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Vecchio 25-07-05, 18:16   #1 (permalink)
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I ricchi buoni fruttiferi delle Poste sono un'eredità difficile da incassare

Il notaio: gli strumenti giuridici per venirne a capo ci sono, ma occorre molta pazienza.

I ricchi buoni fruttiferi delle Poste sono un'eredità difficile da incassare.

Tratto da Tutto Soldi de La stampa del 25/07/05

di Carlo Novara


UN’EREDITA’ di titoli postali
ha giocato un brutto
scherzo a un nostro lettore.
«Negli Anni 90 - ci scrive - una
mia zia ha regalato ame e ad altri
nipoti dei Buoni postali fruttiferi
trentennali cointestati “con pari
facoltà” di rimborso. Qualchemese
fa la zia è passata a miglior
vita senza lasciare testamento:
ottenere ora il rimborso sembra
un’impresa complicatissima, gli
uffici postali interpellati danno
indicazioni diverse. Sintetizzo in
tre domande: 1) ogni nipote cointestatario
con la zia defunta è
proprietario almeno del 50% del
buono? 2) Quale documentazione
possono chiedere le Poste per
il pagamento? E’ vero che l’altro
50% (secondo alcuni l’intero importo)
deve essere oggetto di
denuncia di successione e diviso
fra tutti gli altri eredi? Come è
possibile, visto che l’obbligo di
denuncia, con relative imposte, è
stato abolito? Chi dovrebbe farsene
carico, in assenza di un esecutore
testamentario e con decine
di altri nipoti sparsi chissà dove
per il mondo, e come si fa a
sapere quali e quanti altri hanno
buoni cointestati con la zia defunta?
3) E’ vero che trascorsi dieci
anni dalla morte, il rimborso può
essere ottenuto senza problemi
essendo scaduti i termini per
eventuali ricorsi di altri eredi?»
Secondo Giulia Clarizio, del
Consiglio Nazionale del Notariato,
il problema è risolvibile da un
punto di vista giuridico «ma,
nella pratica, le cose sono più
complicate». «Innanzitutto - spiega
- bisogna chiarire che, mentre
la zia, ancora in vita, avrebbe
potuto disporre liberamente dell'
intera somma, il nipote cointestatario
per disporne avrebbe avuto
bisogno del consenso della zia.
Nel nostro ordinamento, infatti,
elemento essenziale di un negozio
giuridico è la volontà delle
parti: non è sufficiente il disbrigo
di un formalità, per esempio
l'atto di cointestazione di un
conto, per avere effetti giuridici
che modifichino i diritti dei soggetti.
Ma, pur ammettendo che
metà della somma sia del nipote,
per l'altra metà si apre la successione
legittima a favore di tutti i
chiamati, ossia potenziali eredi,
che in questo caso mi sembra
siano tanti e di difficile reperibilità
».
L'asse ereditario è costituito
da tutti i beni e i diritti e di tutte
le attività e le passività che
facevano capo alla zia. Se i Buoni
erano della zia per intero vanno
in successione per intero, se erano
della zia in quota vanno in
successione per quella quota.
«Purtroppo, essendoci in questo
caso molti eredi siamo di fronte a
una comunione ereditaria che
comporta l'accordo di tutti per
effettuare qualsiasi operazione;
è chiaro anche qui che il problema
è di ordine pratico, risolvibile
con delle procure, ma presuppone
il raggiungimento di una volontà
comune (oltre che il raggiungimento
fisico degli eredi).
Un ulteriore chiarimento: la denuncia
di successione non è stata
abolita, a differenza dell'imposta
di successione per i parenti. Ma,
riducendo la questione al solo
aspetto fiscale si dimentica quello
sostanziale, ossia la titolarità
dei diritti. Confermo poi che,
trascorsi 10 anni, se non si è
accettata espressamente o tacitamente
un'eredità, si perde il diritto
di accettarla».
Ancora il notaio: «Direi che il
caso non è irrisolvibile da un
punto di vista giuridico, ma nella
pratica necessita di tanta pazienza
e buona volontà: ci possono
essere infatti anche altri problemi
a causa della presenza, ad
esempio, di minori, incapaci o
anziani in difficoltà. Gli strumenti
giuridici ci permettono comunque
di far fronte ad ogni circostanza
». In conclusione, l’erede
dovrà presentarsi alle Poste con
unatto notorio che dichiari quanti
sono e chi sono gli eredi e con
altrettante procure che autorizzino
la consegna del denaro.
Conclude il notaio Giulia Clarizio:
«Certo, da tutto questo si
comprende la necessità, in particolar
modo quando si è in assenza
di figli, di ricorrere al testamento
con maggior disinvoltura.
Tra l'altro, il testamento è visto
dal legislatore con un particolare
favore e il notaio sarà sempre
disponibile a rispondere, a risolvere
i dubbi. Sono convinta che
elementi base sul diritto successorio
sarebbero preziosi per molti,
ma il tabù ancora è forte. Un
testamento può servire a far
vivere meglio, sapendo che si
può cambiare in qualsiasi momento
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26-07-05, 11:45   #2 (permalink)
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A questo punto ho una domanda:
un buono postale intestato ai genitori scomparsi e a uno dei figli, può essere ritirato da questo figlio oppure anche il fratello può vantare dei diritti su questo buono sebbene il suo nome non sia presente sullo stesso (l'altro fratello aveva già ricevuto buoni, in egual misura, con il suo nome)?
leviatano non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26-07-05, 12:55   #3 (permalink)
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Ha diritto di eredità sul 50% della quota spettante ai genitori
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Vecchio 26-07-05, 14:27   #4 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da FabioGalletti
Ha diritto di eredità sul 50% della quota spettante ai genitori
quindi senza una manleva del coerede il figlio intestatario non può ritirare i buoni, esatto?

Sembra che però l'altro figlio abbia ritirato i suoi buoni che erano nella stessa situazione(ovvero intestati a lui e ai 2 genitori scomparsi).
leviatano non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26-07-05, 21:22   #5 (permalink)
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Sì è possibile, perchè l'articolo sottolinea un aspetto interessante ma al tempo stesso dimentica la sussistenza di una solidarietà attiva dei creditori che come dimostrato dalla sentenza 29 ottobre 2002 che trovate in Officine del Filangieri può essere utilizzata per far leva sull'incasso della somma da parte del contitolare
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Vecchio 27-07-05, 17:49   #6 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da FabioGalletti
Sì è possibile, perchè l'articolo sottolinea un aspetto interessante ma al tempo stesso dimentica la sussistenza di una solidarietà attiva dei creditori che come dimostrato dalla sentenza 29 ottobre 2002 che trovate in Officine del Filangieri può essere utilizzata per far leva sull'incasso della somma da parte del contitolare
Scusami, in parole un po' più semplici?
non ho idea di cosa sia la "solidarietà attiva dei creditori", scusami ma non ho alcuna base legale...
leviatano non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27-07-05, 18:47   #7 (permalink)
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Nel senso che v'è stata una sentenza che trovi nella sezione delle Officine del filangeri che a proposito della chiusura di un c/c da parte di uno degli intestari coeredi ha sentenziato che potendo comunque il cointestario disporre di tutta la somma in vita, in soldoni, ce l'ha anche post mortem dell'altro correntista anche in caso di opposizione degli eredi.
http://www.foroeuropeo.it/sen/cas/02/15231.htm

Ergo, trasponendolo al libretto vale la stessa cosa
http://www.unionesarda.it/unione/200...01-02OLB03.pdf

Hai ragione, scusami
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Vecchio 28-07-05, 08:41   #8 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da FabioGalletti
Nel senso che v'è stata una sentenza che trovi nella sezione delle Officine del filangeri che a proposito della chiusura di un c/c da parte di uno degli intestari coeredi ha sentenziato che potendo comunque il cointestario disporre di tutta la somma in vita, in soldoni, ce l'ha anche post mortem dell'altro correntista anche in caso di opposizione degli eredi.
http://www.foroeuropeo.it/sen/cas/02/15231.htm

Ergo, trasponendolo al libretto vale la stessa cosa
http://www.unionesarda.it/unione/200...01-02OLB03.pdf

Hai ragione, scusami
Grazie,

ultime 2 domande:

quindi un buono cointestato è liquidabile da ogni singolo cointestatario, qualora siano ancora tutti in vita?

Quindi, la posta dovrebbe pagare lo stesso in assenza di opposizione degli eredi di altri cointestatari (se uno non sa dell'esistenza di questo buono nn può opporsi alla sua liquidazione)?

grazie ancora
leviatano non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-07-05, 09:26   #9 (permalink)
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1 se in caso di morte anche in caso di soggetti in vita

2 teoricamente non vi si potrebbe opporre
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