni del presente decreto nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1998. 3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni del presente decreto. 4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore. Art. 19. (Composizione extragiudiziale delle controversie) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET). 2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. Art. 20. (Onere della prova) 1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto; c) l'esecuzione del contratto; d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. 2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono abusive ai sensi dell'articolo 1469-bis, terzo comma, n. 18), del codice civile. Art. 21. (Misure transitorie) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti. Art. 22. (Clausola di invarianza degli oneri) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
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TUTELA CONSUMATORI. Servizi finanziari, nuove regole sulla vendita a distanza
06/10/2005 - 12:26 Entreranno in vigore domani, 7 ottobre, le nuove norme sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Tra le novità introdotte figura il diritto del consumatore di recedere dal contratto senza penali. Entreranno in vigore domani, 7 ottobre, le nuove norme sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005 del decreto Legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, il Governo ha adeguato la normativa esistente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/65/CE per quanto concerne le vendite al dettaglio di servizi bancari, d'investimento o assicurativi, realizzate per mezzo di strumenti a distanza quali telefono, fax, internet, etc. Tra le novità introdotte figura il diritto del consumatore di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro i 14 giorni successivi alla sua stipula. Questo termine è esteso a 30 giorni qualora il contratto abbia per oggetto assicurazioni sulla vita e operazioni relative a schemi pensionistici individuali. Il fornitore che contravviene alle norme prevista dal decreto, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. HC 2005 - redattore: VC http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=3458 |
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