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#1 (permalink) |
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Buy Made in China
Data registrazione: Jan 2005
Messaggi: 5,942
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contratto comodato magazzino
Vorrei dare un comodato gratuito ad una persona un magazzino di mia proprietà.
O meglio,lo voglio dare in cambio di pagamento in natura - olio,legna da ardere- coerentemente con una mia visione "ambientalista" di certe cose... Che falsariga potrei usare? Vi sono particolari cautele nel dare qlcosa in comodato? |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 1,875
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Innanzi tutto il comodato s'e' gratuito non puo' prevedere alcun tipo di corrispettivo (quindi nemmeno beni in natura, sarebbe equiparato a un contratto d'affitto). Il pericolo maggiore in questi casi e' nel momento in cui vuoi tornare in posesso della cosa data in comodato, visto che a differenza di un contratto d'affito (dove c'e' lo sfratto come azione per tornare in posesso dell'immobile) non c'e' alcun tipo di azione specifica e quindi dovresti rivolgerti al giudice per fare un reintrego nel posesso del bene. Insomma se la persona e' fidata vai tranquillo. Sicuramente se prevedi una penale in caso di mancata restituzione del bene quando ne fai richiesta, dovrebbero essere piu' difficili opposizione da parte del comodatario.
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
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Posto direttamente articoli del codice civile per fare chiarezza:
Art. 1803 Nozione Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. Art. 1804 Obbligazioni del comodatario Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno. Art. 1809 Restituzione Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. Quindi il comodatario deve restituire il bene che rimane sempre di proprietà del comodante. E' implicito che se non lo fa occorre rivolgersi al giudice. Ma la legge è precisa al riguardo.
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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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Quanto dice ataru, che ben conosce i contratti in questione
, è corretto. Laddove sia prevista una prestazione come corrispettivo si parla di locazione. Quindi meglio fare un contratto di locazione con pagamento di corrispettivo e accettazione di datio in solutum (cioé adempimento con beni in natura specificando quali) per ammontare equivalente
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2001
Messaggi: 2,101
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COMODATO DI BENE IMMOBILE
Tra i sottoscritti signori ............... si conviene quanto segue: 1) Il signor..... dà e concede in comodato al signor......che a tal titolo riceve ed accetta, il seguente immobile sito in (descrizione catastale) Il presente comodato durerà per tutta l'esistenza in vita del comodatario (o data precisa). Il comodatario si obbliga di conservare e custodire il bene immobile in oggetto con cura e massima diligenza, a non destinarlo ad altro uso che non sia quello di....................., a non cedere neppure temporaneamente l'uso degli immobili a terzi, nè a titolo gratuito, nè a titolo oneroso, e di restituire alla comodante, gli immobili stessi nello stato attuale salvo il normale deterioramento dell'uso. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile concesso in comodato saranno a carico di............ Il presente comodato si risolverà ipso jure nel momento in cui l'immobile concesso in comodato verrà ceduto o concesso in locazione a titolo gratuito o oneroso a terzi dal proprietario. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile QUESTO IN LINEA DI MASSIMA E' LO SCHEMA CONTRATTUALE. NON C'E' BISOGNO DI FARLO AUTENTICARE DA UN NOTAIO MA E' OPPORTUNO REGISTRARLO. |
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