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Regole in aiuto dei consumatori
30 luglio 2005
Regole in aiuto dei consumatori A un anno e nove mesi dalla conclusione dei lavori della commissione che ho presieduto, il Consiglio dei ministri, il 22 luglio scorso, su proposta del ministro delle Attività produttive, Claudio Scajola, ha approvato il cosiddetto " Codice del consumo". Seguendo le procedure richieste dalla redazione di questi testi, che non sono più veri e propri testi unici, ma rielaborazioni organiche di interi settori dell'ordinamento, con facoltà di adeguare la disciplina vigente alla normativa comunitaria, ex legge 400/ 1988, l'iter del provvedimento è stato molto articolato. Hanno inciso soprattutto sul testo il parere del Consiglio di Stato, le osservazioni degli stakeholders, e, strada facendo, qualche altra sollecitazione proveniente da istituzioni e commissioni parlamentari. Nella sostanza, tuttavia, lo spirito e la lettera della versione originaria non hanno subito alterazioni eccessive. I lavori sono stati segnati da una collaborazione eccezionale con la professoressa Daniela Primicerio, direttore generale e presidente delegato del Cncu, con gli esperti degli uffici e con i colleghi ( in particolare Liliana Rossi Carleo) con cui abbiamo discusso a lungo principi generali e formule di collegamento tra le disposizioni e gli aggiornamenti. Le novità del testo. Rispetto al modello consegnato nell'ottobre 2003 alcune novità debbono essere rimarcate, perché sono d'ausilio all'interpretazione del testo e alla sua applicazione da parte di consumatori, professionisti, delle loro rispettive associazioni, e, naturalmente, di giudici e avvocati. Le premesse da cui aveva preso le mosse la Commissione ministeriale erano due: • raccogliere la normativa vigente in materia di rapporti con i consumatori ( una normativa alluvionale e disorganica, anche per ragioni di tecnica normativa comunitaria) e trasporla in un contesto ragionato, assumendo come filo conduttore le fasi del rapporto di consumo; • conservare nel Codice civile le regole concernenti le clausole vessatorie e le vendite ai consumatori, per soddisfare quella esigenza di " generalità" delle disposizioni che la dottrina civilistica aveva loro assegnato, essendo il Codice civile la normativa generale dei rapporti tra privati. Il testo finale è per questi aspetti diverso: dal Codice civile sono stati espunti gli articoli 1469 bis sexies e 1519 bis nonies, per essere inseriti nel codice di settore. Spetterà ora all'interprete stabilire se questa scelta implichi solo un'operazione di " maquillage" normativa, oppure se rivesta un significato ulteriore, e cioè che quelle disposizioni, avulse dal Codice civile, abbiano perso il loro carattere " generale" e debbano subire l'interpretazione propria delle leggi speciali, che non può essere, per sua natura, né estensiva, né analogica. Oppure se si debba ritenere che la loro inserzione in un " codice" di settore non incida né sulla loro interpretazione e applicazione pregressa né su quelle future. Così per la mancata correzione della formula — erroneamente contenuta nel Codice civile e ora riprodotta all'articolo 33 del Codice del consumo — sulla valutazione di vessatorietà delle clausole « malgrado la buona fede » , che la Commissione aveva proposto di mutare, tenendo conto della dottrina italiana e dei testi degli altri ordinamenti d'Europa — nella più esatta formula « in contrasto con la buona fede » . Si deve anche notare che l'esigenza di concentrare nel Codice del consumo tutte le disposizioni riguardanti i consumatori non è stata soddisfatta compiutamente, perché — a parte le regole sul credito al consumo, estratte dal Testo unico bancario — ve ne sono altre concernenti i contratti bancari, del mercato finanziario e i contratti assicurativi che sono rimaste fuori dalla compilazione: all'origine, l'esclusione era giustificata, in quanto si era ritenuto di procedere solo con norme di rinvio; oggi lo è meno, essendo prevalsa la linea della tendenziale completezza del codice. I vantaggi del testo. Avere raccolto tutte ( o al meno, quasi tutte) le disposizioni in un codice di settore costituisce comunque un notevole vantaggio per i consumatori, ma, credo, anche per i professionisti. E ciò non solo per ragioni di tecnica normativa, ma anche per ragioni di politica del diritto. In fin dei conti, solo la Spagna ha una legge generale onnicomprensiva; la Francia ha un testo unico ( e non un codice di settore come lo intendiamo noi); il Belgio una proposta di legge non ancora attuata, mentre in altri Paesi si è preferito novellare il Codice civile, come in Olanda e, più di recente, in Germania. Il cittadino in quanto consumatore trova dunque un riconoscimento ulteriore nei testi normativi, oltre alla proclamazione dei suoi diritti contenuta nel Trattato dell'Unione europea, nella Carta di Nizza e nella Costituzione europea. Già i diritti fondamentali dei consumatori erano stati codificati nella legge 281/ 1998, ma oggi questi diritti sono integrati nel Codice del consumo da disposizioni che riguardano l'educazione e l'informazione dei consumatori oltre dalle regole che sono state incluse o corrette per dare maggior chiarezza a questo corpus normativo. Le attese dei consumatori nell'immediato futuro. Alcune direttive comunitarie attendono la propria attuazione: si tratta, in particolare, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali ( 2005/ 29/ Ce) e di quella sui mercati finanziari ( 2004/ 39/ Ce). Sembra in dirittura d'arrivo la disciplina sulla tutela dei risparmiatori; pendono in Parlamento i progetti di legge sulle class action, di cui la Commissione non ha potuto occuparsi, perché non incluse nella delega. È possibile che il nuovo Codice diventi un contenitore organico anche di questi provvedimenti, quanto meno là dove essi incidano diritti e interessi dei consumatori. Il Codice del consumo, dunque, non è solo un manifesto dei diritti dei consumatori ma anche un utile strumento di normazione. http://www.assinews.it/rassegna/arti...300705ba5.html |
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29 agosto 2005
Un solo Codice per tutti i consumi DIRITTI•Raccolti e armonizzati in un testo normativo i provvedimenti che disciplinano i contratti in generale e in settori particolari C entoquarantasei articoli per 21 provvedimenti. E la possibilità di " ospitarne altri" in futuro. Il Codice del consumo varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri a fine luglio si presenta come « un testo aperto— osserva Daniela Primicerio, direttore generale e presidente delegato del Cncu ( Consiglio nazionale consumatori e utenti presso il ministero delle Attività produttive) — che concentra, armonizzandole e chiarificandole, le norme vigenti in materia di rapporti con il consumatore e potrà accogliere gli ulteriori interventi sul tema. Un'iniziativa che pone l'Italia all'avanguardia fra i partner europei » . Contratto, garanzia, pubblicità, viaggi organizzati, e molto altro ancora: dalla sua entrata in vigore è a questo testo organico e ragionato al quale si farà riferimento per chiarire diritti e risolvere controversie. 7 Iter e struttura. Il Codice nasce nell'ambito del progetto di riassetto normativo annunciato nel 2001 ed è uno dei dieci interventi di codificazione che la legge 229/ 2003 ha affidato al Governo. A un anno e nove mesi dalla conclusione dei lavori della commissione — sentiti il parere del Consiglio di Stato e le sollecitazioni di istituzioni e commissioni parlamentari— il decreto si articola in sei parti che prendono in considerazione tutte le fasi del rapporto di consumo fino agli strumenti di difesa dell'utente. Nel testo confluiscono norme che toccano specifici settori e che, dalla data di entrata in vigore del Codice, saranno da questo sostituite ( si veda la tabella). 7 Qualche modifica. Al di là dell'operazione di armonizzazione, qualche novità c'è: ad esempio — nella prima parte del Codice, che contiene le disposizioni generali — all'articolo 2 viene estesa la definizione di consumatore, che non è più solo il soggetto che opera in veste non professionale, ma anche la persona fisica destinataria di comunicazioni commerciali e quella che agisce « prevalentemente » per scopi estranei all'attività professionale. Per la prima volta — recependo un principio comunitario — si introduce il concetto del « diritto dei consumatori all'educazione al consumo » , tanto che a « educazione, informazione e pubblicità » è dedicata la seconda parte del Codice. Altro intervento riguarda le televendite ingannevoli, in particolare per quanto riguarda l'astrologia e i pronostici di gioco; poi c'è il diritto di recesso, il cui termine per esercitarlo viene uniformato per vendite a distanza, fuori dai locali commerciali e multiproprietà; infine sui prezzi dei carburanti varranno le stesse regole di chiarezza previste per altri prodotti. Nel Testo unico confluiscono anche importanti articoli del Codice ( clausole vessatorie e garanzia). 7 In lista d'attesa. Niente da fare ancora, invece, per la class action ( non entra nella parte dedicata alle azioni di difesa dei consumatori) né in materia di credito al consumo: chi ha chiesto un finanziamento, nei casi di inadempimento del fornitore del bene, potrà sospendere il pagamento alla finanziaria solo quando vi sia un accordo che attribuisce a questa l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. A CURA DI rossella. cadeo@ ilsole24ore. com Prezzi e spot trasparenti T rasparenza nelle comunicazioni al consumatore: è questo il filo conduttore che lega le disposizioni normative accorpate nella seconda parte del Codice del consumo ( articoli 4 32), intitolato « Educazione, informazione, pubblicità » . 7 Prezzi. Tra i vari argomenti riportati in questa parte, si pone in evidenza il tema dei prezzi, laddove si riportano gli articoli del Dlgs 84/ 2000 sull'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura. Con una ulteriore precisazione a proposito dei carburanti: il Testo unico ( articolo 15) dice che le disposizioni sulle modalità di comunicazione dei prezzi debbano essere applicate anche alla vendita di carburante. In particolare i listini esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione « devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori » ; inoltre dovranno essere esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale. 7 Pubblicità e televendite. Qualche innovazione anche in materia di pubblicità: innanzi tutto l'articolo 18 stabilisce che le disposizioni si applicano « a ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata » , anche al fine di rendere possibile il futuro inserimento nel Codice di ulteriori disposizioni. Inoltre per operatore pubblicitario — qualora non sia possibile identificare il committente e l'autore — in alternativa al proprietario del mezzo di diffusione si intende in alternativa il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva. Viene inoltre rafforzata la tutela del consumatore in materia di televendite: le disposizioni del Codice di autoregolamentazione pubblicitaria del 2002 viene infatti estesa alle televendite di astrologia, cartomanzia e simili nonché ai servizi di pronostici per i giochi e lotterie. 7 Minori. Bando all'utilizzo dei minori in spot e messaggi pubblicitari in modo tale che « abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani » . Il Testo unico rimanda alla legge Gasparri ( 112/ 2004, articolo 10) sul divieto di impiegare i minori di 14 anni nei programmi televisivi e in spot. Il recesso unifica i termini A l « rapporto di consumo » è dedicata la Parte terza del Codice. Dalle condizioni generali del contratto tra professionista e consumatore ( si veda il glossario) a particolari tipi di contratti ( a distanza, fuori dai locali commerciali, servizi turistici, multiproprietà) qui trovano le varie disposizioni di legge che riguardano gli acquisti di beni e servizi. La novità principale riguarda l'unificazione dei termini del diritto di recesso. 7 Clausole vessatorie. È il Codice del consumo a ospitare ora — dall'articolo 33 al 37— le disposizioni sulle clausole vessatorie finora contenute nel Codice civile ( articoli 1469 bis al 1469 sexies). Il testo attuale, inoltre, offre un maggiore livello di tutela al consumatore, poiché permette di qualificare come abusive le clausole vessatorie senza che sia necessario l'accertamento della violazione della buona fede. Sempre in tema di clausole abusive, il termine " inefficacia" è stato sostituito con quello più tecnico ( ma più chiaro) di " nullità". 7 Diritto di recesso. La facoltà di recedere — cioè di « tirarsi indietro dopo aver firmato un contratto d'acquisto » — prevista sia dal Dlgs 50/ 92 ( vendite fuori dai locali commerciali, cioè ad esempio a domicilio, per la strada, su catalogo) sia dal Dlgs 185/ 99 sulle vendite a distanza ( tv, telefono, Internet) contemplava termini diversi per la possibilità di esercitarla: sette giorni nel primo caso e dieci nel secondo. Ebbene per entrambe le modalità di acquisto il termine per far valere il diritto di recesso — salvo specifiche situazioni — è ora " omogeneizzato" a dieci giorni lavorativi ( termine che resta valido anche per la multiproprietà, tecnicamente « il godimento a tempo parziale di beni immobili » , disciplinato dal Dlgs 427/ 98). 7 Servizi turistici. Nel Codice del consumo confluisce anche la disciplina riguardante i viaggi, le vacanze e i circuiti " tutto compreso" ( Dlgs 111/ 95) con qualche leggera modifica o puntualizzazione: l'omogeneizzazione del termine dei dieci giorni per il diritto di recesso anche in caso di pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali; l'eliminazione del riferimento cui deve essere in possesso l'organizzatore del viaggio ( tema oggi disciplinato dalle leggi regionali di settore). Dai controlli all'assistenza I n una trentina di articoli, la Parte quarta del Codice, raccoglie tutta la normativa generale riguardante l'" affidabilità" dei prodotti immessi sul mercato. Tre sono sostanzialmente i filoni presenti: la sicurezza generale dei prodotti; la responsabilità per i danni da prodotti difettosi; la garanzia. 7 Sicurezza dei prodotti. Poche le modifiche apportante alla norma di riferimento ( Dlgs 172/ 2004). In particolare gli interventi riguardano l'allargamento delle procedure di controllo sulla sicurezza degli articoli messi in circolazione alle amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti e alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al Consiglio nazionale consumatori e utenti. 7 Prodotti difettosi. Strettamente legata al tema della sicurezza è la disciplina sui prodotti difettosi: nel Codice viene riportata esattamente la legge originaria di riferimento ( Dpr 224/ 88, modificato dal Dlgs 25/ 2001) che ha fissato le regole su responsabilità di produttore e fornitore, esclusioni, onere della prova e danno risarcibile. 7 Garanzia dei beni di consumo. Confluiscono inalterati in questa parte del Testo unico anche le norme introdotte nel Codice civile ( articoli da 1519 bis a 1519 octies) dalla legge sulla garanzia ( il Dlgs 24/ 2002) legale e commerciale per i beni di consumo, che ha stabilito i diritti del consumatore in caso di difformità del bene acquistato: concetto di conformità, durata biennale, diritto del consumatore alla riparazione o alla sostituzione, responsabilità del venditore, diritto di regresso del venditore nei confronti del produttore. Una tutela, quella riguardante la garanzia dei beni di consumo, sulla quale esistono ancora non poche difficoltà di applicazione, nonostante le campagne di informazione del ministero delle Attività produttive e delle associazioni di categoria dei produttori. I difensori dei diritti traditi S ugli organismi legittimati a rappresentare gli interessi dei consumatori e sulla tutela giudiziale si sofferma la Parte quinta del Codice. 7 Il consiglio. Si parte — legge 281/ 1998 — dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ( Cncu), composto dai rappresentanti delle associazioni inserite nell'elenco istituito presso il ministero delle Attività produttive secondo precisi requisiti. Tra questi: un numero di iscritti pari almeno allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presente in almeno cinque regioni o province autonome con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna; elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite; svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti. 7 Giurisdizione. A tutela degli interessi collettivi dei consumatori, queste associazioni possono richiedere al tribunale di inibire atti e comportamenti elusivi; di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni; di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani nazionali. Tra le modifiche rispetto alla legge di riferimento: l'autorità giudiziaria competente è individuata nel tribunale; è esplicitato che la procedura di conciliazione possa svolgersi dinanzi sia alla Camera di commercio sia agli altri organismi di composizione. 7 Conciliazione. L'articolo 141, infine, secondo la delega della legge 229/ 2003, stabilisce la possibilità — da parte delle associazioni dei consumatori — di attivare altre forme di composizione extragiudiziale delle controversie, allo scopo di alleviare la mole di cause pendenti e favorire una rapida definizione delle liti. Qualunque sia l'esito della procedura di conciliazione, il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di ricorrere al giudice competente. Ma la class action non trova ancora spazio U n fondamentale passo in avanti nel riconoscimento dei diritti del consumatore per alcuni, un'occasione persa per altri. I giudizi di giuristi, addetti ai lavori e associazioni dei consumatori sul Codice del consumo restano difformi. Su di un punto però tutti sono d'accordo: si è messo ordine in una materia spesso caotica. Un ginepraio di norme in cui era molto facile perdersi. 7 Pregi e difetti. Il riordino delle norme vigenti è il pregio principale del Codice anche per chi ha contribuito a redigerlo. Come Daniela Primicerio, direttore generale del ministero delle Attività Produttive e presidente delegato del Cncu. « Il principale obiettivo — spiega — era di aiutare il consumatore a conoscere più facilmente i propri diritti » . Ma non solo. « Il Codice — prosegue — sarà un fondamentale strumento di lavoro per i giuristi e per le imprese, con regole che contribuiranno a riequilibrare i rapporti tra domanda e offerta » . Eppure i difetti non mancano. « Su indicazione del Consiglio di Stato — afferma Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense e " padre" del Codice — si è scelto di inserire nel Codice tutte le disposizioni relative al consumatore, comprese quelle del Codice civile. Un'opzione che però è stata poi disattesa lasciando fuori diverse norme sui contratti bancari e assicurativi e sul mercato finanziario » . 7 Novità. Tra le novità, Alpa segnala il riconoscimento del diritto dei consumatori all'educazione. « Ma c'è anche l'omologazione dei termini per il diritto di recesso » afferma il presidente di Altroconsumo, Paolo Martinello. Eppure è proprio sulla mancanza di novità che si concentrano le critiche. Sarebbe stato meglio — afferma il presidente di Federconsumatori, Rosario Trefiletti — « introdurre innovazioni come la class action ( la possibilità di trattare in un solo procedimento giudiziario tutte le domande nate dallo stesso atto illecito, ndr) e la tutela del risparmio » . Un rilievo condiviso da tutte le associazioni ma che Alpa e Primicerio respingono: « La delega non lo prevedeva » . 7 Class action. Per le associazioni è la più grave carenza del Codice e una delle riforme da condurre al più presto in porto. « Il Ddl sulla class action — spiega Antonio Longo, presidente del Movimento di difesa del cittadino — giace da tempo al Senato. Un blocco dietro al quale è facile individuare le lobby dei commercianti e dei servizi bancari e assicurativi » . Il Ddl è peraltro giudicato insufficiente, dal momento che « riguarda solo alcuni servizi e non parla dei prodotti dannosi o pericolosi » . Il presidente di Adusbef, Elio Lannutti, chiede poi di « modificare il cosiddetto decreto " salva compagnie" che, per i contratti di massa, obbliga i cittadini ad agire in giudizio anche per danni fino a 500 euro » . Mentre per Adiconsum Paolo Landi, si augura che « nel codice delle assicurazioni all'esame del Parlamento sia inserito il risarcimento diretto da parte delle compagnie » . « Sarebbe anche stato utile — rileva il presidente di Adoc, Carlo Pileri — inserire nel Codice del consumo un riconoscimento degli accordi bilaterali sulla conciliazione in via stragiudiziale » . 7 Un passo in avanti. Per Alpa il Codice rappresenta comunque un importante passo in avanti. « Il testo — sottolinea — è un'opera aperta. Una volta approvate, le leggi sul risparmio e sulla class action dovrebbero entrare a farne parte » . Nel frattempo, il ministero delle Attività produttive si prepara a diffonderne il più possibile la conoscenza. « Il testo — annuncia Primicerio — sarà distribuito tramite Internet e la stampa. È già pronta una prima tiratura da 50mila copie in italiano. Il Codice sarà allegato a quotidiani e periodici e diffuso gratuitamente. Nella seconda tiratura ci sarà anche la traduzione in inglese » . Restano fuori aspetti bancari, assicurativi e finanziari È un « lavoro aperto » e potrà raccogliere futuri interventi http://www.assinews.it/rassegna/arti...e290805ba.html |
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Discplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale
01/09/2005 Pubblichiamo in allegato il testo della legge in oggetto, approvata il 26 luglio u.s. dalla Camera dei deputati. Si applicano al settore assicurativo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), solo le norme concernenti il divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene di cui agli articoli 5 e 6, nonché le relative sanzioni. Clicca qui per visualizzare il testo di legge http://www2.assinews.it:8080/testi/venddir.pdf |
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5 settembre 2005
Il falso tesoro delle piramidi LE REGOLE SULLE VENDITE • Quando il guadagno promesso arriva solo ( praticamente mai) se si reclutano sempre nuovi livelli di agenti Piramidi belle da visitare sulle rive del Nilo, ma assolutamente da evitare nel caso in cui a essere piramidali siano le vendite. Una truffa vera e propria, insieme alle catene di Sant'Antonio, in cui sono incappati nel corso degli anni centinaia di migliaia di ignari cittadini, attratti dal miraggio dei facili guadagni. Un raggiro così diffuso, anche via Internet e tramite le inserzioni sui giornali, che promettono l'inserimento in reti di vendita e guadagni a provvigione— da parte di società del tutto sconosciute— che il legislatore è finalmente intervenuto a vietare. La nuova normativa. La legge « Ruzzante » — approvata in via definitiva il 27 luglio scorso — proibisce ora le attività di vendita nelle quali « l'incentivo economico primario dei componenti della struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti, piuttosto che sulla loro capacità di promuovere la vendita di beni e servizi » e prevede, fatto salvo il caso che il fatto costituisca un reato più grave « l'arresto da 6 mesi ad un anno o l'ammenda da 100mila a 600mila euro » . Come funzionano. Il gioco è semplice e a portarsi a casa il banco è solo chi lo organizza. Si contatta un primo livello di venditori, cui viene generalmente richiesto un forte investimento iniziale per comprare della merce dallo scarso o nullo valore commerciale. Li si alletta promettendo loro provvigioni sulle vendite che i livelli inferiori di agenti— che loro si devono preoccupare di arruolare — realizzeranno con i livelli ancora più bassi. Il problema vero è che nessuno ha la coscienza di quale sia lo stadio a cui si trova e pensa sempre che più saranno i nuovi adepti più alti saranno i suoi guadagni. L'ultimo livello di venditori ( si veda la scheda di fianco al disegno) rimane di solito con merce invendibile in mano e la perdita secca dei soldi che ha investito per entrare nel meccanismo. Risalendo la catena di vendita ci sono livelli che pareggiano i conti, ma hanno investito parecchi soldi e perso il loro tempo. Mentre ai piani alti i guadagni sono minimi a fronte di un capitale investito molto consistente. La cassa sta al vertice della piramide, la detiene la società che ha commercializzato i suoi prodotti, e talora è difficile anche definirli tali, ottenendo guadagni facili, senza doversi preoccupare del marketing, di mettere in piedi una rete di vendita ed evitando tutti quei costi che una azienda avrebbe dovuto affrontare. I casi più noti. Vicende come il caso Tucker sono ormai di dominio pubblico. Questa struttura prometteva attraverso l'utilizzazione del suo prodotto, poco più che un tubo, risparmi energetici in misura elevatissima — dal 30% al 55% — per il riscaldamento sia domestico che industriale. Apparato che cercava di commercializzare utilizzando il sistema di vendita denominato « multilevel marketing » , e ha truffato migliaia di ignare vittime fino alla denuncia del fenomeno da parte della trasmissione televisiva « Striscia la notizia » . Un altro caso piuttosto noto è quello della Alpha Club Spa, in cui sono incappate circa 20mila persone e il cui giro " di affari" è stato calcolato intorno ai 70 milioni di euro. E catene di Sant'Antonio negli anni si sono diffuse molto via Internet, proponendo la commercializzazione di prodotti di tutti i tipi. Sono arrivate anche dall'estero, come nel caso della società tedesca Kwo Datenwerwaltung — che proponeva il « Joker 88 » — oppure si sono espanse attraverso il sistema dei piccoli annunci sui quotidiani. Subito querela e messa in mora N el caso delle vendite piramidali, ora espressamente vietate dalla legge « Ruzzante » — che le inquadra come quelle strutture di vendita il cui « incentivo economico esclusivo » consiste nel reclutamento di nuovi venditori — la prima cosa da fare è quella di evitare di farsi attrarre dal miraggio di facili guadagni. La storia del Pinocchio di Collodi con il gatto e la volpe è ancora molto attuale. Ma cosa fare se si è rimasti intrappolati nella rete della piramide? 7 Come regolarsi. « Il primo consiglio— spiega Floro Bisello, avvocato dell'Adusbef — è quello di sporgere immediata denuncia alle autorità competenti, non appena si è capito di essere stati truffati. Aspettare può voler dire veder respinta la propria istanza se siano decorsi tre mesi da quando si è avuta notizia della frode e la truffa venga considerata dall'organo giudicante nella fattispecie " semplice" » « Un'altra azione da intraprendere subito — spiega l'avvocato della Adusbef — è quella di inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno una diffida al soggetto o alla società che ha proposto l'affare, costituendola in mora per la cifra che si è sborsata » . Il « multilevel marketing » . Occorre precisare che la legge approvata dal Parlamento alla fine di luglio, esclude dalla fattispecie delle vendite piramidali, e quindi permette, i servizi finanziari e assicurativi basati sul « multilevel marketing » e le vendite fondate su questo sistema commerciale. Quest'ultima forma di vendita si caratterizza per il fatto che i vari venditori della catena effettivamente commercializzano dei prodotti che hanno un valore di mercato e i loro introiti non sono rappresentati solo dal reclutamento della forza vendita e dalle percentuali premiali, che devono essere contenute, che ottengono sugli affari realizzati dai livelli inferiori. Una parte consistente delle loro entrate deve quindi arrivare dalla reale commercializzazione dei prodotti e dei servizi proposti dall'azienda. L'opinione degli esperti. « A mio avviso — argomenta Bisello — la distinzione è molto sfumata e ciò creerà dei problemi in fase di applicazione della normativa. Ma almeno le vendite piramidali ( meccanismi che aspirano tutti i proventi verso il vertice della piramide, lasciando vere e proprie briciole, se confrontate agli ingenti investimenti richiesti, ai livelli intermedi della rete di vendita) sono state vietate. Senza contare che i livelli più bassi delle catene si ritrovano per le mani solo prodotti inservibili, registrando perdite secche e rimborsabili, in moltissimi casi, solo dopo lunghe e difficili azioni legali » . Dello stesso avviso è Paolo Martinello, avvocato di Altroconsumo: « Molti, e non a torto, considerano il « multilevel marketing » — fatto in maniera onesta — una forma di vendita di beni e servizi economicamente valida. Certo la formulazione della legge traccia un confine molto labile tra questo e le vendite piramidali, per cui è ovvio che saranno in molti a cercare di mascherare le catene di Sant'Antonio in strutture di marketing multilivello. L'articolo 6 della legge che fissa gli elementi presuntivi dell'esistenza della stuttura piramidale è poi di difficile applicazione nelle parti in cui parla di " rilevante quantità di prodotti", " somme di rilevante entità" e beni e servizi " non strettamente inerenti all'attività commerciale". Quando l'organo giudicante dovrà decidere se si trovi di fronte all'una o all'altra delle due fattispecie avrà i suoi bei problemi » . Il caso Tucker / In 2mila aspettano i risarcimenti Quel tubo che bruciava ricchezza I l caso Tucker esplode nel novembre 2002, quando a seguito della denuncia delle associazioni dei consumatori, la trasmissione « Striscia la notizia » si occupa della vicenda. La pubblicità del prodotto su vari organi di informazione e persino negli stadi è stata vigorosa. E così sono circa 10mila le persone che, sottoscrivendo un contratto di pseudo franchising, hanno versato a Mirco Eusebi — per cui ora è stato chiesto il rinvio a giudizio con altre 55 persone per truffa e associazione a delinquere — almeno 7 milioni di vecchie lire per l'acquisto di uno dei tubi che, a detta della Tucker, riduce consumi elettrici ed emissioni inquinanti. Caratteristiche che i periti dimostreranno inestistenti in un prodotto bocciato da ricerche statunitensi degli anni 50. Ma sono in molti ad aver speso anche parecchio di più, c'è chi ha lasciato il lavoro e chi per acquistare il prodotto Tucker ha chiesto e ottenuto dei finanziamenti. A sporgere querela dopo l'esplosione del caso sono state circa 2mila persone, che ora chiedono di potersi costituire parte civile. « Alcuni hanno visto vanificati i propri ricorsi — spiega l'avvocato Floro Bisello della Adusbef, che segue circa 150 casi— per il fatto che il reato è stato derubricato da truffa aggravata a truffa semplice, fattispecie per la quale la querela va presentata entro tre mesi dalla scoperta della frode. E il giudice ha stabilito che, dopo le notizie apparse sulla stampa e in televisione, il fatto fosse diventato notorio » . Nel frattempo la magistratura ha sequestrato a società riconducibili a Eusebi circa 3,5 milioni di euro ed è questa la somma, a meno di ulteriori sequestri o eventuali offerte di risarcimento provenienti dagli stessi inquisiti, su cui si potranno nel caso rivalere i querelanti. « Chiederemo sicuramente il risarcimento del danno patrimoniale — spiega ancora Bisello — ma vogliamo che i giudici riconoscano anche il danno esistenziale a delle persone che, per inseguire il sogno della Tucker, hanno lasciato proprie attività commerciali: danno che quantificheremo in almeno 20mila euro per ciascuno. C'è poi il problema di chi sta pagando la finanziaria per i prestiti chiesti a suo tempo. Alcune decisioni " di frontiera" e parte della dottrina sostengono che la nullità del contratto per il quale si è richiesto il finanziamento debba riversarsi sullo stesso contratto concluso con la finanziaria, noi proveremo a far passare questo orientamento » . Il porta a porta / Più garanzie per gli acquirenti Necessario il tesserino di riconoscimento « M a allora, quando acquistavo i saponi Avon o il Folletto ho alimentato le catene di Sant'Antonio? » . Nessuno si faccia prendere da un simile dubbio. La vendita diretta— per lo meno da parte delle aziende serie — e le strutture piramidali hanno ben poco da spartire. E le principali imprese del settore sono le prime a voler marcare la differenza, avendo sempre sostenuto, insieme alle associazioni dei consumatori, l'adozione della nuova legge. Quelle impegnate in dubbie attività, invece, saranno costrette a rivedere le proprie operazioni o a sparire. Sempre che i consumatori siano attenti a non farsi abbindolare dai " furbi" che suonano al citofono. Il riconoscimento. La nuova disciplina ha riorganizzato il rapporto fra aziende di vendita diretta e i loro dipendenti o collaboratori. Ma il nuovo testo conferma un punto in realtà già presente nella legge precedente ( la n. 114 del 1988) cioè l'obbligo per gli incaricati alla vendita di mostrare ai potenziali clienti un tesserino di riconoscimento, che dimostri il mandato affidato loro dall'azienda. « Il punto centrale della normativa è il riconoscimento che finalmente viene dato alla figura dell'incaricato. Il quale continua a svolgere l'attività che già conduceva prima, ora però definitivamente regolamentata dalla legge » . Così commenta Luigi Nadalini, direttore di Avedisco ( Associazione vendite dirette servizio consumatori), la principale associazione di categoria, che comprende le maggiori aziende del settore e rappresenta almeno il 50% del suo fatturato. Le dimensioni del fenomeno. Nel 2004 il volume d'affari è stato di 1,23 miliardi di euro (+ 4,66% rispetto al 2003), mentre gli incaricati alla vendita, fra dipendenti diretti o senza vincolo di subordinazione, sono stati 175.269 (+ 11,4%) di cui la fetta principale, quasi il 70 per cento, è rappresentata da donne, che possono così coniugare un'occupazione lavorativa alla cura della propria famiglia. Tutele. « Il tesserino di riconoscimento resta una delle principali tutele per il consumatore— prosegue Nadalini— e la presenza, su questo, del marchio Avedisco è simbolo di qualità e serietà » . L'iscrizione ad Avedisco è infatti vincolata a regole serie e a un'analisi, sull'impresa che ne faccia richiesta, svolta da una società esterna che ne verifica l'aderenza ai principi del codice etico stabiliti a livello europeo e mondiale dalla Federazione di settore. « Al punto che alcune filiali italiane di aziende regolarmente iscritte all'associazione di riferimento del Paese d'origine non sono riuscite ad associarsi a noi — spiega ancora Nadalini —, pur senza voler discriminare quelle imprese operanti in Italia che sono in regola, affidabili e che detengono una quota di mercato nel settore altrettanto voluminosa di quella rappresentata da Avedisco » . Esclusioni. Questo tipo di attività economica a domicilio consiste solo nella raccolta di ordinativi di acquisto per conto delle imprese esercenti la vendita diretta. Ne sono escluse la sottoscrizione o la propaganda di prodotti e servizi finanziari o assicurativi ( per questo tipo di distribuzione si veda il Sole 24 Ore del 22 agosto) e quella di contratti per la costruzione, vendita e locazione di immobili. Per tutti, però, restano stabiliti i nuovi divieti e le relative sanzioni legate alle strutture piramidali. Professionalità delle aziende certificata dalla Avedisco Ulteriormente ridotti gli spazi per l'operatore poco onesto http://www.assinews.it/rassegna/arti...e050905fa.html |
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TUTELA CONSUMATORI. In Gazzetta il Codice del Consumo
10/10/2005 - 17:43 E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.235 del 8 ottobre 2005 - Suppl. Ordinario n.162) il Codice del Consumo, testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Il Codice riunisce, coordina e semplifica le disposizioni normative incentrate intorno alla figura del consumatore, come cittadino conscio dei propri diritti e doveri, facendo assumere, per la prima volta, rilievo al diritto dei consumatori. I settori disciplinati dal Codice, che intende tutelare i consumatori sia sul piano individuale che collettivo, sono molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie. http://www.helpconsumatori.it/data/d..._approvato.pdf http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=3514 |
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Credito al consumo, più diritti e informazione per i consumatori europei
(11/10/2005) Il diritto di ripagare il credito in qualsiasi momento e quello di recedere dal contratto entro 14 giorni. Ed ancora. Un forte taglio alla burocrazia. Queste le prime indicazioni che emergono dalla nuova proposta di direttiva sul credito al consumo adottata dalla Commissione Ue per garantire un quadro più “omogeneo” a livello europeo. Il testo, che contiene oltre 100 emendamenti proposti dal Parlamento di Strasburgo (su un totale di circa 150), si concentra sui prestiti e sui finanziamenti fino a un massimo di 50.000 euro erogati ai cittadini europei, stabilendone alcuni principi fondamentali. Si parte dall’informazione. I creditori infatti sono tenuti a fornire, oltre alle normali informazioni, altri chiarenti nella fase pre-cotrattuali, in modo da permettere ai cittadini di “prendere decisioni ben informate”. Ma la volontà dell’Ue è ancora più chiara: i consumatori devono avere maggiori diritti. La proposta indica infatti che si può recedere dal contratto fino a 14 giorni dalla firma dello stesso e si ha il diritto di ripagare il credito in qualsiasi momento, dietro un compenso “equo e oggettivo” per il creditore. Nel campo della pubblicità, invece, la bozza presentata impone la pubblicazione di alcune informazioni standard: come il tasso di interesse annuale (Tan), il costo delle rate mensili e l’ammontare delle eventuali commissioni. Dal documento, che dovrà essere discussa a livello di Consiglio dei ministri, restano fuori i mutui ipotecari, il settore che negli ultimi anni sta più a cuore agli europei. Il tema - ha spiegato Philip Tod, portavoce del commissario Ue alla Salute e alla tutela del consumatore Markos Kyprianou - sarà affrontato separatamente dopo la consultazione pubblica lanciata lo scorso luglio (che si chiuderà il 30 novembre) e seguita alla pubblicazione del Libro verde di McCreevy, il commissario Ue al Mercato interno, che sta portando avanti una battaglia per armonizzare i tassi di interessi passivi applicati dagli istituti di credito europei e consentire così una maggiore concorrenza che andrebbe a vantaggio dei cittadini. Ma per il Commissario Kyprianou, la bozza già “massimizza i benefici offerti al consumatore, mantenendo allo stesso tempo la burocrazia al minimo”. Questa direttiva - ha proseguito il commissario Ue - “rende più facile confrontare il costo del credito, mentre all’industria offre un credito a livello transnazionale”. Scettico, invece, il relatore del provvedimento Joachim Wuermeling (popolari tedeschi), per il quale il documento “non è del tutto logico”. Ma l’Europarlamento conferma il suo obiettivo di “garantire un accesso al credito al consumo privo di ostacoli burocratici”. http://www.miaeconomia.it/retrieval/...UTUI&cat=Mutui |
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ACQUISTI. Garanzie per beni di consumo, Confconsumatori: "Più tutele per i cittadini"
17/10/2005 - 17:08 E' stata ottenuta a Catania una importante vittoria, che segna finalmente l'applicazione degli articoli di legge in materia di garanzia dei beni di consumo, grazie a due sentenze pronunciate da Giudici di Pace di Catania. A darne notizia è Confconsumatori che precisa: "Dal 2002, il Codice Civile (art. 1519bis e seguenti articoli) prevede l'obbligo del venditore di rimborsare il prezzo pagato dal compratore o di sostituire, riparare o intervenire sul bene venduto, nel caso in cui questo non corrisponda alle condizioni previste dal contratto di vendita, all'etichetta o alla pubblicità che ne è stata fatta. Questo obbligo non comporta alcun pagamento di costi aggiuntivi per il compratore". I casi trattati dai due Giudici di Pace - si legge nella nota - riguardavano i vizi di una fotocamera digitale e di un telefono cellulare, entrambi risultati non più funzionanti dopo poco tempo. I Giudici hanno in entrambi i casi riconosciuto ai consumatori il diritto di ottenere il rimborso totale, o quasi totale, del prezzo pagato per l'acquisto. I compratori avevano denunciato i difetti entro 60 giorni dal loro verificarsi, termine stabilito dalla legge, e, di fronte al mancato attivarsi del venditore, ne seguiva la condanna. Il termine per agire in via giudiziaria - ricorda Confconsumatori - per la tutela dai difetti del prodotto acquistato è stabilito, dal Codice Civile, in 2 anni. In tutta Italia sono ancora pochissime le pronunce su questa materia - conclude l'associazione a tutela del consumatore - e tali sentenze costituiscono un importante precedente a tutela dei cittadini. I compratori adesso hanno un motivo in più per reagire ai soprusi dei commercianti. HC 2005 - redattore: NZ http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=3644 |
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TUTELA CONSUMATORI. In vigore il Codice del Consumo
24/10/2005 - 12:55 Ieri, 23 ottobre 2005, è entrato in vigore il Codice del Consumo, testo che testo riunisce, coordina e semplifica le disposizioni normative in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Il Codice, approvato dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 ottobre (G. U. n. 235, Suppl. Ordinario n. 162). Clicca qui per scaricare il Codice del Consumo. HC 2005 - redattore: SB http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=3760 |
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