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Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
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I ricchi buoni fruttiferi delle Poste sono un'eredità difficile da incassare
Il notaio: gli strumenti giuridici per venirne a capo ci sono, ma occorre molta pazienza.
I ricchi buoni fruttiferi delle Poste sono un'eredità difficile da incassare. Tratto da Tutto Soldi de La stampa del 25/07/05 di Carlo Novara UN’EREDITA’ di titoli postali ha giocato un brutto scherzo a un nostro lettore. «Negli Anni 90 - ci scrive - una mia zia ha regalato ame e ad altri nipoti dei Buoni postali fruttiferi trentennali cointestati “con pari facoltà” di rimborso. Qualchemese fa la zia è passata a miglior vita senza lasciare testamento: ottenere ora il rimborso sembra un’impresa complicatissima, gli uffici postali interpellati danno indicazioni diverse. Sintetizzo in tre domande: 1) ogni nipote cointestatario con la zia defunta è proprietario almeno del 50% del buono? 2) Quale documentazione possono chiedere le Poste per il pagamento? E’ vero che l’altro 50% (secondo alcuni l’intero importo) deve essere oggetto di denuncia di successione e diviso fra tutti gli altri eredi? Come è possibile, visto che l’obbligo di denuncia, con relative imposte, è stato abolito? Chi dovrebbe farsene carico, in assenza di un esecutore testamentario e con decine di altri nipoti sparsi chissà dove per il mondo, e come si fa a sapere quali e quanti altri hanno buoni cointestati con la zia defunta? 3) E’ vero che trascorsi dieci anni dalla morte, il rimborso può essere ottenuto senza problemi essendo scaduti i termini per eventuali ricorsi di altri eredi?» Secondo Giulia Clarizio, del Consiglio Nazionale del Notariato, il problema è risolvibile da un punto di vista giuridico «ma, nella pratica, le cose sono più complicate». «Innanzitutto - spiega - bisogna chiarire che, mentre la zia, ancora in vita, avrebbe potuto disporre liberamente dell' intera somma, il nipote cointestatario per disporne avrebbe avuto bisogno del consenso della zia. Nel nostro ordinamento, infatti, elemento essenziale di un negozio giuridico è la volontà delle parti: non è sufficiente il disbrigo di un formalità, per esempio l'atto di cointestazione di un conto, per avere effetti giuridici che modifichino i diritti dei soggetti. Ma, pur ammettendo che metà della somma sia del nipote, per l'altra metà si apre la successione legittima a favore di tutti i chiamati, ossia potenziali eredi, che in questo caso mi sembra siano tanti e di difficile reperibilità ». L'asse ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti e di tutte le attività e le passività che facevano capo alla zia. Se i Buoni erano della zia per intero vanno in successione per intero, se erano della zia in quota vanno in successione per quella quota. «Purtroppo, essendoci in questo caso molti eredi siamo di fronte a una comunione ereditaria che comporta l'accordo di tutti per effettuare qualsiasi operazione; è chiaro anche qui che il problema è di ordine pratico, risolvibile con delle procure, ma presuppone il raggiungimento di una volontà comune (oltre che il raggiungimento fisico degli eredi). Un ulteriore chiarimento: la denuncia di successione non è stata abolita, a differenza dell'imposta di successione per i parenti. Ma, riducendo la questione al solo aspetto fiscale si dimentica quello sostanziale, ossia la titolarità dei diritti. Confermo poi che, trascorsi 10 anni, se non si è accettata espressamente o tacitamente un'eredità, si perde il diritto di accettarla». Ancora il notaio: «Direi che il caso non è irrisolvibile da un punto di vista giuridico, ma nella pratica necessita di tanta pazienza e buona volontà: ci possono essere infatti anche altri problemi a causa della presenza, ad esempio, di minori, incapaci o anziani in difficoltà. Gli strumenti giuridici ci permettono comunque di far fronte ad ogni circostanza ». In conclusione, l’erede dovrà presentarsi alle Poste con unatto notorio che dichiari quanti sono e chi sono gli eredi e con altrettante procure che autorizzino la consegna del denaro. Conclude il notaio Giulia Clarizio: «Certo, da tutto questo si comprende la necessità, in particolar modo quando si è in assenza di figli, di ricorrere al testamento con maggior disinvoltura. Tra l'altro, il testamento è visto dal legislatore con un particolare favore e il notaio sarà sempre disponibile a rispondere, a risolvere i dubbi. Sono convinta che elementi base sul diritto successorio sarebbero preziosi per molti, ma il tabù ancora è forte. Un testamento può servire a far vivere meglio, sapendo che si può cambiare in qualsiasi momento |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Dec 2002
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A questo punto ho una domanda:
un buono postale intestato ai genitori scomparsi e a uno dei figli, può essere ritirato da questo figlio oppure anche il fratello può vantare dei diritti su questo buono sebbene il suo nome non sia presente sullo stesso (l'altro fratello aveva già ricevuto buoni, in egual misura, con il suo nome)? |
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Dec 2002
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Sembra che però l'altro figlio abbia ritirato i suoi buoni che erano nella stessa situazione(ovvero intestati a lui e ai 2 genitori scomparsi). |
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#5 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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Sì è possibile, perchè l'articolo sottolinea un aspetto interessante ma al tempo stesso dimentica la sussistenza di una solidarietà attiva dei creditori che come dimostrato dalla sentenza 29 ottobre 2002 che trovate in Officine del Filangieri può essere utilizzata per far leva sull'incasso della somma da parte del contitolare
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Data registrazione: Dec 2002
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non ho idea di cosa sia la "solidarietà attiva dei creditori", scusami ma non ho alcuna base legale...
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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Nel senso che v'è stata una sentenza che trovi nella sezione delle Officine del filangeri che a proposito della chiusura di un c/c da parte di uno degli intestari coeredi ha sentenziato che potendo comunque il cointestario disporre di tutta la somma in vita, in soldoni, ce l'ha anche post mortem dell'altro correntista anche in caso di opposizione degli eredi.
http://www.foroeuropeo.it/sen/cas/02/15231.htm Ergo, trasponendolo al libretto vale la stessa cosa http://www.unionesarda.it/unione/200...01-02OLB03.pdf Hai ragione, scusami
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Data registrazione: Dec 2002
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ultime 2 domande: quindi un buono cointestato è liquidabile da ogni singolo cointestatario, qualora siano ancora tutti in vita? Quindi, la posta dovrebbe pagare lo stesso in assenza di opposizione degli eredi di altri cointestatari (se uno non sa dell'esistenza di questo buono nn può opporsi alla sua liquidazione)? grazie ancora |
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